Cassazione Civile, Ordinanza n. 02525/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Napoli, originariamente censito in categoria C/3 con una certa rendita catastale, per il quale la proprietà presentava una dichiarazione DOCFA chiedendo il riclassamento in categoria D/8 e proponendo una rendita inferiore. A seguito di sopralluogo e verifica, l'Ufficio accoglieva la nuova categoria ma rideterminava in aumento il valore dell'immobile e quindi la rendita catastale. La società impugnava l'avviso davanti ai giudici tributari deducendo carenze motivazionali, erroneità della valutazione e mancata considerazione delle proprie consulenze di parte; in appello insisteva anche sulla mancata ammissione di CTU e sull'obbligo di allegazione degli atti richiamati. In cassazione articolava cinque motivi: (1) nullità/violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente o assente e per omessa pronuncia sulla CTU; (2) violazione delle norme sulla motivazione dell'avviso catastale e sui criteri di determinazione del capitale fondiario, sostenendo che, essendo stato adottato il criterio comparativo, l'Ufficio avrebbe dovuto indicare compravendite comparabili e non precedenti stime interne; (3) ancora violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per insufficienza della motivazione comparativa; (4) ulteriore violazione delle stesse norme perché l'Agenzia avrebbe mutato alcuni dati di fatto, in particolare la superficie, e perché la disciplina del 2014 imporrebbe una motivazione più specifica; (5) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 7 l. 212/2000 per omessa pronuncia sull'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la doglianza, formalmente veicolata come violazione di legge, tendeva in realtà a censurare la motivazione della sentenza e che, comunque, la decisione di merito era sorretta da argomentazione sufficiente; ha inoltre ribadito che la scelta di disporre o meno la CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e che nel caso concreto il diniego era desumibile implicitamente dal complesso della motivazione. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: nei giudizi di classamento derivanti da DOCFA, quando l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto indicati dal contribuente ma esprime una diversa valutazione tecnica del valore economico, l'avviso è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi, della nuova categoria e della rendita attribuita; non occorre, quindi, una motivazione analitica equivalente a quella pretesa dalla ricorrente. La Corte ha altresì escluso che la disciplina richiamata dalla contribuente imponesse di trasfondere nei requisiti di motivazione dell'atto i criteri tecnici indicati dalla circolare amministrativa, e ha ritenuto che l'eventuale lieve divergenza sulla superficie non mutasse la sostanza della valutazione, trattandosi comunque di diverso apprezzamento del medesimo immobile. Il quinto motivo è stato respinto perché sostanzialmente ripetitivo delle doglianze sulla motivazione, già esaminate e disattese. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
La doglianza sulla motivazione della sentenza tributaria non può essere trasformata, solo sul piano formale, in una diversa censura di legge quando in sostanza si denuncia un vizio motivazionale della decisione di merito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Il ricorso non può utilizzare il n. 3 per censurare in realtà la motivazione; il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ridotto al minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La riforma del 2012 ha precluso la denuncia di motivazione insufficiente o contraddittoria, non più recuperabile come nullità ex n. 4.
Nella procedura DOCFA, se l'Ufficio recepisce gli elementi fattuali indicati dal contribuente e si limita a una diversa valutazione tecnica del valore, l'atto è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi, della categoria attribuita e della nuova rendita.
art. 10 r.d.l. n. 652/1939
Richiamato insieme alle norme sul classamento per sostenere i criteri di determinazione del valore catastale, ma non ritenuto fonte di un requisito motivazionale più rigoroso di quello già elaborato dalla giurisprudenza.
art. 28 d.P.R. n. 1142/1949
Richiamato come norma sui criteri di valutazione catastale, ma non ritenuto idoneo a imporre specifiche modalità di motivazione dell'avviso.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
La norma non viene interpretata come trasposizione dei criteri tecnici della circolare amministrativa in un autonomo e più gravoso obbligo di motivazione dell'avviso.
La censura di omessa pronuncia è respinta perché la questione sull'allegazione degli atti era sostanzialmente assorbita nella valutazione complessiva della sufficienza motivazionale dell'avviso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel classamento catastale derivante da DOCFA, quando l'Ufficio non contesta i dati fattuali forniti dal contribuente ma opera solo una diversa valutazione tecnica del valore economico dell'immobile, l'avviso è motivato in modo sufficiente se indica i dati catastali, la categoria attribuita e la rendita determinata.
- La motivazione apparente ricorre solo quando il giudice omette di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li elenca senza una loro effettiva disamina logico-giuridica; non basta la mera deduzione di insufficienza motivazionale per integrare tale vizio.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale e non consente di riesaminare l'adeguatezza o la contraddittorietà della motivazione come un tempo.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo diniego può essere anche implicitamente desunto dalla motivazione complessiva quando il giudice ritenga di poter decidere sulla base degli elementi già acquisiti.
- Le indicazioni contenute in circolari amministrative o nei criteri tecnici per la stima catastale non si trasformano automaticamente in un più intenso obbligo di motivazione dell'atto, se la legge non lo prevede espressamente.
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