Cassazione Civile, Ordinanza n. 21294/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione, il 15 marzo 2010, di un contratto di apprendistato professionalizzante con scadenza del periodo formativo al 15 marzo 2013. Il giudice di merito ha ritenuto che la formazione prevista non fosse stata adeguatamente svolta: in particolare, a fronte di un monte ore richiesto dalla contrattazione collettiva pari a 360 ore, risultavano svolte solo 242,50 ore. Da ciò i giudici di merito hanno tratto la nullità del contratto di apprendistato e la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive sino al 28 febbraio 2013 e delle retribuzioni successive. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che la domanda del lavoratore dovesse essere qualificata come impugnazione di un licenziamento/recesso datoriale intimato l'11 gennaio 2013 e prodottosi il 28 febbraio 2013, sicché il lavoratore sarebbe decaduto dall'azione per mancata impugnazione giudiziale entro 180 giorni ex art. 32 L. 183/2010 e art. 6 L. 604/1966; con il secondo ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare se l'eventuale carenza formativa integrasse un grave inadempimento idoneo a determinare la nullità/trasformazione del rapporto, mancando una specifica verifica della rilevanza oggettiva del difetto formativo nel progetto di apprendistato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, anzitutto, che l'azione del lavoratore non era soggetta alla decadenza di cui all'art. 32 L. 183/2010, perché la domanda di nullità/invalidità del contratto di apprendistato per insufficiente formazione, con conseguente trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, non rientra nei casi tassativi di cui alla norma e non può essere attratta in via analogica o estensiva nel regime decadenziale previsto per i licenziamenti. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva comunque esaminato il profilo dell'inadeguatezza della formazione e l'aveva ritenuta, in fatto, insufficiente rispetto agli obblighi contrattuali (242,50 ore contro 360), facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'inadempimento formativo nell'apprendistato, se obiettivamente rilevante e non di scarsa importanza, determina la trasformazione del rapporto fin dall'origine in lavoro subordinato a tempo indeterminato. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del recesso nel rapporto a tempo indeterminato e nella struttura dell'apprendistato a rapporto bifasico
richiamato nel motivo di ricorso quale parametro della disciplina del licenziamento per giustificato motivo
richiamato in relazione all'impugnazione del licenziamento e alla decadenza
la Corte ne afferma la natura eccezionale e la non estensibilità analogica; la disciplina decadenziale non si applica alla domanda di nullità del contratto di apprendistato per insufficiente formazione
norma applicabile ratione temporis all'apprendistato professionalizzante stipulato nel 2010
richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità del contratto
norma processuale invocata per i vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso
richiamato per escludere il vizio di motivazione secondo la formulazione ratione temporis applicabile
art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 2 Cost.
evocato come limite costituzionale a interpretazioni estensive della decadenza
art. 111 Cost.
evocato come limite costituzionale a interpretazioni estensive della decadenza
art. 117 Cost.
evocato come limite costituzionale a interpretazioni estensive della decadenza
art. 47 Carta di Nizza
richiamato come parametro sovranazionale di tutela giurisdizionale effettiva
art. 6 CEDU
richiamato come parametro convenzionale a tutela del diritto di azione
Massime di principio
- Nel contratto di apprendistato professionalizzante disciplinato dal D.lgs. 276/2003, il rapporto ha natura di rapporto a tempo indeterminato a struttura bifasica: durante la fase formativa coesistono prestazione lavorativa e formazione, mentre la fase finale di stabilizzazione opera solo se non interviene il recesso ex art. 2118 c.c.
- L'inadempimento degli obblighi formativi nell'apprendistato può determinare la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'origine quando sia obiettivamente rilevante, sia per totale mancanza di formazione sia per formazione carente o inadeguata rispetto al progetto formativo e al contratto.
- La domanda volta a far accertare la nullità o invalidità del contratto di apprendistato per insufficiente formazione, con le conseguenti ricadute sul rapporto di lavoro, non è assimilabile automaticamente a un'impugnazione di licenziamento soggetta alla decadenza di cui all'art. 32 L. 183/2010, trattandosi di ipotesi non espressamente previste dalla norma.
- Le disposizioni decadenziali in materia di impugnazione del licenziamento, in quanto eccezionali e limitative dell'esercizio dell'azione giudiziaria, non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva oltre i casi tassativamente contemplati.
- In sede di legittimità, la valutazione in fatto della sufficienza o gravità del difetto formativo nell'apprendistato è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto e ammissibile, non potendo la Cassazione sostituirsi al giudice di merito nell'accertamento della quantità e qualità della formazione effettivamente svolta.
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