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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32406/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (padre)

La controversia

La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 195/2020 depositata il 1° aprile 2020 e notificata il 3 aprile 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Enna n. 592/2018, ha revocato il contributo di mantenimento che il padre versava alla madre per il figlio maggiorenne convivente con quest’ultima e ha revocato l’assegnazione della casa familiare alla madre, confermando nel resto la decisione di primo grado. La madre ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 337-septies e 147 e ss. c.c., dell’art. 30 Cost. e dell’art. 6, comma 6, L. n. 898/1970, ha contestato la revoca del contributo, sostenendo in sostanza che non fossero provate né l’indipendenza economica del figlio né la percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita. Il figlio aveva 32 anni, aveva interrotto gli studi a 16 anni, frequentato corsi di formazione professionale nel 2011 e 2012 e avuto esperienze lavorative saltuarie; la Corte d’appello aveva escluso circostanze oggettive o soggettive che rendessero impossibile il suo inserimento lavorativo. Con il secondo motivo la madre ha contestato la revoca dell’assegnazione della casa familiare, lamentando che non fossero state considerate le condizioni economiche delle parti. In primo grado le era stato negato l’assegno divorzile e tale statuizione non era stata impugnata in appello. La ricorrente aveva inoltre dedotto che la condizione economica dell’ex marito non fosse d’indigenza, senza precisare la propria situazione reddituale. La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, notificato il 5 giugno 2020, tenuto conto della sospensione dei termini processuali disposta durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Quanto al mantenimento, ha rilevato che la Corte d’appello aveva applicato correttamente l’art. 337-septies c.c., valutando l’età del figlio, l’abbandono degli studi a 16 anni, la formazione professionale e le esperienze lavorative, e aveva escluso che la mancata autosufficienza economica dipendesse da cause a lui non imputabili. La ricorrente non si era confrontata puntualmente con tale motivazione e aveva sollecitato una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla casa familiare, la Corte ha confermato che l’assegnazione non serve a perequare le condizioni patrimoniali degli ex coniugi, ma a tutelare i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti; esclusa tale esigenza per il figlio, le deduzioni sulle condizioni economiche dell’ex marito e il generico richiamo a fatti da riesaminare non superavano la motivazione impugnata. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    va dichiarata la tempestività dell’odierno ricorso, benché notificato (il 5 giugno 2020) oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., rispetto alla data di notificazione della sentenza impugnata (3-4-2020), attese le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19

    Il termine breve per impugnare è stato considerato sospeso per effetto delle misure emergenziali di sospensione dei termini processuali, sicché il ricorso notificato il 5 giugno 2020 è stato ritenuto tempestivo.

  • art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020

    che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020, dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

    La sospensione emergenziale dei termini per gli atti dei procedimenti civili ha inciso sul computo del termine d’impugnazione e ha consentito di ritenere tempestivo il ricorso.

  • art. 36 D.L. n. 23/2020, convertito dalla L. n. 40/2020

    che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020, dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

    La proroga della sospensione dei termini processuali fino all’11 maggio 2020 è stata applicata nel calcolo della tempestività del ricorso per cassazione.

  • art. 337-septies c.c.

    La Corte territoriale, con motivazione adeguata e facendo corretta applicazione dell’art. 337 septies c.c., secondo i principi affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio in tema di mantenimento del figlio maggiorenne (cfr. Cass. n. 12952/2016; Cass. n. 18076/2014; Cass. Sez. Un. 20448/2014), ha rilevato che il figlio, oramai trentaduenne, aveva abbandonato gli studi all’età di sedici anni, aveva frequentato corsi di formazione professionale negli anni 2011 e 2012, aveva avuto esperienze lavorative, seppur saltuarie, e non risultavano presenti circostanze oggettive o soggettive tali da giustificare la sua impossibilità di inserirsi nel mondo del lavoro.

    Il mantenimento del figlio maggiorenne va valutato alla luce delle circostanze concrete che giustificano la persistente non autosufficienza; il figlio deve attivarsi per un progetto educativo e formativo e non può protrarre senza ragione il diritto al mantenimento. La verifica dei presupposti deve essere condotta con rigore crescente al crescere dell’età.

  • artt. 147 e ss. c.c.

    l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione

    L’obbligo genitoriale di mantenimento del figlio maggiorenne è giustificato entro i limiti in cui il figlio persegua un progetto educativo e un percorso formativo, da valutare in concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    A fronte di tale motivazione, la ricorrente si limita a richiamare, in modo non pertinente rispetto ai dati fattuali accertati dai giudici d’appello, la giurisprudenza di questa Corte e a dedurre, peraltro genericamente, che non sono provate, né sussistenti, nella specie, l’indipendenza economica del figlio e la percezione da parte di quest’ultimo di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, senza specificamente confrontarsi con l’iter argomentativo della sentenza impugnata, secondo cui non ricorre, in capo al figlio maggiorenne, il requisito della non autosufficienza economica per causa a lui non imputabile, così in buona sostanza chiedendo, tramite la denuncia di vizio di violazione di legge, la rivisitazione del merito.

    La denuncia di violazione di legge non è idonea quando non si confronta con la ratio della decisione impugnata e mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito.

  • art. 6, comma 6, L. n. 898/1970

    La Corte di merito ha affermato che l’assegnazione della casa familiare non può assumere una funzione di perequazione delle condizioni patrimoniali dei coniugi, ma ha la finalità di soddisfare l’esigenza di speciale protezione dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti

    L’assegnazione della casa familiare è funzionale alla protezione dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti e non costituisce uno strumento di riequilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

    Il contributo aggiuntivo è commisurato a quello previsto per il ricorso per cassazione, ove dovuto.

  • art. 52 D.Lgs. n. 196/2003

    Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omesse le generalità delle parti e degli altri soggetti menzionati.

Massime di principio

  • Il mantenimento del figlio maggiorenne non è indefinito: la sua persistenza richiede una valutazione concreta della non autosufficienza economica e delle ragioni che la determinano, considerando il percorso di studi o formazione e le possibilità di inserimento lavorativo.
  • Il principio di autoresponsabilità impone al figlio maggiorenne di non abusare del diritto al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura; l’obbligo genitoriale è giustificato nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, e la verifica dei presupposti diviene più rigorosa con l’aumentare dell’età.
  • L’assegnazione della casa familiare non ha funzione perequativa delle condizioni patrimoniali degli ex coniugi: è diretta a soddisfare le esigenze di speciale protezione dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e del merito.
  • I termini per il compimento degli atti nei procedimenti civili, sospesi durante il periodo emergenziale indicato dalla normativa Covid-19, incidono sul calcolo del termine breve d’impugnazione e possono rendere tempestivo un ricorso notificato oltre la scadenza calcolata senza considerare la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

Testo integrale

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