Cassazione Civile, Ordinanza n. 01073/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 emesso nei confronti di una società, sulla base dello studio di settore TM11U, con recupero di maggiori ricavi poi ridotti in contraddittorio da euro 102.527,00 a euro 81.283,00, a fronte di uno scostamento del 3,34%. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente, valorizzando la presunta floridità dell’attività, il raddoppio del volume d’affari tra 2004 e 2008, l’irrilevanza della perdita di un socio e dell’apertura di un punto vendita concorrente, nonché l’inverosimiglianza della tesi secondo cui l’unico socio non aveva percepito utili, anche alla luce di un acquisto immobiliare del 2009. Con il primo motivo la società denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di merito non avesse esaminato la questione della non riferibilità dell’attività al cluster di riferimento utilizzato dall’Ufficio. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sugli accertamenti standardizzati e sui presupposti delle "gravi incongruenze", assumendo che uno scostamento del 3,34% non potesse integrare quel requisito e che gli ulteriori elementi valorizzati fossero privi di reale forza indiziaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse comunque preso posizione sulla questione del cluster e avesse anche affrontato nel merito l’inquadramento dell’attività. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che, per gli accertamenti basati sugli studi di settore, il requisito delle "gravi incongruenze" continua a essere necessario; ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sul carattere presuntivo dello strumento e sulla centralità del contraddittorio; ha precisato che non esiste una soglia legale minima o massima di scostamento, ma che la gravità va valutata in concreto. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il solo dato numerico del 3,34% fosse oggettivamente molto modesto e che la CTR non avesse motivato in modo adeguato sulla gravità, precisione e concordanza degli ulteriori elementi indiziari, limitandosi a valorizzare circostanze non sufficienti a sorreggere la pretesa fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia; nel caso concreto la censura è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva comunque affrontato la questione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro della censura per violazione di legge relativa ai presupposti dell’accertamento standardizzato e delle gravi incongruenze.
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. con modificazioni dalla l. n. 427 del 1993
il requisito delle "gravi incongruenze" continua a costituire presupposto impositivo necessario per gli avvisi di accertamento fondati sugli studi di settore.
art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998
la modifica apportata dalla l. n. 296 del 2006 è stata letta come intervento di coordinamento e semplificazione, non innovativo nel senso di eliminare il requisito delle gravi incongruenze.
art. 1, comma 23, l. n. 296 del 2006
ha modificato l’art. 10 della l. n. 146 del 1998; la Corte ne esclude la portata innovativa quanto al venir meno del requisito delle gravi incongruenze.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come norma violata nell’ambito dell’accertamento fiscale.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1973
richiamato dalla ricorrente come norma violata nell’ambito dell’accertamento IVA.
Massime di principio
- Negli accertamenti fondati sugli studi di settore, il requisito delle "gravi incongruenze" resta necessario e non può ritenersi automaticamente integrato dal mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.
- La gravità dello scostamento non si misura attraverso soglie quantitative rigide: occorre una valutazione concreta, che tenga conto della specifica attività, del periodo d’imposta, della storia economica dell’impresa e degli ulteriori elementi indiziari.
- Il contraddittorio con il contribuente è centrale nella procedura di accertamento standardizzato: l’Ufficio deve dar conto dell’applicabilità concreta dello standard e delle ragioni del rigetto delle contestazioni del contribuente.
- La mancata risposta al contraddittorio non impedisce al giudice di valutare liberamente la pretesa fiscale, ma il contribuente conserva la facoltà di fornire prova contraria con ogni mezzo, anche presuntivo.
- Una motivazione che si limiti a richiamare lo scostamento percentuale, senza spiegare perché esso sia significativo e corroborato da altri indici gravi, non è sufficiente a sostenere l’avviso di accertamento.
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