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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32377/2021 del 08/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia trae origine da un sinistro occorso durante l'orario scolastico a uno studente di scuola elementare, che aveva subito una caduta dopo essere stato spintonato da un altro alunno e aveva urtato la schiena contro un supporto della lavagna. L'interessato aveva chiesto il risarcimento dei danni al Ministero, deducendo la responsabilità dell'amministrazione scolastica per difetto di vigilanza, sia in chiave contrattuale ex art. 1218 c.c. sia, in alternativa, ai sensi dell'art. 2048 c.c. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione quinquennale e la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum, sostenendo nel merito che l'eventuale responsabilità fosse piuttosto dei genitori dell'alunno autore dello spintonamento. In appello, il giudice aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la responsabilità contrattuale della scuola e applicando la prescrizione ordinaria. In cassazione il Ministero ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 1218 c.c., assumendo che tale norma sarebbe invocabile solo per danno autocagionato e non per danno provocato da terzi; 2) violazione dell'art. 2947 c.c., per l'applicazione del termine ordinario invece di quello quinquennale; 3) violazione dell'art. 2048 c.c., contestando il mancato riconoscimento dell'assenza di colpa della scuola e sostenendo che il fatto fosse improvviso e imprevedibile, essendo l'insegnante presente e in vigilanza costante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, assorbito il secondo e infondato il terzo. Ha confermato che l'ammissione dell'alunno a scuola instaura un vincolo negoziale dal quale nasce, a carico dell'istituto, un obbligo di vigilanza sulla sicurezza e incolumità degli allievi durante la prestazione scolastica, con conseguente applicabilità della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. anche quando il danno sia stato causato da altro alunno, se il pregiudizio è riconducibile a difetto di vigilanza. Ha inoltre ribadito che la prova dell'adempimento dell'obbligo di sorveglianza incombe sulla scuola e che la censura del Ministero mirava a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Ministero alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità dell'istituto scolastico è stata ricondotta al regime contrattuale quando il danno all'allievo derivi da inadempimento dell'obbligo di vigilanza e sicurezza nascente dal rapporto scolastico.

  • art. 2048 c.c.

    La norma è stata richiamata dalla parte ricorrente come fondamento della responsabilità per fatto dell'alunno; la Corte ha precisato che la disciplina contrattuale della scuola non è esclusa dalla circostanza che il danno sia stato cagionato da altro minore.

  • art. 2947 c.c.

    Il motivo sulla prescrizione quinquennale è stato assorbito, in quanto la Corte ha confermato la qualificazione contrattuale della responsabilità e quindi la prescrizione ordinaria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per i motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater

    È stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 bis

    È il parametro richiamato per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ammissione dell'alunno a scuola instaura un vincolo negoziale dal quale deriva un obbligo dell'istituto di vigilare sulla sicurezza e incolumità dello studente per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica.
  • La responsabilità della scuola per danni subiti dall'alunno può essere qualificata come contrattuale ex art. 1218 c.c. anche quando il danno sia causato da un altro alunno, se il fatto è riconducibile a difetto di vigilanza o di controllo.
  • In materia di responsabilità scolastica, non è sufficiente la mera presenza fisica dell'insegnante in aula: occorre dimostrare che la vigilanza sia stata effettiva, scrupolosa e continua, secondo le circostanze concrete.
  • Una censura che richieda alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito è inammissibile nei limiti del giudizio di legittimità, quando sia formalmente prospettata come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRicorso per cassazioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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