Cassazione Civile, Ordinanza n. 29237/2021 del 20/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso dei maggiori interessi maturati per il ritardo ultradecennale nel pagamento di crediti IRPEG relativi alle annualità 1992, 1993 e 1994. In particolare contestava che, ai fini del calcolo degli interessi dovuti fino al 31 dicembre 2007, dovesse applicarsi il criterio dei semestri interi previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, con esclusione dell'ultimo periodo compreso tra il 31 luglio e il 31 dicembre 2007, sostenendo invece che per tale intervallo gli interessi dovessero essere computati giorno per giorno secondo i criteri civilistici, anche alla luce dell'art. 1, commi 139 e 140, L. n. 244 del 2007. Il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973, dell'art. 1, commi 139 e 140, L. n. 244 del 2007, dell'art. 11 disp. prel. c.c., dell'art. 1, comma 1, L. n. 212 del 2000 e degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., deducendo che la disciplina del 2007 avrebbe imposto di considerare, fino al 31 dicembre 2007, le somme complessivamente maturate, con conseguente maturazione giornaliera degli interessi nel periodo finale e con asserita ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973 prevede in modo univoco la maturazione degli interessi soltanto per ogni semestre intero, escluso il primo, sicché prima del compimento del semestre non sorge il diritto agli interessi. Ha poi escluso che l'art. 1, commi 139 e 140, L. n. 244 del 2007 abbia modificato retroattivamente tale disciplina o introdotto, per il periodo dal 31 luglio al 31 dicembre 2007, un calcolo giornaliero degli interessi; la norma del 2007 è stata qualificata come disciplina ricognitiva e di favore, applicabile solo dal 1 gennaio 2008, che considera le somme complessivamente spettanti a titolo di capitale e interessi già secondo la disciplina previgente. È stato inoltre escluso che siano pertinenti i richiami allo Statuto del contribuente, alla compensazione tributaria e ai principi costituzionali evocati. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e l'assenza di specifici precedenti; è stato anche dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1, commi 139 e 140, L. n. 244 del 2007
"le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi"; "a partire dal 1 gennaio 2008"
introduce una disciplina speciale per i rimborsi ultradecennali, con interessi giornalieri sulla somma complessiva, ma solo dal 1 gennaio 2008, senza incidere sul regime previgente di maturazione degli interessi semestrali.
art. 44 d.P.R. n. 602 del 1973
"per ognuno dei semestri interi, escluso il primo"
gli interessi sui rimborsi di imposte dirette maturano soltanto al compimento di ciascun semestre intero, escluso il primo, e non giorno per giorno.
art. 11 disp. sulla legge in generale
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina speciale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 1, comma 1, L. n. 212 del 2000
evocato dalla ricorrente in relazione ai rapporti tra fisco e contribuente; non ritenuto idoneo a superare la disciplina speciale dei rimborsi tributari.
"l'obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione"
richiamo non pertinente al caso, perché non si discuteva di compensazione e comunque in materia tributaria la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti.
art. 3 Cost.
richiamato per sostenere la disparità di trattamento, ma la Corte ha escluso la violazione alla luce della specialità della disciplina tributaria e della discrezionalità legislativa.
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto violato.
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso frizioni con il principio di capacità contributiva.
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto leso.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di interessi dovuti dall'erario sui rimborsi di imposte dirette, il diritto agli interessi matura solo al compimento di ciascun semestre intero, escluso il primo, quando la norma speciale lo prevede espressamente; prima di tale momento non sorge alcun diritto agli interessi per il periodo residuo.
- Una disciplina successiva che preveda, per i rimborsi ultradecennali, interessi giornalieri sulla somma complessiva già maturata non modifica retroattivamente il criterio di maturazione degli interessi previgente, se il legislatore ne delimita l'efficacia al futuro.
- Le norme tributarie sui rimborsi e sugli interessi hanno carattere speciale rispetto alla disciplina civilistica: il ricorso a criteri di computo civilistici è precluso in assenza di un espresso richiamo legislativo.
- Il richiamo a principi di uguaglianza, capacità contributiva e buona fede non consente di disapplicare una disciplina tributaria speciale, quando la diversa regolazione dipenda da scelte discrezionali del legislatore e si applichi in modo generale a tutti i contribuenti nella medesima situazione.
- In materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; un generico richiamo allo Statuto del contribuente non basta a estenderne l'operatività.
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