Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06607/2024 del 12/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione emesso dall’amministrazione finanziaria a seguito di un verbale di verifica di ENEL che aveva rilevato una manomissione del contatore e un prelievo irregolare di energia elettrica. Sulla base di tale accertamento veniva irrogata una sanzione amministrativa ex art. 59, comma 1, T.U.A., per sottrazione di energia al regolare accertamento dell’imposta. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di motivazione dell’atto, mentre la CTR aveva riformato la decisione ritenendo pacifica la sottrazione dell’energia, non contestata la determinazione dell’imposta posta a base del calcolo sanzionatorio e non dimostrata dal contribuente l’erroneità della liquidazione. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) violazione dell’art. 7 L. 212/2000 e dell’art. 3 L. 241/1990, assumendo che l’atto non fosse stato notificato con la fattura e che non ne fosse stato riprodotto il contenuto essenziale; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., per l’omessa considerazione della fattura posta a base della liquidazione e omessa pronuncia sull’eccezione di errata identificazione del destinatario dell’atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, la quale aveva fondato la decisione sia sulla mancata contestazione della fattura/quantificazione del consumo sia sulla necessità, nel processo tributario di impugnazione-merito, che il contribuente dimostri in concreto l’erroneità della liquidazione e non si limiti a denunciare un vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. quando il fatto storico sia stato comunque considerato; inoltre la dedotta omessa pronuncia era formulata in modo non specifico, senza adeguata localizzazione negli atti, e mancava il confronto con i requisiti di specificità ex art. 366 c.p.c. La Corte ha quindi confermato la soccombenza del ricorrente e lo ha condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 59 T.U.A.

    la sanzione amministrativa era stata irrogata per la sottrazione di energia al regolare accertamento dell’imposta, in presenza di manomissione del contatore e prelievo irregolare

  • art. 7 L. 212/2000

    invocato dal ricorrente per sostenere il difetto di motivazione e di allegazione dell’atto

  • art. 3 L. 241/1990

    invocato dal ricorrente per contestare l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo

  • art. 360 c.p.c.

    dedotto come vizio per violazione di legge

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per ribadire il principio di specificità del ricorso per cassazione e l’esigenza di localizzare e trascrivere in modo essenziale gli atti rilevanti

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per i presupposti del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mancata presa in considerazione anche di una sola ratio autonoma comporta l’inammissibilità del motivo.
  • Nel processo tributario di impugnazione-merito, quando il contribuente contesta una pretesa sanzionatoria fondata su una quantificazione presupposta, non è sufficiente dedurre un vizio motivazionale: occorre dimostrare in concreto l’erroneità della liquidazione della pretesa.
  • L’omesso esame di documenti o elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere formulata in modo specifico e autonomo, con puntuale indicazione della questione processuale e della sua localizzazione negli atti; in cassazione non è sufficiente un richiamo generico o abbozzato.
  • L’esercizio del potere di esame diretto degli atti da parte della Cassazione presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, che deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.