Cassazione Civile, Ordinanza n. 01606/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società che svolgeva attività alberghiera e, fino al 2013, lavori di costruzione, con recupero a tassazione di imposte dirette, IRAP e IVA sulla base di fatture ritenute relative a operazioni inesistenti e di movimentazioni bancarie non giustificate sui conti della società e dei legali rappresentanti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte; in appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione e la CTR aveva rigettato entrambi gli appelli. L'Agenzia, in cassazione, ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle preclusioni istruttorie, sostenendo che la documentazione prodotta tardivamente dalla contribuente in giudizio non poteva essere utilizzata, perché non esibita in sede amministrativa nonostante specifico invito e avvertimento delle conseguenze, e che la CTR aveva illegittimamente supplito alla carenza probatoria mediante i poteri istruttori ex art. 7 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sulle indagini finanziarie e sul riparto dell'onere della prova, censurando la ritenuta sufficienza di giustificazioni per masse di operazioni anziché per singole movimentazioni e la mancata valorizzazione di versamenti rimasti privi di prova analitica; 3) ulteriori censure sulla qualificazione delle operazioni con la fornitrice come soggettivamente inesistenti e sulla rilevanza di alcuni elementi presuntivi. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, affermando che la mancata esibizione in sede amministrativa, a fronte di invito specifico e avvertimento, preclude l'utilizzo della documentazione in giudizio se non è allegata e provata una causa non imputabile; inoltre, il potere istruttorio del giudice tributario è solo integrativo e non può supplire alle carenze probatorie della parte.
Norme richiamate
art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
La mancata produzione nei termini della documentazione richiesta con questionario comporta, in linea generale, l'inutilizzabilità in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente produca la documentazione in giudizio e alleghi/provi che l'omissione dipende da causa a lui non imputabile.
art. 51, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA opera la medesima logica preclusiva delle richieste documentali formulate in sede istruttoria, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata dalla Corte.
Il potere istruttorio del giudice tributario è di soccorso solo integrativo degli elementi già in atti e non può essere usato per supplire alle carenze probatorie della parte o per recuperare documenti tardivamente non esibiti dal contribuente.
Il riparto dell'onere della prova resta governato dal principio dispositivo: la parte che invoca la deducibilità o l'irrilevanza fiscale di singole movimentazioni deve provarne i presupposti.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Le risultanze delle indagini finanziarie legittimano il recupero a tassazione dei versamenti non giustificati, salvo prova contraria del contribuente.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Per l'IVA le indagini finanziarie consentono di valorizzare presuntivamente le movimentazioni bancarie non spiegate, con onere di specifica giustificazione a carico del contribuente.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
L'IVA è detraibile solo in presenza dei presupposti di legge; la Corte richiama la norma nel contesto della contestazione di operazioni ritenute inesistenti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
La rettifica della dichiarazione IVA può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti; la norma è richiamata dall'Ufficio per sostenere la ripresa a tassazione.
Le presunzioni semplici devono essere valutate secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
Le presunzioni dedotte dall'Ufficio non possono essere disattese senza una corretta valutazione della loro consistenza indiziaria.
La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando consente al contribuente di conoscere fondamenti fattuali e giuridici della pretesa e di difendersi compiutamente.
L'avviso di accertamento deve contenere motivazione idonea a rendere conoscibili le ragioni della pretesa fiscale.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la documentazione richiesta dall'Ufficio con questionario e non esibita nei termini è inutilizzabile in giudizio, salvo che il contribuente produca i documenti in sede contenziosa e provi che il ritardo dipende da causa non imputabile.
- L'art. 7 d.lgs. 546/1992 attribuisce al giudice tributario un potere istruttorio soltanto integrativo e non sostitutivo dell'attività probatoria delle parti; tale potere non può essere impiegato per recuperare carenze probatorie del contribuente.
- Quando l'accertamento si fonda su indagini finanziarie, il contribuente deve offrire una giustificazione analitica delle singole movimentazioni contestate; giustificazioni per categorie o masse di operazioni non sono di regola sufficienti a superare la presunzione legale o indiziaria.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la valutazione deve concentrarsi sugli indizi relativi alla reale identità del soggetto che ha reso la prestazione e alla consapevolezza del destinatario, secondo il riparto dell'onere della prova e il corretto uso delle presunzioni.
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