Cassazione Civile, Ordinanza n. 21698/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il consorzio di bonifica ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che, rigettando l'appello dell'ente, aveva confermato l'annullamento di due inviti di pagamento relativi a contributi di bonifica per le annualità 2017 e 2018 emessi nei confronti della fondazione. Il consorzio ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR avesse ignorato il motivo di appello fondato sul Piano di classifica e sul perimetro di contribuenza, dai quali deriverebbe una presunzione iuris tantum di beneficio fondiario superabile solo con specifica contestazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel Piano di classifica con allegato perimetro di contribuenza, richiamato negli avvisi e prodotto in giudizio; (3) violazione di legge e falsa applicazione di varie norme in materia di contribuenza consortile e di riparto dell'onere della prova, sostenendo che, una volta provati Piano di classifica e perimetro di contribuenza, spettava alla contribuente dimostrare l'assenza del beneficio, mentre la CTR avrebbe illegittimamente posto tale onere a carico del consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché la decisione esponeva in modo sufficiente le ragioni del convincimento; ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di una doppia conforme, non essendo stata adeguatamente dimostrata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; ha reputato infondato o inammissibile il terzo motivo, osservando che non vi era stata alcuna violazione delle regole sull'onere della prova, ma solo una contestazione della valutazione di merito compiuta dai giudici territoriali. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se radicalmente mancante o meramente apparente, cioè tale da non consentire di ricostruire la ratio decidendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo da rendere intellegibile il percorso decisionale; nel caso concreto la CTR ha superato il minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura per nullità della sentenza è infondata se la motivazione, pur sintetica, consente il controllo logico della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorra una doppia conforme, salvo allegazione specifica della diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile, salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di merito si fondano su ragioni di fatto diverse.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge deve essere dedotta con specifiche argomentazioni che mostrino il contrasto tra la sentenza impugnata e le norme invocate; non è ammissibile un mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
Richiamato come norma in materia di contribuenza e beneficio fondiario, ma la Corte ha escluso che vi fosse stata una sua violazione, essendo la censura in realtà diretta contro il merito della valutazione probatoria.
artt. 10 e 11 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
Le norme sulla contribuenza consortile non sono state violate, poiché il giudice di merito ha valutato in concreto l'insussistenza del beneficio fondiario per gli immobili interessati.
La violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte o attribuisce a una fonte probatoria un contenuto logicamente impossibile; non se valuta diversamente le prove offerte dalle parti.
La norma non è violata quando il giudice attribuisce maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre nell'ambito della valutazione di merito.
art. 28 della L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79
Il Piano di classifica e il perimetro di contribuenza sono richiamati quale base dell'imposizione, ma la loro esistenza non impedisce al giudice di verificare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario.
La Corte esclude un'inversione dell'onere della prova: il ricorso contesta in realtà l'apprezzamento in fatto compiuto dai giudici di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale; nel caso concreto tale soglia è stata ritenuta superata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un reale percorso argomentativo o sia costruita in modo da impedire il controllo sulla ratio decidendi; non basta una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
- In presenza di doppia conforme, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non dimostra che primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione richiede una critica specifica alla regola giuridica applicata; non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove.
- In materia di contribuenza di bonifica, la disponibilità di un Piano di classifica e del perimetro di contribuenza non esclude, di per sé, il controllo giudiziale in concreto sull'esistenza del beneficio fondiario; il giudice può valorizzare gli elementi probatori idonei a escluderlo.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi patologiche di utilizzo di prove inesistenti o di attribuzione a prove acquisite di contenuti logicamente impossibili, non già quando si contesti la valutazione comparativa del materiale istruttorio.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'onere della prova è infondata se mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla sussistenza o meno del beneficio fondiario.
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