Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25257/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente 231)

La controversia

La vicenda riguarda la responsabilità amministrativa da reato di una società consortile per azioni, dichiarata responsabile in primo grado e poi in appello, in relazione a un illecito amministrativo contestato ai sensi dell'art. 25-undecies d.lgs. 231/2001, connesso a un reato presupposto ambientale. La contestazione atteneva, in sintesi, all'omessa efficace attuazione del modello organizzativo e alla carenza di un'efficiente organizzazione dei lavori di scavo di una galleria stradale, con conseguenti rischi di inquinamento ambientale e gestione non adeguata dei rifiuti. Il ricorso per cassazione proponeva quattro motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, perché la Corte d'appello avrebbe ampliato il perimetro della contestazione dalla mancata attuazione del modello alla più ampia colpa di organizzazione e alla valutazione del risk assessment; (2) violazione di legge e difetto di motivazione, per avere affermato la colpa organizzativa senza verificare se l'osservanza del modello avrebbe evitato il reato presupposto, trascurando la prova testimoniale indicata dalla difesa sul fatto che lo sversamento si sarebbe verificato comunque; (3) questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.lgs. 231/2001 e dell'art. 531 c.p.p. per disparità di trattamento in tema di prescrizione rispetto alla disciplina dell'illecito amministrativo della legge n. 689/1981; (4) nullità della sentenza nella parte in cui aveva disposto la condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, assumendosi che nel processo 231 non sia ammissibile la costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati soltanto i rilievi relativi al capo civile. Ha escluso la violazione del principio di correlazione, osservando che la contestazione originaria comprendeva sia l'omessa efficace attuazione del modello sia l'assenza di una efficiente organizzazione dei lavori, e che la motivazione d'appello si manteneva entro tale perimetro. Ha dichiarato generico il secondo motivo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava specificamente la prova dell'efficacia concausale della riduzione delle vasche rispetto agli sversamenti. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sul regime di prescrizione degli enti. Ha invece accolto il quarto motivo, ribadendo che nel procedimento per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile. Ne è derivato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni in favore della parte civile, con rigetto del ricorso nel resto.

Norme richiamate

  • art. 25-undecies d.lgs. 231/2001

    disposizione che individua l'illecito amministrativo dell'ente collegato al reato presupposto ambientale

  • art. 521 c.p.p.

    principio di correlazione tra accusa e sentenza; esclusa la sua violazione perché il fatto ritenuto era già ricavabile dalla contestazione

  • art. 522 c.p.p.

    richiamato in relazione alla correlazione tra contestazione e decisione, senza riscontrarne la violazione

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    dedotto come vizio di legittimità per violazione di legge in relazione alla colpa organizzativa e alla disciplina sostanziale

  • art. 606, comma 1, lett. a), c.p.p.

    invocato per censurare il capo relativo alla condanna civile

  • art. 43 c.p.

    richiamato nel secondo motivo in relazione all'elemento soggettivo/colpa

  • art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006

    norma ambientale evocata come reato presupposto o norma extra-penale rilevante

  • artt. 5, 6 e 7 d.lgs. 231/2001

    richiamati per la disciplina della responsabilità dell'ente e dei criteri organizzativi imputativi

  • art. 22 d.lgs. 231/2001

    oggetto della questione di legittimità costituzionale sul regime prescrizionale degli enti

  • art. 531 c.p.p.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale per il trattamento del tempo processuale

  • art. 3 Cost.

    parametro costituzionale invocato per denunciare una disparità di trattamento

  • art. 28 l. 689/1981

    termine di comparazione per sostenere la disparità rispetto alla prescrizione dell'illecito dell'ente

  • art. 7 d.lgs. 231/2001

    richiamato dalla Corte per evidenziare che la contestazione comprendeva anche la responsabilità per soggetti sottoposti all'altrui direzione

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi di ricorso

  • art. 568 c.p.p.

    non richiamato espressamente nel testo fornito

  • art. 24 Cost.

    non richiamato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando il fatto ritenuto in decisione sia eterogeneo rispetto a quello contestato o quando la contestazione non consenta di ricavare gli elementi costitutivi del fatto accertato; non vi è violazione se la motivazione si sviluppa entro il perimetro fattuale già descritto nell'imputazione.
  • Nella responsabilità da reato degli enti, la contestazione dell'illecito può legittimamente richiamare sia l'omessa attuazione del modello organizzativo sia carenze di organizzazione, vigilanza e controllo, quando tali profili risultino già inclusi nella descrizione originaria del fatto.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile o comunque infondato quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie se la decisione di merito ha valorizzato prove precise sul nesso causale o concausale tra omissioni organizzative ed evento.
  • La diversità strutturale tra l'illecito amministrativo dell'ente ex d.lgs. 231/2001 e altri illeciti amministrativi può giustificare un regime prescrizionale differenziato senza violazione dell'art. 3 Cost., perché il principio di eguaglianza non impone disciplina identica per situazioni non omogenee.
  • Nel procedimento volto ad accertare la responsabilità amministrativa da reato dell'ente non è ammissibile la costituzione di parte civile, poiché il d.lgs. 231/2001 non la prevede e l'omissione è espressione di una scelta legislativa, non di una lacuna da colmare in via interpretativa.

Come è indicizzato

MaterieModello organizzativoInteresse o vantaggioProveImpugnazioniInquinamento ambientaleElemento soggettivo
RamiResponsabilità enti (231)Processo penaleReati ambientaliParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processualeNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.