Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32423/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto l'equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo penale nel quale era stata imputata e concluso con sentenza di assoluzione. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda per tardività e aveva rigettato l'opposizione. In Cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità del decreto collegiale per mancanza della sottoscrizione del relatore, oltre che del presidente; 2) nullità/violazione di legge per apparente motivazione e per errata individuazione del momento di irrevocabilità della sentenza penale, che secondo la ricorrente sarebbe coinciso con l'annotazione di cancelleria e non con la scadenza del termine per impugnare; 3) e 4) ulteriori censure sulla medesima questione della definitività della sentenza penale e sulla disciplina dell'equa riparazione; 5) violazione della legge Pinto per avere la Corte applicato una condanna economica ritenuta non dovuta, confondendo la disciplina delle spese con quella della responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati. Ha affermato che il decreto collegiale, non essendo sentenza, doveva essere sottoscritto solo dal presidente; ha ribadito che l'irrevocabilità della sentenza penale deriva esclusivamente dallo spirare del termine per proporre impugnazione da parte dei soggetti legittimati, mentre l'annotazione di cancelleria ha natura meramente ricognitiva e non costitutiva; ha quindi confermato che la domanda di equa riparazione era stata proposta oltre il termine semestrale e dunque tardivamente. Quanto al quinto motivo, ha chiarito che la censura confondeva la condanna alle spese con la diversa ipotesi di responsabilità aggravata prevista dalla legge Pinto. In applicazione dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non è stata regolata le spese perché il Ministero era rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161 n. 1 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità del decreto; la Corte ha escluso la nullità perché per ordinanze e decreti del collegio la sottoscrizione richiesta è solo quella del presidente.

  • art. 132, comma 3, c.p.c.

    La sottoscrizione del relatore e del presidente è prevista per la sentenza collegiale, non per il decreto o l'ordinanza.

  • artt. 134 e 135 c.p.c.

    Gli atti diversi dalla sentenza emessi dal collegio devono essere firmati dal solo presidente del collegio.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    Richiamato quale base della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    La Corte ha ribadito che il termine per proporre la domanda decorre dall'irrevocabilità del provvedimento presupposto.

  • artt. 2-bis L. n. 89/2001

    Richiamati nel ricorso; la Corte non ha accolto le censure perché la domanda era comunque tardiva.

  • art. 27 disp. att. c.p.p.

    L'annotazione di cancelleria prevista dal regolamento è stata qualificata come mera presa d'atto dell'irrevocabilità, non come momento costitutivo della stessa.

  • art. 655 c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ha escluso che tali norme facciano dipendere l'irrevocabilità dall'annotazione di cancelleria.

  • art. 585 c.p.p.

    Il termine per impugnare, una volta decorso senza impugnazioni, determina l'irrevocabilità della sentenza penale.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Norme sui motivi di ricorso in cassazione richiamate per prospettare violazioni di legge, nullità e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La Corte ha applicato il filtro dell'inammissibilità per contrasto con orientamenti consolidati di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per affermare che il costo del processo non può gravare sulla parte vittoriosa, essendo dovute le spese alla parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio dinanzi al collegio, la sottoscrizione del relatore è richiesta per la sentenza, mentre per decreto e ordinanza è sufficiente la firma del presidente; la natura decisoria del provvedimento non muta tale regola formale.
  • Ai fini della domanda di equa riparazione ex legge Pinto, il termine semestrale decorre dalla data in cui il processo presupposto è divenuto irrevocabile per effetto del decorso del termine per impugnare, non dalla successiva annotazione di cancelleria che ha sola funzione ricognitiva.
  • L'annotazione di irrevocabilità compiuta dalla cancelleria fotografa una situazione già verificatasi e non ha efficacia costitutiva del passaggio in giudicato.
  • La doglianza che confonda la condanna alle spese con la distinta ipotesi di responsabilità aggravata è infondata: il regime delle spese segue la soccombenza, mentre la sanzione ex legge Pinto opera solo nei casi previsti dalla norma.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e non offrono argomenti idonei a superarlo, secondo il filtro dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.