Cassazione Civile, Sentenza n. 999/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Avvisi di accertamento relativi all'anno 2003 per Irap, Irpeg e I.V.A. per omessa contabilizzazione di ricavi e di una plusvalenza da cessione immobiliare; l'accertamento scaturiva da una nota del liquidatore giudiziale e da un lodo arbitrale che avrebbero attestato la ripartizione degli utili tra i soci e la mancata registrazione contabile. I contribuenti hanno impugnato per decadenza dei termini (raddoppio non applicabile), violazione del contraddittorio preventivo, nullità per sottoscrizione da funzionario non dirigente e illegittimità degli avvisi notificati ai soci ai sensi dell'art. 36 DPR 602/1973
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso e confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci. In sintesi: il raddoppio dei termini (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972) è applicabile quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000 e ciò anche se la denuncia non sia effettivamente stata presentata; il raddoppio può operare anche per i soci di una societa' a ristretta base sociale quando l'accertamento nei confronti della società è connesso; l'assenza di un contraddittorio preventivo non invalida automaticamente un accertamento a tavolino: il contribuente deve indicare le ragioni concrete che avrebbe potuto dedurre e dimostrare il pregiudizio; la sottoscrizione dell'avviso da parte di un funzionario della carriera direttiva delegato è valida ai fini dell'art. 42 DPR 600/1973 anche se non è dimostrata una qualifica dirigenziale; la responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 può essere contestata con un unico atto rivolto a più soggetti purché siano specificate le ragioni per ciascuno; la questione del credito d'imposta e del divieto di doppia imposizione è stata ritenuta infondata nella fattispecie; le questioni relative a contributi previdenziali sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario
Norme richiamate
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3
Il raddoppio dei termini per l'accertamento si attiva quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per i reati tributari (d.lgs. 74/2000); è un termine autonomo e si applica anche alle annualità anteriori se il termine ordinario non era ancora decorso alla data di entrata in vigore della norma
d.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3
Principio analogo a quello dell'art. 43 DPR 600/1973 per l'I.V.A.: il raddoppio dei termini opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Disciplina la responsabilità dei soci per tributi non versati dalla società; l'accertamento della responsabilità può essere effettuato anche con un unico atto per più soggetti se per ciascuno sono specificate le ragioni della responsabilità; nelle società a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci
d.lgs. n. 74 del 2000
Individua i reati tributari che comportano l'obbligo di denuncia; segnala il 'doppio binario' tra giudizio penale e giudizio tributario (art. 20) che rende irrilevante l'esito penale ai fini dell'accertamento tributario
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 5, 6, 7, 10, 12
Tutela dei diritti di difesa e disciplina del contraddittorio; tuttavia non sempre è previsto un contraddittorio preventivo per accertamenti a tavolino: se manca, il contribuente deve dimostrare le ragioni concrete che avrebbe prospettato e il pregiudizio subito
dir. UE e giurisprudenza Corte di Giustizia (richiamata)
Per i tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio discende dal diritto dell'UE; la violazione determina annullamento dell'atto solo se il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso (principio di effettività)
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'atto impositivo deve essere sottoscritto dal capo ufficio o da impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale per la validità dell'atto
legge n. 241 del 1990, art. 7
Principi generali del procedimento amministrativo e diritto di partecipazione; richiamato in tema di contraddittorio e diritto di difesa
d.l. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24 e Corte Costituzionale sent. n. 37/2015
La Corte costituzionale ha censurato profili della norma che ‘sanava’ incarichi dirigenziali senza concorso; la Cassazione ha comunque ritenuto validi gli atti sottoscritti da soggetti ritenuti capo ufficio o funzionari della carriera direttiva prima della declaratoria
art. 14 del d.P.R. n. 917 del 1986 (richiamato nella materia del credito d'imposta)
Richiamato nella discussione sul divieto di doppia imposizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura di doppia imposizione per la fattispecie di utili extra-contabili non assoggettati a imposte dalla società
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (riferimento processuale) e art. 112 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate in relazione ai vizi di motivazione e di omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto che non sussistessero vizi tali da annullare la decisione impugnata
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni tributari opera quando esistono elementi oggettivi che impongono l'obbligo di denuncia per reati ai sensi del d.lgs. 74/2000; non è necessario che la denuncia sia effettivamente presentata né che il procedimento penale sia instaurato o concluso
- Quando un accertamento societario riguarda una società a ristretta base sociale, l'estensione del raddoppio dei termini può ricadere anche sui soci quando la ripartizione degli utili extra-contabili è ritenuta collegata all'accertamento societario
- Gli accertamenti 'a tavolino' non richiedono automaticamente il contraddittorio preventivo: il contribuente che lamenta la sua mancanza deve indicare concretamente le ragioni di difesa che avrebbe svolto e dimostrare che queste avrebbero potuto incidere sull'esito
- La sottoscrizione dell'atto impositivo da parte del capo ufficio o di un funzionario della carriera direttiva delegato soddisfa i requisiti formali di validità dell'atto ai sensi dell'art. 42 DPR 600/1973 anche in assenza di una qualifica dirigenziale specifica
- L'Amministrazione può, in presenza di identità della violazione, utilizzare un unico atto per notificare posizioni a più soggetti, purché nell'atto siano indicate le ragioni specifiche della responsabilità riferibili a ciascun soggetto
- Le questioni attinenti all'assoggettamento a contributi previdenziali non rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie e devono essere dedotte davanti al giudice ordinario
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