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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25252/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Bologna aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per prescrizione in relazione a una contestazione di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo marijuana, ascritta come fatto commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e ricondotto all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, con riferimento a plurimi acquisti e alla detenzione di quantitativi di droga rinvenuti presso l'abitazione, unitamente a un bilancino di precisione e a rotoli di cellophane/ Domopak. Con il ricorso per cassazione il difensore deduceva violazione di legge, sostenendo che dalla motivazione emergesse solo la detenzione di 62,8 grammi di marijuana, senza elementi ulteriori idonei a desumerne la destinazione allo spaccio; inoltre, si assumeva che, per poter dichiarare la prescrizione, sarebbe stato necessario riqualificare il fatto nella fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, quando si impugna una sentenza dichiarativa della prescrizione invocando l'assoluzione ex art. 129, comma 1, c.p.p., il ricorso è inammissibile per genericità se non si prospetta l'evidenza della causa di non punibilità specificamente invocata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo. Nel caso concreto, le doglianze non si limitavano a un mero vizio di violazione di legge su fatti pacifici, ma contestavano la valutazione del quantitativo di sostanza sequestrata e degli altri elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito per ritenere la finalità di spaccio, thus introducendo censure di merito non scrutinabili in cassazione. È stata inoltre ritenuta corretta la mancata riqualificazione nel comma 5 dell'art. 73, osservandosi che, per la detenzione di marijuana, il termine di prescrizione applicabile era comunque di 7 anni e 6 mesi, sicché la declaratoria di prescrizione era stata correttamente affermata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato nel capo di imputazione per il vincolo della continuazione tra più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    fattispecie contestata per detenzione e cessione di marijuana al fine di spaccio

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    invocato dal ricorrente per sostenere una possibile riqualificazione in fatto di lieve entità

  • art. 157 c.p.

    richiamato per il termine ordinario di prescrizione indicato dal giudice di merito

  • art. 159, comma 1, n. 3, c.p.

    richiamato per la sospensione del corso della prescrizione nel periodo indicato

  • art. 161 c.p.

    richiamato per l'aumento di un quarto del termine di prescrizione

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente quale base per chiedere l'assoluzione nonostante la prescrizione

  • art. 129, comma 2, c.p.p.

    indicato come presupposto per poter pronunciare assoluzione solo in presenza dell'evidenza della causa di non punibilità

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e alla somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità e giustificare la sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro una sentenza che dichiara la prescrizione del reato quando il ricorrente, chiedendo l'applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., non indichi in modo specifico e autosufficiente l'evidenza della causa di non punibilità che renderebbe possibile una decisione assolutoria ex art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Non è deducibile in sede di legittimità, sotto la veste della violazione di legge, una censura che in realtà contesti la valutazione del materiale probatorio o degli indizi di merito compiuta dal giudice di merito per affermare finalità di spaccio o altri elementi fattuali della responsabilità.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una ipotesi meno grave non può fondare di per sé l'annullamento della declaratoria di prescrizione se, anche sulla base della qualificazione ritenuta dal giudice, il termine prescrizionale risulta comunque maturato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto anche al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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