Cassazione Civile, Sentenza n. 988/2022 del 14/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società era destinataria di un avviso di irrogazione di sanzioni per omesso versamento dell'IVA anno 1983. In primo grado il giudice aveva rigettato il ricorso ritenendo inesistente il credito IVA della società controllata Arianna 80 s.r.l. (operante con operazioni tutte esenti) e, conseguentemente, la illegittima compensazione in ambito di IVA di gruppo. In appello la contribuente ha dedotto che la questione sulla indetraibilità dell'IVA della controllata non fosse oggetto del giudizio sulla sanzione per omesso versamento e che il giudice di primo grado avesse quindi deciso su fatto estraneo alla domanda (violazione dell'art. 112 c.p.c.), oltre a richiamare presunti giudicati esterni. La CTR ha rigettato l'appello ritenendo mancata prova del passaggio in giudicato dell'altro giudizio e autonomia delle due controversie; la ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo, tra l'altro, omessa pronuncia sulla estraneità della questione e omissione di esame di fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la CTR ha omesso di pronunciarsi sulla questione prospettata dalla contribuente circa la non corrispondenza tra le ragioni della pretesa impositiva (irrogazione della sanzione per omesso versamento) e la statuizione del giudice di primo grado (che aveva esaminato la sussistenza del credito IVA della controllata). Per violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza è stata cassata; gli altri motivi sono stati assorbiti. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (nn. 3, 4, 5)
art. 360, comma primo, n. 3), 4), 5), cod. proc. civ.
Le censure proposte dalla ricorrente sono state formulate richiamando i motivi utilizzabili in cassazione: violazione di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha ritenuto fondato il vizio inerente all'art. 112 c.p.c. richiamato tramite art. 360.
art. 112, cod. proc. civ.
art. 112, cod. proc. civ.
La Corte rileva che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi su una questione sollevata inerente all'oggetto del giudizio (estraneità della questione sulla detraibilità), con violazione dell'obbligo di decisione su tutte le questioni rilevanti per il giudizio.
art. 366, cod. proc. civ.
art. 366, cod. proc. civ.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di autosufficienza del ricorso; la disposizione riguarda i mezzi di impugnazione e la loro ammissibilità/completezza.
art. 2697, cod. civ.
Norma sull'onere della prova richiamata dalla ricorrente: la valutazione della vicinanza dell'onere della prova e della distribuzione probatoria è stata evocata ma non è stata decisiva nella motivazione della Corte di cassazione, che si è pronunciata per omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 2909, cod. civ.
Norma richiamata con riferimento al giudicato esterno; la Corte sottolinea che per far valere il giudicato esterno è necessaria prova del passaggio in giudicato della precedente decisione.
d.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 3
comma 3, dell'art. 19, d.P.R. n. 633/1972
Citata nella parte fattuale: se il volume d'affari è interamente costituito da operazioni esenti il soggetto non ha diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti, rilevazione che ha determinato la decisione di primo grado.
Decreto ministeriale 13/12/1979, artt. 3 e 6
art. 6, DM 13/12/1979; art. 3, DM 13/12/1979
Richiamati rispetto agli adempimenti previsti per l'IVA di gruppo (dichiarazione e fideiussione): l'Amministrazione aveva contestato la mancata presentazione della polizza fideiussoria e delle dichiarazioni previste dal decreto ministeriale.
decreto-legge n. 119/2018, art. 6
art. 6, decreto-legge n. 119/2018
Men- zionato in relazione a istanza della contribuente per definizione agevolata della controversia; negli atti è presente la comunicazione di diniego dell'Agenzia delle entrate ma non incide sulla decisione di cassazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello è obbligato a pronunciarsi su tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti (art. 112 c.p.c.): l'omessa pronuncia su questione posta in relazione all'oggetto del giudizio può giustificare la cassazione e il rinvio.
- Quando l'amministrazione contesta una sanzione per omesso versamento, il giudice non deve decidere su questioni sostanziali (es. sussistenza del credito IVA) che non siano effettivamente oggetto della pretesa, salvo che tali questioni siano state esplicitamente dedotte e pertinenti alla domanda.
- Per far valere il giudicato esterno è necessaria la prova del passaggio in giudicato della sentenza invocata; l'assenza di tale prova impedisce di fondare l'eccezione di giudicato.
- In controversie tributarie con questioni tecniche (es. detraibilità IVA, disciplina dell'IVA di gruppo) è essenziale che le parti specificamente censurino il percorso logico-deduttivo del giudice di merito se intendono contestarne le conclusioni; l'assenza di specifiche doglianze può portare a valutazioni di inammissibilità delle censure.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) rimane centrale: chi allega fatti rilevanti per il proprio diritto deve fornire adeguata prova del loro verificarsi; i giudici devono esaminare i fatti decisivi per il giudizio.
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