Cassazione Civile, Sentenza n. 987/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso l'applicabilità del regime speciale IVA di cui all'art. 34 DPR n. 633/1972, ritenendo che la ricorrente, operando in qualità di soccidante e senza proprie strutture e personale, non svolgesse direttamente l'attività di allevamento e si limitasse a fornire mangimi, medicinali e assistenza tecnica, con conseguente recupero dell'IVA detratta. Il ricorso per cassazione contestava la disinterpretazione della nozione di produttore agricolo e l'erronea distinzione tra utilizzo di fattori produttivi propri e uso oneroso di beni e servizi di terzi, sostenendo che il contratto di soccida e la concreta partecipazione all'allevamento configuravano comunque un'attività agricola ai fini dell'art. 34.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso principale ritenendo che il contratto di soccida integra un'impresa agricola associata e che sia il soccidante sia il soccidario possono essere qualificati come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., con conseguente diritto all'applicazione del regime speciale di cui all'art. 34 DPR n. 633/1972 sulle cessioni dei prodotti agricoli derivanti dall'impresa comune. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente. Sono state compensate integralmente le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 34, d.P.R. n. 633/1972
Disciplina il regime speciale di detrazione IVA per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli; va applicato ai soggetti che svolgono attività di produzione agricola secondo la nozione civilistica rinviata dall'art. 2135 c.c., con finalità di compensazione dell'IVA pagata a monte; non esclude l'applicazione in caso di esercizio dell'attività in forma associata.
art. 2135, cod. civ.
Definisce l'imprenditore agricolo come chi esercita attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase; dopo la riforma del 2001 la nozione si concentra sull'intervento in una fase della produzione, consentendo che anche chi opera in forma associata o svolge parte delle funzioni essenziali possa essere qualificato imprenditore agricolo.
artt. 2170-2178, cod. civ. (contratto di soccida)
Il contratto di soccida è un contratto agrario associativo per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame: soccidante e soccidario si associano nell'impresa di allevamento, condividendo rischio e finalità produttiva; ciò comporta che entrambi possano essere considerati imprenditori agricoli e beneficiare, in relazione ai prodotti dell'impresa comune, del regime speciale IVA.
art. 19, d.P.R. n. 633/1972
Norma sul regime normale di detrazione IVA, posta a confronto con l'art. 34 per spiegare la differenza tra detrazione effettiva e detrazione forfettizzata prevista per i produttori agricoli.
Direttiva 77/388/CEE (art. 25) e Direttiva 2006/112/CE (art. 296)
La normativa comunitaria autorizza gli Stati membri ad applicare un regime forfettario ai produttori agricoli e definisce il destinatario come il soggetto che svolge l'attività nell'ambito di un'azienda agricola; la finalità comunitaria è orientata alla produzione e non alla forma giuridica, pertanto il regime può riguardare anche attività svolte in forma associata.
art. 1-bis, comma 6, decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2
Attribuisce indirettamente rilievo al fatto che, in assenza di accordi espliciti, i diritti PAC spettano in egual misura a soccidante e soccidario, confermando la qualificazione di entrambi come soggetti che svolgono attività agricola.
d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (modifica art. 2135 c.c.)
Ha esteso la nozione di imprenditore agricolo enfatizzando l'intervento su fasi del ciclo biologico, rendendo più agevole la qualificazione come imprenditore agricolo anche per chi svolge funzioni specifiche o parti del processo produttivo.
giurisprudenza della Corte di giustizia (Stadt Sundern C-43/04; Commissione/Portogallo C-524/10)
Sottolinea la finalità compensativa e di semplificazione del regime speciale e la necessità di evitare che l'IVA a monte confluisca nei prezzi come 'IVA occulta'; conferma l'interpretazione finalistica della disciplina comunitaria.
precedenti pronunce Corte di cassazione (es. sent. 2 marzo 2007 n. 4913 e 13 aprile 2007 n. 11597)
In casi connotati dalla totale mancanza di partecipazione del soccidante (assenza di attrezzature e personale, ruolo meramente intermediario nell'acquisto e affidamento per allevamento e vendita), è stata esclusa l'applicazione del regime speciale: la valutazione è fattuale e dipende dalla reale partecipazione al rischio e all'attività produttiva.
Massime di principio
- Il contratto di soccida costituisce un'impresa agricola associata e, in linea di principio, sia il soccidante sia il soccidario possono essere qualificati come imprenditori agricoli ai fini dell'art. 34 DPR n. 633/1972 e beneficiare del regime speciale IVA per i prodotti derivanti dall'impresa comune.
- La qualificazione come produttore agricolo si valuta in base alla partecipazione sostanziale al ciclo biologico o a una fase necessaria dello stesso; non è decisiva la mera titolarità di beni o il possesso di personale, ma la reale partecipazione e condivisione del rischio d'impresa.
- La normativa e la giurisprudenza comunitaria privilegiano un'interpretazione finalistico-sostanziale: conta che l'attività sia effettivamente rivolta alla produzione agricola, indipendentemente dalla forma associativa o societaria adottata.
- Tuttavia, se il soccidante si limita a un ruolo meramente intermedia o commerciale, privo di qualsiasi partecipazione sostanziale (nessun apporto di fattori produttivi, assenza di rischio d'impresa, nessuna partecipazione all'allevamento), può essere esclusa l'applicazione del regime speciale: la valutazione è di fatto e richiede accertamento circostanziato.
- In situazioni analoghe valutare documentazione e fatti concreti (presenza di direzione, apporto di animali, partecipazione alle scelte tecniche, ripartizione del rischio, disponibilità di fattori produttivi anche tramite contratti) per stabilire se sussiste la qualifica di imprenditore agricolo e il diritto al regime speciale.
- La presenza di dubbi interpretativi o complessità fattuali può giustificare compensazione delle spese in sede di merito, ma non preclude la decisione di merito quando gli accertamenti istruttori sono già sufficienti.
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