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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 999/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Avvisi di accertamento relativi all'anno 2003 per Irap, Irpeg e I.V.A. per omessa contabilizzazione di ricavi e di una plusvalenza da cessione immobiliare; l'accertamento scaturiva da una nota del liquidatore giudiziale e da un lodo arbitrale che avrebbero attestato la ripartizione degli utili tra i soci e la mancata registrazione contabile. I contribuenti hanno impugnato per decadenza dei termini (raddoppio non applicabile), violazione del contraddittorio preventivo, nullità per sottoscrizione da funzionario non dirigente e illegittimità degli avvisi notificati ai soci ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso e confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci. In sintesi: il raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) è applicabile quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e ciò anche se la denuncia non sia effettivamente stata presentata; il raddoppio può operare anche per i soci di una societa' a ristretta base sociale quando l'accertamento nei confronti della società è connesso; l'assenza di un contraddittorio preventivo non invalida automaticamente un accertamento a tavolino: il contribuente deve indicare le ragioni concrete che avrebbe potuto dedurre e dimostrare il pregiudizio; la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario della carriera direttiva delegato è valida ai fini dell'art. 42 DPR 600/1973 anche se non è dimostrata una qualifica dirigenziale; la responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 può essere contestata con un unico atto rivolto a più soggetti purché siano specificate le ragioni per ciascuno; la questione del credito d'imposta e del divieto di doppia imposizione è stata ritenuta infondata nella fattispecie; le questioni relative a contributi previdenziali sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento si attiva quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari (d.lgs. 74/2000); è un termine autonomo e si applica anche alle annualità anteriori se il termine ordinario non era ancora decorso alla data di entrata in vigore della norma

  • d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3

    Principio analogo a quello dell'art. 43 DPR 600/1973 per l'I.V.A.: il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    Disciplina la responsabilità dei soci per tributi non versati dalla società; l'accertamento della responsabilità può essere effettuato anche con un unico atto per più soggetti se per ciascuno sono specificate le ragioni della responsabilità; nelle società a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Individua i reati tributari che comportano l'obbligo di denuncia; segnala il 'doppio binario' tra giudizio penale e giudizio tributario (art. 20) che rende irrilevante l'esito penale ai fini dell'accertamento tributario

  • legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 5, 6, 7, 10, 12

    Tutela dei diritti di difesa e disciplina del contraddittorio; tuttavia non sempre è previsto un contraddittorio preventivo per accertamenti a tavolino: se manca, il contribuente deve dimostrare le ragioni concrete che avrebbe prospettato e il pregiudizio subito

  • dir. UE e giurisprudenza Corte di Giustizia (richiamata)

    Per i tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio discende dal diritto dell'UE; la violazione determina annullamento dell'atto solo se il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso (principio di effettività)

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'atto impositivo deve essere sottoscritto dal capo ufficio o da impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale per la validità dell'atto

  • legge n. 241 del 1990, art. 7

    Principi generali del procedimento amministrativo e diritto di partecipazione; richiamato in tema di contraddittorio e diritto di difesa

  • d.l. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 e Corte Costituzionale sent. n. 37/2015

    La Corte costituzionale ha censurato profili della norma che ‘sanava’ incarichi dirigenziali senza concorso; la Cassazione ha comunque ritenuto validi gli atti sottoscritti da soggetti ritenuti capo ufficio o funzionari della carriera direttiva prima della declaratoria

  • art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986 (richiamato nella materia del credito d'imposta)

    Richiamato nella discussione sul divieto di doppia imposizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura di doppia imposizione per la fattispecie di utili extra-contabili non assoggettati a imposte dalla società

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (riferimento processuale) e art. 112 cod. proc. civ.

    Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da annullare la decisione impugnata

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni tributari opera quando esistono elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia per reati ai sensi del d.lgs. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale sia instaurato o concluso
  • Quando un accertamento societario riguarda una società a ristretta base sociale, l'estensione del raddoppio dei termini può ricadere anche sui soci quando la ripartizione degli utili extra-contabili è ritenuta collegata all'accertamento societario
  • Gli accertamenti 'a tavolino' non richiedono automaticamente il contraddittorio preventivo: il contribuente che lamenta la sua mancanza deve indicare concretamente le ragioni di difesa che avrebbe svolto e dimostrare che queste avrebbero potuto incidere sull'esito
  • La sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del capo ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato soddisfa i requisiti formali di validità dell'atto ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973 anche in assenza di una qualifica dirigenziale specifica
  • L'Amministrazione può, in presenza di identità della violazione, utilizzare un unico atto per notificare posizioni a più soggetti, purché nell'atto siano indicate le ragioni specifiche della responsabilità riferibili a ciascun soggetto
  • Le questioni attinenti all'assoggettamento a contributi previdenziali non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie e devono essere dedotte davanti al giudice ordinario

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