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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1029/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2005 basato su rilevazioni bancarie relative a una cessata attività di intermediazione commerciale. In primo grado la CTP annullò l'atto per "del tutto privo di una motivazione" anche perché l'autorizzazione alle indagini bancarie risultava non allegata; la CTR riformò ritenendo presente l'autorizzazione e non necessaria la sua preventiva esibizione, oltre a ritenere inattendibili le giustificazioni della contribuente. In Cassazione il ricorso ha dedotto, in particolare, violazione delle regole processuali (art.342 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c.) per l'accoglimento dell'appello senza aver dedotto e censurato la carenza integrale di motivazione indicata dal primo giudice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (ritenuto autosufficiente) e ha assorbito gli altri. Ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia fosse stato proposto in via parziale e non avesse efficacemente e specificamente contestato la motivazione di primo grado relativa al difetto integrale di motivazione dell'avviso; ciò determina l'effetto di acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate e l'inammissibilità dell'appello. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio (art.382, comma 3 c.p.c., ultimo periodo). Sono compensate le spese del grado di appello; l'Agenzia delle Entrate è invece condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della ricorrente (indicativamente \"€4.500,00\" oltre \"€200,00\").

Norme richiamate

  • art.342 cod. proc. civ.

    Richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla necessità che la parte avversaria formuli censure argomentate sulla motivazione della sentenza impugnata

  • art.360 cod. proc. civ.

    Fondamento delle doglianze per vizio di motivazione e per violazione di legge; la Corte ha deciso sulla base del motivo di cui a tale articolo ritenendolo autosufficiente

  • art.7 l. 212/2000

    Richiamato dalla CTP per valutare la motivazione dell'atto impositivo in relazione alle indagini bancarie; la questione dell'obbligo di allegazione dell'autorizzazione è stata centrale nel giudizio ma non decisa nel merito dalla Cassazione

  • art.32 d.P.R. 600/1973

    Citato in relazione ai poteri di indagine e alla motivazione dell'accertamento basato su risultanze bancarie

  • art.51 d.P.R. 633/1972

    Richiamato analogamente all'art.32 per i presupposti dell'accertamento IVA con riferimento alle risultanze bancarie

  • art.329 cod. proc. civ.

    Applicato per il principio che l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza (effetto di acquiescenza impropria/tacita)

  • d.lgs. n.546/1992

    Richiamo della norma per rendere applicabili al processo tributario determinate norme del rito civile (quali l'art.329 c.p.c.)

  • art.382 cod. proc. civ.

    terzo comma, ultimo periodo

    Consente la cassazione senza rinvio nei casi previsti; qui usata per cassare la sentenza impugnata senza rinvio in conseguenza dell'inammissibilità dell'appello

Massime di principio

  • Un appello deve contenere censure specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata: l'impugnazione generica o incompleta può essere considerata inammissibile.
  • L'impugnazione parziale può implicare acquiescenza alle parti della sentenza non specificamente impugnate; se tali parti sono autonome, l'acquiescenza produce perdita di interesse a impugnarle.
  • Se il primo giudice annulla un atto per difetto integrale di motivazione, il resistente in appello deve espressamente affrontare e confutare quella motivazione; limitarsi a censurare profili accessori può portare all'inammissibilità dell'appello.
  • Questioni sostanziali (es. obbligo di allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie o valutazione della attendibilità delle giustificazioni) restano decisive ma possono non essere esaminate se il giudice di legittimità decide per vizi processuali sopravvenuti.
  • Nelle impugnazioni tributario-amministrative è importante documentare e argomentare sia i profili di fatto sia quelli di diritto; la mera indicazione di voler impugnare non sostituisce la necessaria motivazione delle doglianze.
  • Da parte del contribuente, ottenere l'annullamento per carenza di motivazione dell'atto amministrativo è efficace se l'annullamento non è stato autonomamente e specificamente contestato in appello dall'Amministrazione.

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