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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32375/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

Una cooperativa aveva ottenuto dal Tribunale di Brescia un decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture di prodotti caseari. Il consorzio ingiunto proponeva opposizione, deducendo tra l'altro l'incompetenza del giudice ordinario per clausola compromissoria e sostenendo che i rapporti tra le parti non fossero veri e propri contratti di vendita, ma conferimenti sociali; formulava inoltre una domanda riconvenzionale di risarcimento danni per mancati conferimenti o rifiuti di conferimento. La cooperativa si costituiva nell'opposizione insistendo sul credito azionato e, in via subordinata, chiedeva il riconoscimento delle medesime somme a titolo di ingiustificato arricchimento, estendendo tale domanda anche ad annualità ulteriori; rispetto alla riconvenzionale avversaria eccepiva l'incompetenza per clausola arbitrale. All'udienza, contestata dal consorzio l'inammissibilità delle nuove domande avversarie, la cooperativa rinunciava alle pretese riferite agli anni ulteriori, mantenendo solo la subordinata relativa alle forniture oggetto del decreto ingiuntivo. Il Tribunale rigettava la domanda monitoria per mancata prova del perfezionamento di un contratto di vendita e dichiarava la competenza degli arbitri sulla domanda risarcitoria del consorzio e sulla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento della cooperativa. La cooperativa ricorreva per regolamento di competenza deducendo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché l'opponente non aveva mai eccepito l'incompetenza arbitrale con riferimento specifico alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, avendo contestato solo la sua asserita novità/inammissibilità; 2) violazione dell'art. 10 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'eccezione di incompetenza in relazione alla specifica domanda subordinata, e non estenderla per connessione o sulla base delle difese della controparte.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha ritenuto che l'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria non fosse stata sollevata dal consorzio in modo specifico e tempestivo con riguardo alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento, né nella prima difesa utile né nelle successive precisazioni ex art. 183 c.p.c. Ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di più domande, la competenza arbitrale va verificata separatamente per ciascuna di esse e l'eccezione deve essere formulata con riferimento specifico alla domanda per la quale si prospetta l'incompetenza; la mera connessione non consente di trasferire l'intera controversia agli arbitri. Conseguentemente, è stata cassata la statuizione declinatoria del Tribunale e la competenza sulla domanda subordinata è stata dichiarata in capo al Tribunale di Brescia. La Corte ha inoltre condannato la resistente alla rifusione delle spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata accolta perché il giudice di merito aveva attribuito alla parte un'eccezione di incompetenza non specificamente formulata con riguardo alla domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.

  • art. 10 c.p.c.

    La competenza va determinata con riferimento alla domanda considerata in sé; la presenza di domande connesse non consente di estendere automaticamente la deroga alla competenza arbitrale a tutte le domande della controversia.

  • art. 183 c.p.c.

    Le successive precisazioni difensive rese nella fase di trattazione non contenevano una specifica eccezione di incompetenza sulla domanda di ingiustificato arricchimento.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di sinteticità degli atti processuali davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in relazione al dovere di sinteticità degli atti processuali davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 819-ter c.p.c.

    In tema di arbitrato, la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione con una causa pendente davanti al giudice ordinario; la verifica della competenza arbitrale deve avvenire separatamente per ciascuna domanda.

  • art. 295 c.p.c.

    È stata esclusa in radice l'applicabilità della sospensione necessaria del processo nel rapporto tra arbitro e giudice ordinario.

  • art. 382 c.p.c.

    La Corte ha escluso di poter decidere nel merito con pronuncia sostitutiva in relazione alla dedotta improponibilità della domanda subordinata.

Massime di principio

  • Quando in una controversia sono cumulate più domande, la clausola compromissoria o l'eccezione di incompetenza per arbitrato devono essere invocate in modo specifico per ciascuna domanda, non essendo sufficiente un richiamo generico alla lite complessiva.
  • La connessione tra domande non consente di estendere automaticamente la competenza arbitrale all'intero giudizio: la competenza va valutata autonomamente per ogni capo di domanda.
  • Se l'eccezione di incompetenza non è tempestivamente e specificamente formulata rispetto a una certa domanda, il giudice non può dichiarare l'incompetenza su quel capo sulla base di mere inferenze dalle difese svolte sulla domanda principale.
  • Nel rapporto tra giudice ordinario e arbitri non opera, in via generale, la sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c.; eventuali interferenze tra giudizi vanno governate attraverso la corretta delimitazione delle rispettive competenze e degli eventuali giudicati.
  • In sede di regolamento di competenza, la Corte può limitarsi a correggere la statuizione sulla competenza senza sostituirsi al giudice di merito sulla definizione di questioni diverse e non devolute al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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