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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25256/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda una decisione della Corte di appello di Bologna che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Piacenza di condanna di più imputati per una pluralità di reati fiscali e di contrabbando. In cassazione hanno ricorso, con motivi in parte diversi, Brambillaschi, Alessandra Mercalli, Andrea Mercalli e Luca Rozza, mentre Alessandro Rozza non ha proposto impugnazione. Brambillaschi e Alessandra Mercalli hanno dedotto, per i capi 1 e 8, la mancata risposta alle eccezioni di prescrizione e la violazione degli artt. 157-160 c.p., sostenendo che i termini fossero maturati prima della sentenza di appello; Alessandra Mercalli ha inoltre contestato il diniego delle attenuanti generiche. Andrea Mercalli ha censurato la decisione sul capo 9, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato come data ultima di emissione di fatture quella del 26/8/2015, senza distinguere tra fatture effettivamente "emesse" e fatture soltanto esibite, e ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Luca Rozza ha impugnato il capo 14, deducendo vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di distruzione di scritture contabili, sostenendo l'incompatibilità con l'uso di una partita IVA falsa, e ha eccepito la prescrizione, il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. e il diniego delle sanzioni sostitutive. La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi solo nei limiti della prescrizione per alcuni capi, dichiarando estinti i reati relativi ai capi 1, 8 e 14 e annullando senza rinvio la sentenza sul punto; nel resto ha dichiarato inammissibile il ricorso di Andrea Mercalli e in parte inammissibile quello di Luca Rozza, rigettando o reputando manifestamente infondati gli ulteriori motivi. È stata inoltre disposta la revoca della confisca per equivalente relativa ai capi dichiarati prescritti.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi 1, 8 e 14, dichiarando quei reati estinti per prescrizione e eliminando le relative pene dal trattamento sanzionatorio. Ha inoltre revocato la confisca per equivalente disposta in relazione a tali capi, ritenendo inapplicabile l'art. 578-bis c.p.p. ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato sul principio di prevedibilità. Per il resto, il ricorso di Andrea Mercalli è stato dichiarato inammissibile; quello di Luca Rozza è stato accolto solo per la prescrizione del capo 14 e dichiarato inammissibile nel resto; il ricorso di Brambillaschi e di Alessandra Mercalli è stato accolto nei limiti indicati sulla prescrizione. La Corte ha compensato gli effetti sanzionatori limitatamente alle pene relative ai capi estinti e ha posto a carico del solo Andrea Mercalli le spese e la sanzione processuale conseguente all'inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 157-160 c.p.

    I termini di prescrizione devono essere correttamente calcolati tenendo conto solo delle sospensioni effettivamente previste; il mero rinvio per concessione di termine a difesa non comporta sospensione della prescrizione.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    La data di consumazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti decorre dall'effettiva emissione del documento, cioè dalla sua uscita dalla disponibilità dell'emittente; tuttavia non può introdursi per la prima volta in cassazione una nuova contestazione di merito sul perimetro delle fatture considerate.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    Per i capi relativi alla distruzione di scritture contabili la prescrizione è stata calcolata assumendo la natura del reato come contestata nel capo e il dies a quo dal periodo indicato in imputazione, con conseguente maturazione del termine prima della decisione di appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va esclusa quando il complessivo quadro dei reati, anche se alcuni estinti per prescrizione, evidenzi abitualità della condotta e non occasionalità dell'azione delittuosa.

  • art. 108 c.p.p.

    Il rinvio dell'udienza per consentire al difensore di prendere cognizione degli atti non determina sospensione della prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    L'obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità impone al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione quando essa risulti dagli atti.

  • art. 578-bis c.p.p.

    La disposizione non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore quando la confisca abbia componente sanzionatoria, in ragione del principio di prevedibilità e del divieto di applicazione sfavorevole di interpretazioni giurisprudenziali imprevedibili.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, non si applica la sanzione pecuniaria; nel caso concreto, per Andrea Mercalli è stata applicata la somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 292, 295 d.P.R. n. 43 del 1973

    Sono richiamati come norme incriminatrici del capo 1, relativo a contrabbando/illeciti doganali, ai fini della verifica della prescrizione.

  • art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000

    È la norma incriminatrice richiamata per i capi 8 e 14, oggetto di contestazioni sulla prescrizione.

Massime di principio

  • Il rinvio dell'udienza concesso al difensore a fini difensivi non sospende il corso della prescrizione, salvo diversa previsione di legge; il giudice deve quindi ricalcolare il termine senza includere periodi non sospensivi.
  • Quando la prescrizione è maturata prima della decisione di appello, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo estinto, con eliminazione della relativa pena dal cumulo finale.
  • Nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, la consumazione decorre dall'effettiva emissione del documento, intesa come uscita dalla sfera di disponibilità dell'emittente, e non dalla sola predisposizione materiale della fattura.
  • Una questione di merito non devoluta specificamente in appello non può essere proposta per la prima volta in cassazione sotto forma di eccezione di prescrizione se presuppone una nuova selezione delle condotte rilevanti.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice può valutare il comportamento abituale dell'imputato considerando anche reati della stessa indole dichiarati prescritti nello stesso procedimento, poiché la prescrizione non elimina ogni effetto penale della sentenza.
  • La tenuità del fatto va esclusa quando la pluralità delle condotte e i precedenti dell'imputato mostrano una sistematicità criminosa incompatibile con l'occasionalità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • La confisca per equivalente non può essere mantenuta in base a un'interpretazione giurisprudenziale sopravvenuta e sfavorevole se questa era ragionevolmente imprevedibile al tempo del fatto o per la durata del processo, in ossequio al principio di legalità e prevedibilità convenzionale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., salvo il caso in cui il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContrabbandoFatture falseOmesso versamentoImputazioni fiscali
RamiReati tributariProcesso penaleReati fallimentari
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoConfiscaInutilizzabilità della prova

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