Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25250/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo principale e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione sulla corresponsione degli interessi legali dalla pronuncia al saldo, eliminando tale parte della decisione. Il secondo motivo, subordinato, è rimasto assorbito. Non è stata incisa la statuizione sull'equa riparazione principale, ma solo quella sugli interessi.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ministero)

La controversia

La persona resistente aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione di un'equa riparazione per ingiusta detenzione, assumendo di avere subito 84 giorni di arresti domiciliari in un procedimento penale poi sostituiti con il divieto di dimora. La Corte d'appello ha accolto la domanda e ha liquidato una somma a titolo di indennizzo, aggiungendo però anche gli interessi legali dalla pronuncia al saldo. Il Ministero ricorrente ha impugnato l'ordinanza lamentando che la statuizione sugli interessi fosse ultra petita, perché la richiedente non aveva mai domandato gli interessi legali né nell'istanza né nel corso del giudizio; ha inoltre dedotto, in subordine, che comunque gli interessi non avrebbero potuto decorrere dalla pronuncia, ma solo dal passaggio in giudicato del provvedimento, poiché solo da quel momento il credito diviene certo, liquido ed esigibile.

Norme richiamate

  • art. 611 c.p.p.

    richiamato per le conclusioni scritte del Procuratore generale nel giudizio di legittimità

  • art. 314 c.p.p.

    richiamato come base normativa della riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 315 c.p.p.

    richiamato come norma collegata al procedimento di riparazione per ingiusta detenzione

  • art. 112 c.p.c.

    applicato come principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice non può attribuire d'ufficio gli interessi se non domandati

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la decorrenza degli interessi

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di interessi dovuti su obbligazioni pecuniarie

  • art. 1282 c.c.

    richiamato per affermare che producono interessi solo i crediti certi, liquidi ed esigibili

Massime di principio

  • In materia di riparazione per ingiusta detenzione, gli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo possono essere riconosciuti solo se l'interessato li abbia espressamente domandati nel corso del giudizio.
  • La liquidazione d'ufficio degli interessi, in assenza di domanda, integra una pronuncia ultra petita in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Il diritto agli interessi sull'indennizzo da ingiusta detenzione, quando richiesti, decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, perché solo da quel momento il credito diviene certo, liquido ed esigibile.
  • Nel giudizio di cassazione, quando è impugnata solo la statuizione accessoria sugli interessi, la Corte può annullare senza rinvio la sola parte viziata se la correzione non richiede ulteriori accertamenti di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiparazione per ingiusta detenzione
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.