Cassazione Civile, Sentenza n. 998/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato l'annullamento di una cartella di pagamento emessa per IVA e ritenute relative agli anni 2009-2010 a carico della Impresa Costruzioni Edili di Borghini Roberto e C. s.a.s. in liquidazione. L'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2304 e 2313 c.c., sostenendo che la cartella poteva legittimamente essere notificata al socio accomandatario (socio illimitatamente responsabile) coobbligato in solido con la società e che il giudice di merito aveva erroneamente escluso tale possibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio che, nelle società di persone, i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili per i debiti sociali e dunque possono essere destinatari della pretesa tributaria anche quando il ruolo sia stato iscritto a carico della società. Tuttavia, ha richiamato il beneficio di preventiva escussione previsto dall'art. 2304 c.c. (applicabile alle S.a.s. per effetto dell'art. 2315 c.c.), stabilendo che l'amministrazione creditrice deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale prima di poter agire sul patrimonio del socio. Nel caso di specie l'Amministrazione e l'agente della riscossione non provarono l'insufficienza del patrimonio sociale; pertanto la notifica/esecuzione a carico del socio non era giustificata. La Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2304 c.c.
Stabile il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale prima di agire sui beni del socio; l'amministrazione deve provare l'insufficienza del patrimonio sociale per poter esigere dal socio.
art. 2313 c.c.
Citato nel ricorso come norma richiamata nella censura; tuttavia la decisione si è basata sui principi di responsabilità solidale dei soci e sul beneficio dell'escussione previsto dall'art. 2304, senza attribuire a questo articolo un ruolo decisivo diverso da quello già richiamato.
art. 2291 c.c.
Riconosce la responsabilità illimitata e solidale dei soci per i debiti sociali delle società di persone; applicabile anche nei rapporti tributari, dunque il socio può essere destinatario della pretesa tributaria.
art. 2315 c.c.
Operando il rinvio, l'art. 2304 c.c. si applica anche alle società in accomandita semplice, confermando l'obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale prima dell'azione verso il socio accomandatario.
Massime di principio
- Nelle società di persone il socio è solidalmente e illimitatamente responsabile per i debiti sociali e può pertanto essere destinatario degli atti di riscossione anche se il ruolo è stato iscritto a carico della società.
- Tuttavia, prima di agire sul patrimonio del socio, il creditore (compresa l'Amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione) deve dimostrare l'insufficienza del patrimonio sociale: il beneficio dell'escussione trovi applicazione e la sua violazione è deducibile dal socio.
- La notifica della cartella al socio può essere valida anche senza che a quest'ultimo siano stati notificati tutti gli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società; il socio potrà però impugnare insieme alla cartella anche gli atti presupposti eventualmente non notificati.
- La semplice ammissione della società a una procedura concorsuale o a concordato preventivo non costituisce, di per sé, prova certa dell'impossibilità di soddisfare il credito sul patrimonio sociale; è necessaria prova specifica dell'insufficienza.
- L'onere probatorio circa l'insufficienza del patrimonio sociale grava sull'amministrazione creditrice quando il socio eccepisce il beneficio di preventiva escussione.
- In casi similari, prima di notificare o eseguire contro i soci, gli uffici dovrebbero acquisire e documentare elementi (es. bilanci, notizie sulla procedura concorsuale, risultanze patrimoniali) idonei a dimostrare l'impossibilità di soddisfazione sul patrimonio sociale.
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