Cassazione Civile, Ordinanza n. 32374/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di riparazioni eseguite su un autoveicolo. Il debitore ha proposto opposizione sostenendo di avere già pagato mediante assegno, negoziato alla presenza del creditore, e che il denaro riscosso sarebbe poi stato consegnato al creditore stesso. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione, ma il Tribunale ha riformato la decisione ritenendo non provata la circostanza del pagamento: in particolare ha osservato che il creditore non risultava correntista della banca presso cui l’assegno era stato negoziato e che mancava un supporto probatorio idoneo a dimostrare che le somme fossero state effettivamente destinate all’estinzione del debito. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e discusso, cioè la presenza del creditore, insieme al figlio, al momento della negoziazione dell’assegno; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e discusso, valorizzando il tempo trascorso tra la prestazione e la ricezione della ricevuta fiscale, la pretesa irregolarità delle scritture contabili e la divergenza tra importo pattuito, importo della ricevuta e importo indicato in una ricognizione di debito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non ha indicato in modo specifico quale atto o documento dimostrasse il fatto asseritamente omesso, né ne ha riportato il contenuto o la collocazione nel fascicolo. La Corte ha inoltre osservato che la diversa valutazione delle prove compiuta dal Tribunale non è sindacabile in cassazione. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché la ricognizione di debito non è stata riportata nel ricorso, la questione sulla regolarità delle scritture contabili risultava nuova e, comunque, si pretendeva una rivalutazione del materiale istruttorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore del resistente, e si è dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito sono inammissibili se il ricorrente non ne riproduce il contenuto nel ricorso o non ne indica con precisione la collocazione e l’acquisizione nel fascicolo, rendendo impossibile il controllo di legittimità.
La decisione è stata assunta sulla base della proposta del relatore resa nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità giustifica, se dovuto, il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per il ricorso.
Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469
È richiamato il principio secondo cui il ricorso deve contenere indicazioni puntuali e specifiche sugli atti e documenti richiamati, altrimenti la censura è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, quando la censura si fonda su documenti o atti del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurne il contenuto essenziale e indicarne specificamente la collocazione processuale; il mero richiamo non consente il controllo di legittimità.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione chiara del fatto, del documento o dell’atto da cui esso risulta e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Non è consentito sollecitare in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle risultanze di merito compiuta dal giudice di appello, salvo vizi strettamente dedotti e ritualmente formulati.
- Le questioni nuove, non specificamente dedotte nei gradi di merito, non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte soccombente può essere gravata dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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