Cassazione Penale, Sentenza n. 25254/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati avevano impugnato la sentenza della Corte d'appello che, confermando la responsabilità già affermata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato, aveva solo ridotto la pena. La vicenda riguardava l'utilizzo in compensazione, da parte di una società amministrata da due degli imputati e tramite un intermediario incaricato dell'invio telematico, di crediti d'imposta qualificati dall'accusa come inesistenti, con contestazione di due episodi ex art. 10-quater d.lgs. 74/2000. Con l'unico motivo di ricorso si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione: si sosteneva che, alla luce della nozione di crediti inesistenti elaborata dalla giurisprudenza tributaria e delle Sezioni Unite civili, i crediti in questione sarebbero stati al più "non spettanti" perché la loro inesistenza sarebbe stata rilevabile con controlli automatizzati ex artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972. Di conseguenza, la condotta avrebbe dovuto essere sussunta nel comma 1 dell'art. 10-quater, meno grave. In subordine si chiedeva la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il presupposto del motivo, perché la Corte d'appello aveva correttamente accertato che l'inesistenza dei crediti non risultava solo da controlli automatizzati o formali, ma da un'attività istruttoria più ampia: mancata prova della esistenza dei crediti, ultime dichiarazioni delle società cedenti risalenti al 2015, società cedenti prive di reperibilità presso le sedi legali, mancata trasmissione delle scritture di cessione. Per questo la questione sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, e sull'eventuale rilievo della definizione tributaria, è stata ritenuta irrilevante nel caso concreto. È stata quindi confermata la qualificazione più grave ai sensi dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000, con conferma sostanziale della condanna e sola riduzione della pena già disposta in appello.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
il comma 2 punisce l'indebita compensazione mediante utilizzo di crediti inesistenti; la difesa sosteneva la riconducibilità al comma 1 per crediti non spettanti, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione nel comma 2 perché l'inesistenza era stata accertata anche tramite istruttoria ulteriore rispetto ai controlli automatizzati.
art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997
la definizione tributaria di credito inesistente è richiamata dalla difesa; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto, perché l'accertamento non si è basato solo su controlli automatizzati e perché la questione interpretativa è irrilevante in fatto.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
viene indicato come strumento di controllo automatizzato; la Corte afferma che l'inesistenza dei crediti non è emersa esclusivamente da tali controlli.
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come controllo formale/automatizzato; la Corte esclude che l'accertamento si sia basato solo su tale modalità.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come controllo automatizzato ai fini IVA; la Corte ribadisce che l'istruttoria è andata oltre questo livello di verifica.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
norma invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
richiamato per porre a carico dei ricorrenti le spese del procedimento a seguito del rigetto.
Massime di principio
- Ai fini della distinzione tra utilizzo di crediti "inesistenti" e crediti "non spettanti" nell'indebita compensazione, non basta invocare in astratto la definizione tributaria: occorre verificare in concreto se l'accertamento dell'inesistenza sia stato fondato solo su controlli automatizzati/formali oppure anche su un'attività istruttoria ulteriore.
- La qualificazione del fatto ex art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000 resta corretta quando l'amministrazione e il giudice abbiano accertato la fittizietà o inesistenza del credito attraverso elementi plurimi e indipendenti dai soli riscontri automatizzati, come mancata prova del credito, anomalie nelle società cedenti e assenza di documentazione di cessione.
- La censura di motivazione è infondata se la sentenza impugnata dà conto, con argomentazione logica e specifica, delle ragioni per cui i crediti risultano inesistenti e non si limita a un mero richiamo a controlli formali.
- La questione interpretativa sulla nozione di credito inesistente è irrilevante quando il giudice di merito abbia accertato in fatto che l'inesistenza emerge da un complesso di verifiche ulteriori rispetto ai controlli automatizzati, perché in tal caso manca il presupposto fattuale della doglianza difensiva.
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