Cassazione Penale, Sentenza n. 25251/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata dal G.I.P. di Pesaro nei confronti di un imputato cui erano state contestate più condotte: in particolare, ai capi 1 e 5, fatti ricondotti all'art. 73 d.P.R. 309/1990, poi riqualificati nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con esclusione della recidiva e con il vincolo della continuazione; inoltre, risultavano contestati un episodio di resistenza a pubblico ufficiale, un episodio di lesioni aggravate e un episodio di danneggiamento aggravato. In sede di patteggiamento era stata prevista, oltre alla pena, la confisca e distruzione di quanto in sequestro, salvo il denaro, del quale era stata disposta la confisca, e del telefono cellulare, da restituire. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, censurava esclusivamente la confisca del denaro, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge: secondo la difesa, il denaro non poteva essere ritenuto automaticamente profitto del reato in presenza di una mera detenzione a fini di spaccio e di una sola cessione gratuita di una dose di cocaina; si chiedeva quindi l'annullamento della sentenza limitatamente a tale statuizione. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento limitato alla confisca del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formulata come violazione di legge e vizio motivazionale, investisse in realtà la motivazione della confisca e non la sua illegittimità in senso tecnico. Poiché la confisca del denaro era stata oggetto dell'accordo di patteggiamento senza specificazione della base normativa, la statuizione era al più illegittima ma non illegale, essendo astrattamente consentita dall'ordinamento nei reati ex art. 73 d.P.R. 309/1990 tramite il rinvio all'art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e, quindi, all'art. 240-bis c.p. Di conseguenza il ricorso non era proponibile nei limiti del controllo consentito sull'accordo ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
norma richiamata nelle conclusioni scritte del Procuratore generale in camera di consiglio
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare la motivazione del ricorso nei limiti essenziali
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; se la misura di sicurezza è stata concordata, è censurabile solo l'illegalità e non la mera illegittimità o il vizio di motivazione
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
art. 606 c.p.p.
richiamato per escludere la possibilità di censurare con vizio motivazionale la statuizione inserita nel patto
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice dei fatti di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte considera la mera detenzione a fini di spaccio e la cessione gratuita di una dose
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie attenuata cui sono stati riqualificati i capi relativi allo stupefacente
art. 337 c.p.
contestato nel capo relativo alla resistenza a pubblico ufficiale
art. 61 n. 2 c.p.
circostanza aggravante contestata insieme ai reati di lesioni
art. 582 c.p.
lesioni personali contestate
art. 585 c.p.
aggravante delle lesioni contestate
art. 576 c.p.
aggravante delle lesioni contestate
art. 583-quater c.p.
aggravante contestata nel capo lesioni
art. 635 c.p.
danneggiamento contestato nel capo relativo ai fatti contro il patrimonio
art. 625 n. 7 c.p.
aggravante contestata nel capo di danneggiamento
art. 240 c.p.
richiamato dalla difesa e dalla Corte per escludere che il denaro potesse essere confiscato come profitto del reato nel caso concreto
art. 240-bis c.p.
confisca allargata richiamata come possibile base normativa astrattamente operante per il denaro in presenza dei presupposti di legge
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
rinvia all'art. 240-bis c.p. per i delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, consentendo la confisca anche nei casi di patteggiamento
art. 616 c.p.p.
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel patteggiamento, la sentenza è impugnabile in cassazione solo nei limiti tassativi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; se la misura di sicurezza è stata concordata dalle parti, non è deducibile il mero vizio di motivazione, ma soltanto l'illegalità della misura.
- La distinzione tra misura di sicurezza illegale e illegittima è decisiva: è illegale solo la misura che non trova alcun fondamento nell'ordinamento, mentre non basta che il percorso argomentativo del giudice sia errato se la misura è comunque astrattamente prevista dalla legge.
- Per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti, la confisca del denaro non può essere disposta come ordinaria confisca ex art. 240 c.p. se manca il nesso di pertinenzialità con il reato; tuttavia può operare la confisca allargata ove ricorrano i presupposti dell'art. 240-bis c.p. richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/1990.
- Quando la confisca del denaro è inserita nell'accordo di patteggiamento senza una specifica qualificazione giuridica, l'eventuale errore del giudice nel richiamare il profitto del reato non rende automaticamente illegale la misura, se l'ordinamento consente comunque quella ablazione attraverso un diverso titolo normativo applicabile al caso concreto.
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