Cassazione Civile, Ordinanza n. 32373/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore ha proposto opposizione avverso un atto di precetto intimatogli dai creditori, deducendo plurime nullità dell'atto esecutivo: asserita mancanza dell'intimazione di pagamento e dell'indicazione del soggetto destinatario, indeterminabilità delle ragioni della pretesa e omissione del termine minimo di dieci giorni per adempiere. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) omesso esame del fatto decisivo relativo all'assenza dell'intimazione ad adempiere e del destinatario dell'intimazione, quale causa di nullità insanabile del precetto; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in ragione di una sentenza d'appello divenuta irrevocabile, ritenuta dal giudice di merito tardivamente prodotta ma considerata dal ricorrente giudicato sopravvenuto; (3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale liquidato spese eccessive, includendo una fase istruttoria che non si sarebbe svolta in una controversia meramente documentale e di diritto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che, essendo la sentenza impugnata pubblicata il 5 giugno 2019 e il ricorso notificato il 3 gennaio 2020, il termine per impugnare fosse spirato, poiché nella specie non opera la sospensione feriale: l'opposizione esecutiva rientra nell'ambito dell'art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, interpretato in senso onnicomprensivo per i giudizi che incidono sul corso dell'esecuzione. Non è stata pronunciata condanna alle spese in mancanza di difese delle intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 91 c.p.c.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulle spese di lite, ritenute liquidate in misura eccessiva.
art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12
interpretato in senso onnicomprensivo: la sospensione feriale non si applica all'opposizione esecutiva, poiché si tratta di giudizio che incide sul corso del processo esecutivo o minacciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L'opposizione esecutiva è soggetta a un regime processuale che, ai fini della sospensione feriale, va ricondotto ai giudizi incidenti sul corso dell'esecuzione, anche quando l'esecuzione non sia ancora iniziata ma sia solo minacciata.
- Se il ricorso per cassazione avverso una decisione resa in materia di opposizione esecutiva è notificato oltre il termine breve o lungo applicabile, esso è inammissibile per tardività.
- La sospensione feriale dei termini non opera per i giudizi esecutivi o comunque per quelli che incidono in modo diretto sul processo esecutivo.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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