Cassazione Civile, Ordinanza n. 21992/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società concessionaria contestava la determinazione, da parte del Comune, dei canoni demaniali marittimi per l'anno 2010 relativi a due concessioni, sostenendo che il canone dovesse essere parametrato alla sola effettiva stagione di utilizzo estivo e non all'intero anno solare. In via principale chiedeva inoltre di potersi avvalere della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 732 e 733, L. n. 147/2013, assumendo che la domanda fosse ammissibile anche se le somme richieste erano state già integralmente versate prima della domanda, con riserva di ripetizione. La Corte d'appello aveva escluso il condono ritenendo che esso presupponesse somme non ancora corrisposte e, nel merito, aveva ritenuto corretto il calcolo annuale del canone. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione della disciplina sul condono, sostenendo che la norma impone di considerare il 30% delle somme originariamente richieste dall'amministrazione, a prescindere dal fatto che il pagamento fosse già avvenuto; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 3, comma 4, d.l. n. 400/1993 sul criterio di quantificazione del canone in rapporto alla sola effettiva utilizzazione stagionale del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che le somme già versate dalla società dovessero essere considerate ai fini della definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 732 e 733, L. n. 147/2013 e che il 30% andasse calcolato sull'ammontare originariamente richiesto dall'amministrazione, non sulla sola differenza ancora contestata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Amministrazione sono stati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1, commi 732 e 733, L. n. 147/2013
"i procedimenti giudiziari pendenti ... possono essere integralmente definiti ... mediante il versamento ... di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute"
La definizione agevolata riguarda i giudizi pendenti sui canoni demaniali marittimi e il 30% va commisurato alle somme originariamente richieste dall'amministrazione; i pagamenti già effettuati devono essere considerati ai fini del calcolo, anche se eseguiti prima della domanda di definizione.
art. 3, comma 4, d.l. n. 400/1993
È richiamato dalla ricorrente come parametro per contestare la quantificazione del canone in base alla sola stagione estiva e non all'intero anno; il motivo viene però assorbito e la Corte non si pronuncia nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per violazione di legge.
È richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la natura commerciale, e non meramente terziaria, dell'attività svolta, ma il relativo motivo resta assorbito.
art. 1, comma 251, n. 2.1, lett. b), L. n. 296/2006
Norma richiamata nel ricorso incidentale per la determinazione dei canoni delle pertinenze demaniali destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.
art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009
Richiamato nel ricorso incidentale come norma di contesto sulla definizione delle attività turistico-ricreative; il motivo resta assorbito.
art. 57 L.R. Veneto n. 33/2002
Norma regionale richiamata per descrivere le attività connesse alla balneazione; il relativo motivo incidentale è assorbito.
art. 100, commi 7, 8, 9 e 10, d.l. n. 104/2020
La Corte lo menziona come sopravvenienza normativa non applicabile ratione temporis, ma coerente con il criterio di considerare le somme eventualmente già versate a titolo di definizione.
Richiamato per affermare la rilevabilità d'ufficio del giudicato esterno quando la precedente decisione sia stata emessa dalla stessa Corte.
Massime di principio
- Nei procedimenti di definizione agevolata previsti per il contenzioso sui canoni demaniali marittimi, il parametro del 30% va riferito all'ammontare complessivo originariamente preteso dall'amministrazione, non alla sola residua somma ancora contestata al momento della domanda.
- I pagamenti effettuati prima della domanda di definizione non sono neutri né irrilevanti: essi devono essere computati ai fini del perfezionamento del beneficio, poiché la legge collega l'effetto estintivo al versamento di una percentuale delle somme dovute in origine.
- La pubblica amministrazione non può imporre, con la propria interpretazione, condizioni di ammissibilità del condono diverse da quelle previste dalla legge; la verifica dei presupposti applicativi spetta al giudice.
- In presenza di una disposizione agevolativa finalizzata a ridurre il contenzioso, l'interpretazione deve evitare esiti irragionevoli o discriminatori, come quello di penalizzare chi abbia già pagato somme maggiori rispetto a chi non abbia versato nulla.
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su annualità diverse non si estende automaticamente a periodi successivi quando la controversia riguardi non il rapporto in sé, ma una distinta domanda di definizione agevolata riferita a una specifica annualità.
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