Cassazione Civile, Ordinanza n. 30531/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rimborso, proposta ai sensi della normativa agevolativa per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, avente ad oggetto il 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992. Dopo una sentenza che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, l'Amministrazione aveva effettuato un pagamento solo parziale, applicando la riduzione del 50% prevista dall'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, assumendo che le risorse stanziate fossero insufficienti. Il contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato. La CTR aveva accolto l'ottemperanza ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'eccedenza delle istanze rispetto alle risorse stanziate e che il limite di spesa non potesse operare per un rimborso da eseguire nel 2019. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo la violazione della disciplina sopra richiamata, sostenendo che il superamento del tetto di spesa era già attestato dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e che, comunque, la norma sopravvenuta incide solo sulla fase esecutiva e di ottemperanza, non sul titolo del rimborso.
La decisione
La Corte ritiene fondato il ricorso nei limiti della motivazione. Stabilisce che l'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 si applica alla fase esecutiva e di ottemperanza del rimborso anche quando il titolo derivi da sentenza passata in giudicato, e che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate e, se necessario, disporre le modalità attuative del pagamento, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. La sentenza della CTR, che aveva escluso in radice l'applicabilità della norma sopravvenuta, viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di rimborso agevolato per i soggetti colpiti da eventi calamitosi
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
prevede lo stanziamento destinato ai rimborsi e costituisce la base normativa del limite di spesa richiamato dall'Amministrazione e dal giudice
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito in L. n. 123 del 2017
"In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"
norma sopravvenuta che disciplina la fase esecutiva/attuativa del rimborso; non incide sul titolo sostanziale ma impone al giudice dell'ottemperanza di verificare capienza e modalità di pagamento
richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei fondi destinati ai rimborsi
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
norma che disciplina il giudizio di ottemperanza tributario
art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, convertito in L. n. 30 del 1997
richiamato per lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso utilizzabile per eseguire il pagamento in mancanza di fondi
art. 1, comma 361, L. n. 244 del 2007
richiamato dalla ricorrente quanto alle modalità di pubblicazione del provvedimento direttoriale
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
richiamato per affermare la necessità di un giusto equilibrio e di una disciplina proporzionata dei limiti al rimborso
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributario volto all'esecuzione di una sentenza che riconosce il diritto al rimborso di imposte, una sopravvenuta disciplina di contenimento della spesa può operare nella sola fase attuativa ed esecutiva, senza incidere sul titolo sostanziale già giudizialmente accertato.
- Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate per il rimborso e, se accerta incapienza, deve adottare provvedimenti specifici idonei ad assicurare l'integrale attuazione del giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso.
- La verifica sulla capienza dei fondi e sulle modalità di pagamento, nel contesto dell'ottemperanza tributaria, non è rigidamente governata dagli ordinari oneri di allegazione e prova propri del processo di cognizione, ma rientra nei poteri-doveri ricostruttivi del giudice dell'attuazione.
- I limiti quantitativi ai rimborsi previsti dalla normativa speciale non determinano l'estinzione o la falcidia del diritto sostanziale del contribuente, ma soltanto modulano il quomodo dell'esecuzione del pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza tributario, il giudice non può limitarsi a formule generiche di condanna all'adempimento, ma deve specificare concretamente le modalità di esecuzione del giudicato quando ciò sia necessario per renderlo effettivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30485/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30487/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30488/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30489/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30490/2022 del 18/10/2022
- ordinanza_civile · 18 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 30491/2022 del 18/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →