Cassazione Civile, Ordinanza n. 22051/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione avente a oggetto un fondo destinato allo stoccaggio temporaneo di CDR/ecoballe, poi interessato dal subentro ex lege dell’amministrazione provinciale nel rapporto originariamente concluso con la società locatrice. La corte d’appello aveva ritenuto che il subentro avesse comportato l’assunzione di tutti gli obblighi contrattuali della conduttrice, inclusi la tempestiva riconsegna del fondo e l’obbligo di restituire le aree libere da persone, cose, materiali e manufatti, nelle condizioni previste dal progetto di sistemazione finale, comprensive della bonifica e dello stoccaggio delle ecoballe. Con il primo motivo di ricorso, l’amministrazione ha dedotto violazione di varie norme di legge e del contratto, sostenendo che gli obblighi di ripristino presupponessero la permanenza della detenzione del sito, venuta meno per effetto dei sequestri, e che in ogni caso la bonifica non fosse ricompresa nelle pattuizioni contrattuali né nella sua competenza amministrativa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme processuali sul difetto di interesse e sull'omessa pronuncia, assumendo che la società locatrice non avesse interesse a ottenere la condanna dell’ente a un adempimento non esigibile, trattandosi di attività rimesse ad altri soggetti istituzionali. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché privo della necessaria specificità, in quanto sostanzialmente volto a contestare l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici; il secondo perché articolato in modo generico, non autosufficiente e privo di adeguata localizzazione degli atti processuali richiamati. È stata quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministrazione provinciale. Ha ritenuto che la censura sull’interpretazione del contratto si risolvesse in una mera richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione se non nei limiti della violazione dei canoni di ermeneutica, che qui non erano stati specificamente indicati. Ha inoltre escluso la ritualità della seconda censura per difetto di specificità e autosufficienza, con richiamo all’onere di localizzazione degli atti e alla genericità dell’asserita omissione di pronuncia. La soccombente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis del d.l. n. 92/2008
richiamato dalla ricorrente per sostenere la ripartizione degli obblighi relativi al sito, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità del motivo
art. 1 dell’O.P.C.M. n. 3685/2008
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta competenza di altri soggetti per la bonifica
art. 9 del contratto di locazione del 28/6/2005
"il conduttore si impegna a restituire alla scadenza della locazione le aree occupate, completamente libere da persone, cose, materiali di lavorazione e da ogni manufatto eventualmente realizzato e nelle condizioni previste dal progetto di sistemazione finale, così come approvato dalle competenti strutture"
la Corte d'appello, richiamata dalla Cassazione, ha interpretato la clausola come comprensiva anche degli obblighi di bonifica e di stoccaggio delle ecoballe
artt. 242, 245 e 250 ss. del d.lgs. n. 152/2006
richiamati dalla ricorrente per sostenere che la bonifica non richiedesse la sua permanente detenzione del sito e che la competenza fosse di altri soggetti
invocato per contestare la responsabilità per il ritardo nella restituzione del fondo; la Corte richiama il ragionamento della sentenza impugnata secondo cui l'obbligazione di ripristino non è esclusa dalla mancanza di permanente detenzione
richiamato dalla ricorrente in relazione all'impossibilità dell'adempimento, ma senza specifica allegazione del contenuto degli obblighi assunti
invocato nel secondo motivo per sostenere il difetto di interesse della controparte all'impugnazione
richiamato per denunciare omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di interesse; la censura è stata ritenuta generica e non autosufficiente
richiamato nel secondo motivo insieme agli artt. 100 e 112 c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità per le dedotte violazioni di legge
richiamato nel secondo motivo per l'asserita nullità processuale
richiamato sia in relazione al vizio motivazionale sia ai limiti del sindacato sull'interpretazione contrattuale
la Corte lo richiama per affermare il difetto di autosufficienza, in mancanza di puntuale localizzazione degli atti su cui si fondava la censura
norma sul rito camerale in cassazione con cui è stata fissata la trattazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Sez. U, sent. n. 22726 del 03/11/2011
richiamata per il principio di specifica indicazione e localizzazione degli atti nel ricorso per cassazione
Sez. 3, sent. n. 17427 del 18/11/2003
richiamata per il principio secondo cui l'interpretazione contrattuale è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o nei limiti del vizio di motivazione
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo denunciando in modo specifico la violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è ammissibile trasformare il ricorso in una mera richiesta di nuova valutazione del significato della pattuizione.
- Chi deduce in cassazione la violazione delle regole di interpretazione contrattuale deve indicare puntualmente in quale passaggio il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali; una critica apodittica alla lettura della clausola è inammissibile.
- L'obbligo di riconsegna di un bene locato può comprendere, in base al contenuto negoziale, anche attività di ripristino e bonifica del sito, se tali prestazioni risultano coerenti con la causa concreta del contratto e con la clausola di restituzione in determinate condizioni.
- La circostanza che il soggetto obbligato non abbia più la detenzione materiale del bene non esclude, di per sé, l'adempimento di obblighi di bonifica o ripristino, potendo l'obbligato attivarsi nei confronti dei terzi competenti e, se del caso, agire in rivalsa.
- In cassazione le censure devono rispettare l'autosufficienza del ricorso: gli atti processuali e documentali posti a fondamento della doglianza devono essere specificamente indicati e localizzati, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'asserita omessa pronuncia è deducibile solo quando risulti chiaramente l'esistenza della questione non esaminata; una formulazione oscura o non coerente con l'effettivo contenuto della decisione di merito non consente il controllo di legittimità.
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