Cassazione Penale, Sentenza n. 25253/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Salerno, in rito abbreviato, ha dichiarato la responsabilità penale dell'imputata per una contravvenzione ambientale relativa alle emissioni in atmosfera di fumi prodotti da attività industriale senza la prescritta autorizzazione, assolvendo invece la stessa dall'ulteriore imputazione concernente lo smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi. Ha quindi applicato la sola pena dell'ammenda. La difesa ha proposto ricorso articolando quattro motivi: 1) il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che presso lo stabilimento era stato nominato un procuratore speciale incaricato del rispetto della normativa ambientale; 2) sarebbe errata l'esclusione che il macchinario da cui provenivano i fumi rientrasse tra quelli per cui non è necessaria autorizzazione preventiva; 3) avrebbe dovuto essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 4) avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti generiche, illegittimamente negate per la ritenuta esistenza di precedenti penali connessi all'attività d'impresa. Successivamente, con atto sottoscritto dalla ricorrente e dal difensore munito di procura speciale, è stata formalmente rinunciata l'impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di merito, essendo stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del vigente art. 593, comma 3, c.p.p., era inappellabile perché aveva irrogato la sola pena dell'ammenda; il gravame andava quindi convertito in ricorso per cassazione. Tuttavia, la successiva rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta dalla ricorrente e dal difensore munito di procura speciale, ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di primo grado che applica la sola pena dell'ammenda è inappellabile; l'impugnazione proposta avverso di essa si converte in ricorso per cassazione.
Norma invocata dalla difesa per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte non la esamina nel merito perché definisce il ricorso in rito per rinuncia.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito è inappellabile per legge, l'impugnazione erroneamente proposta come appello si converte in ricorso per cassazione.
- La rinuncia all'impugnazione, se sottoscritta personalmente dalla parte e dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
- Le censure di merito restano assorbite quando il giudizio di legittimità si definisce per una causa processuale come la rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25250/2026 del 06/07/2026
- Sentenza penale · 6 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25251/2026 del 06/07/2026
- Sentenza penale · 6 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25252/2026 del 06/07/2026
- Sentenza penale · 6 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25254/2026 del 06/07/2026
- Sentenza penale · 6 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25256/2026 del 06/07/2026
- Sentenza penale · 6 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 25257/2026 del 06/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →