Cassazione Civile, Sentenza n. 986/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia ha chiesto la cassazione della sentenza che aveva accolto l'appello dei soci della Tisar s.r.l. contro cartelle di pagamento per IVA relative agli anni 1995-1996, emesse dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. L'Agenzia sosteneva che, per effetto dell'estinzione della società, la responsabilità per il debito sociale era successoriamente trasferita ai soci (art. 2495 c.c. e art. 36 d.P.R. n. 602/1973) e che i soci non potevano contestare l'esistenza dell'obbligazione, essendo gli accertamenti divenuti definitivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che la pretesa verso i soci può essere fatta valere solo se il creditore dimostra di non essersi potuto soddisfare sul patrimonio sociale e, in particolare, che dall'operazione di liquidazione vi sia stata una distribuzione dell'attivo e che il singolo socio abbia effettivamente riscosso somme secondo il bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.). La Corte ha inoltre chiarito che la norma fiscale di cui all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 disciplina una responsabilità autonoma e distinta (fondata su assegnazioni o percezioni nei due periodi d'imposta precedenti o su assegnazioni operate dai liquidatori) e che il socio può legittimamente opporre, nelle procedure di riscossione, le eccezioni relative ai limiti di responsabilità anche se l'accertamento relativo alla società è definitivo. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 2495 cod. civ.
«Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».
La responsabilità dei soci per debiti della società cancellata è limitata alle somme effettivamente riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; il creditore che agisce contro i soci deve dimostrare l'effettiva distribuzione dell'attivo e la riscossione da parte del singolo socio.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
«I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile».
Si tratta di una responsabilità autonoma "ex lege" fondata su fatti obiettivi (assegnazioni o percezioni di beni/denaro), distinta dalla responsabilità successoria prevista dall'art. 2495 c.c.; anche in questo caso l'amministrazione deve dimostrare i presupposti fattuali.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Non impedisce al socio, destinatario della cartella, di sollevare eccezioni relative ai limiti e alle condizioni della propria responsabilità (es. art. 2495 c.c.) anche quando l'accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo; dunque non limita l'ambito difensivo al solo vizio formale della cartella.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento invocato dall'Agenzia per il ricorso in cassazione (vizio di diritto); la Corte ha ritenuto il motivo infondato in relazione all'interpretazione della normativa sostanziale citata.
art. 2909 cod. civ.
Norma citata nella motivazione del ricorso (riferita ai termini di prescrizione/interessi e rimedi), senza che la Corte ne abbia mutato l'orientamento rispetto ai punti rilevanti qui decisi.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina la possibilità per il creditore di agire contro i soci, ma la responsabilità dei soci è disciplinata da regole che ne possono limitarne l'estensione: il creditore deve provare l'esaurimento delle possibilità di soddisfo sul patrimonio sociale e l'effettiva distribuzione dell'attivo.
- L'art. 2495 c.c. instaura una responsabilità di tipo successorio limitata: i soci rispondono fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; in mancanza di distribuzione e riscossione non sussiste tale responsabilità.
- L'art. 36 d.P.R. n. 602/1973 disciplina una responsabilità autonoma e non successoria, che scatta in presenza di specifiche assegnazioni di denaro o beni nei termini indicati; anch'essa richiede prova degli atti che la legittimano.
- Anche se l'accertamento tributario nei confronti della società è definitivo, il socio verso il quale venga iscritta la pretesa può opporre, nella fase di riscossione, eccezioni fondate sui limiti di responsabilità previsti dalla legge (es. art. 2495 c.c.), che non sono sostanzialmente rilevabili nell'ambito del solo giudizio sull'accertamento societario.
- Onere della prova: spetta al creditore dimostrare i presupposti della responsabilità del singolo socio (distribuzione dell'attivo, riscossione delle somme o assegnazioni rilevanti ai sensi dell'art. 36), e non al socio provare l'inesistenza della responsabilità in assenza di elementi probatori nella titolarità del creditore.
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