Cassazione Civile, Sentenza n. 1029/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per il 2005 basato su rilevazioni bancarie relative a una cessata attività di intermediazione commerciale. In primo grado la CTP annullò l'atto per "del tutto privo di una motivazione" anche perché l'autorizzazione alle indagini bancarie risultava non allegata; la CTR riformò ritenendo presente l'autorizzazione e non necessaria la sua preventiva esibizione, oltre a ritenere inattendibili le giustificazioni della contribuente. In Cassazione il ricorso ha dedotto, in particolare, violazione delle regole processuali (art.342 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c.) per l'accoglimento dell'appello senza aver dedotto e censurato la carenza integrale di motivazione indicata dal primo giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (ritenuto autosufficiente) e ha assorbito gli altri. Ha ritenuto che l'appello dell'Agenzia fosse stato proposto in via parziale e non avesse efficacemente e specificamente contestato la motivazione di primo grado relativa al difetto integrale di motivazione dell'avviso; ciò determina l'effetto di acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate e l'inammissibilità dell'appello. Di conseguenza la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio (art.382, comma 3 c.p.c., ultimo periodo). Sono compensate le spese del grado di appello; l'Agenzia delle Entrate è invece condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della ricorrente (indicativamente \"€4.500,00\" oltre \"€200,00\").
Norme richiamate
Richiamata in relazione ai limiti dell'impugnazione e alla necessità che la parte avversaria formuli censure argomentate sulla motivazione della sentenza impugnata
Fondamento delle doglianze per vizio di motivazione e per violazione di legge; la Corte ha deciso sulla base del motivo di cui a tale articolo ritenendolo autosufficiente
Richiamato dalla CTP per valutare la motivazione dell'atto impositivo in relazione alle indagini bancarie; la questione dell'obbligo di allegazione dell'autorizzazione è stata centrale nel giudizio ma non decisa nel merito dalla Cassazione
Citato in relazione ai poteri di indagine e alla motivazione dell'accertamento basato su risultanze bancarie
Richiamato analogamente all'art.32 per i presupposti dell'accertamento IVA con riferimento alle risultanze bancarie
Applicato per il principio che l'impugnazione parziale comporta acquiescenza alle parti non impugnate della sentenza (effetto di acquiescenza impropria/tacita)
Richiamo della norma per rendere applicabili al processo tributario determinate norme del rito civile (quali l'art.329 c.p.c.)
terzo comma, ultimo periodo
Consente la cassazione senza rinvio nei casi previsti; qui usata per cassare la sentenza impugnata senza rinvio in conseguenza dell'inammissibilità dell'appello
Massime di principio
- Un appello deve contenere censure specifiche e argomentate contro la motivazione della sentenza impugnata: l'impugnazione generica o incompleta può essere considerata inammissibile.
- L'impugnazione parziale può implicare acquiescenza alle parti della sentenza non specificamente impugnate; se tali parti sono autonome, l'acquiescenza produce perdita di interesse a impugnarle.
- Se il primo giudice annulla un atto per difetto integrale di motivazione, il resistente in appello deve espressamente affrontare e confutare quella motivazione; limitarsi a censurare profili accessori può portare all'inammissibilità dell'appello.
- Questioni sostanziali (es. obbligo di allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie o valutazione della attendibilità delle giustificazioni) restano decisive ma possono non essere esaminate se il giudice di legittimità decide per vizi processuali sopravvenuti.
- Nelle impugnazioni tributario-amministrative è importante documentare e argomentare sia i profili di fatto sia quelli di diritto; la mera indicazione di voler impugnare non sostituisce la necessaria motivazione delle doglianze.
- Da parte del contribuente, ottenere l'annullamento per carenza di motivazione dell'atto amministrativo è efficace se l'annullamento non è stato autonomamente e specificamente contestato in appello dall'Amministrazione.
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