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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25799/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte sui redditi per l’anno d’imposta 1995, originariamente riferite a una società poi scissa e confluite, secondo la contribuente, in capo a più società beneficiarie. La società poi fallita aveva contestato la cartella notificata nel 2009 deducendo, oltre a vizi propri dell’atto, la decadenza dell’ente impositore dalla riscossione, sostenendo che il termine per notificare la cartella fosse spirato già il 31 dicembre 1999. L’agente della riscossione aveva replicato che la stessa cartella era già stata notificata nel 2002 e che tale notifica non era stata impugnata, con conseguente definitività della pretesa. Con il ricorso per cassazione, l’agente della riscossione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di tardiva impugnazione della prima cartella; 2) violazione degli artt. 21 e 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, per non aver rilevato l’inammissibilità dell’opposizione alla seconda cartella in presenza di una precedente cartella non impugnata; 3) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. 106/2005, sostenendo la tempestività della notifica del 2002; 4) ultrapetizione per avere la sentenza affrontato anche il tema della prescrizione, non dedotto dalla contribuente. La Corte ha inoltre escluso l’ammissibilità dell’intervento della curatela fallimentare in cassazione e ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la procura risultante dagli atti depositati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché non vi era omessa pronuncia: la decisione di merito conteneva una statuizione implicita di rigetto dell’eccezione dell’agente della riscossione sulla tardività dell’impugnazione della prima cartella. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata si fondava su una ratio autonoma: la prima cartella era comunque tardiva perché la decadenza dell’amministrazione era già maturata. Ha respinto il terzo motivo, correggendo la motivazione della CTR sul termine decadenziale: per le dichiarazioni relative al 1996 e all’anno d’imposta 1995, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre 2001; la notifica del 29 gennaio 2002 era quindi tardiva, con conferma della decadenza. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché la questione della prescrizione era stata trattata in via solo ulteriore e la declaratoria di decadenza era già di per sé decisiva. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la resistente non si era costituita con controricorso.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La Corte richiama il termine di notifica delle cartelle di pagamento per la riscossione delle imposte, precisando che, nel caso di specie, il termine applicabile era quello introdotto dalla disciplina transitoria successiva alla declaratoria di incostituzionalità del testo originario.

  • d.l. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis

    La disposizione ha valore transitorio e si applica anche ai rapporti tributari anteriori non ancora definiti con giudicato; per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella va notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

  • d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2

    Come sostituito dalla disciplina del 2005, prevede che la cartella per somme dovute a seguito di liquidazione delle dichiarazioni sia notificata, a pena di decadenza, nel termine stabilito dalla norma transitoria.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La Corte richiama il procedimento di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, cui si collega il regime dei termini per la notifica della cartella.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Invocato dal ricorrente per sostenere la tardività dell’impugnazione della cartella precedente, ma il motivo è dichiarato inammissibile perché assorbito dalla ratio autonoma della decadenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    Invocato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità del ricorso avverso la seconda cartella in presenza di una precedente cartella non impugnata; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato sia per la censura di omessa pronuncia sia per quella di ultrapetizione; la Corte esclude entrambe perché la sentenza di merito aveva comunque deciso sui punti rilevanti o li aveva trattati solo in via accessoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma violata, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione processuale nella decisione di merito.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia/ultrapetizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per la costituzione della parte resistente con atto di controricorso/costituzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente un’eccezione, contenga una statuizione implicita incompatibile con la tesi dedotta dalla parte.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggere il decisum, il rigetto o l’inammissibilità della censura contro una sola ratio rende prive di interesse le doglianze contro le altre.
  • In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina transitoria introdotta dopo la declaratoria di incostituzionalità dell’originario art. 25 d.P.R. 602/1973 si applica anche ai rapporti anteriori non definiti con giudicato e fissa termini decadenziali per la notifica della cartella.
  • Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella relativa a somme emerse dalla liquidazione automatizzata deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
  • Se la notificazione della cartella avviene oltre il termine decadenziale applicabile, la pretesa tributaria non può considerarsi validamente esercitata, a prescindere da ulteriori questioni sulla prescrizione o sulla mancata impugnazione di eventuali atti precedenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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