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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09262/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società committente, obbligata in solido con l’appaltatore, per il pagamento di contributi previdenziali relativi ai lavoratori impiegati in un appalto di servizi di pulizia cessato il 31 ottobre 2010. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno accolto l’eccezione di decadenza biennale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, ritenendo che il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto si applichi anche all’azione dell’ente previdenziale. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo che la decadenza biennale riguardi solo le pretese dei lavoratori verso il committente e non anche l’azione dell’ente previdenziale, che resterebbe soggetta alla sola prescrizione; ha inoltre richiamato argomenti sistematici e la disciplina previgente dell’art. 4 L. n. 1369/1960.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica all’azione dell’INPS nei confronti del committente per il recupero dei contributi previdenziali dovuti in regime di solidarietà nell’appalto; tale azione resta soggetta al solo termine di prescrizione. Di conseguenza ha cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di fatto e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

    obbligato in solido con l'appaltatore ... entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti

    La decadenza biennale opera solo per le pretese che i lavoratori possono far valere nei confronti del committente; non si estende all’azione dell’ente previdenziale, che resta soggetta alla sola prescrizione.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251

    Richiamato come modifica dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 nel regime temporale rilevante.

  • art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    Richiamato come ulteriore modifica dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 nel regime temporale rilevante.

  • art. 1676 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per segnalare l’apparente irrazionalità di una disciplina che consentirebbe la pretesa retributiva oltre il biennio ma non quella contributiva; la Corte lo menziona solo come argomento difensivo.

  • art. 4 L. 23 ottobre 1960, n. 1369

    Richiamato come antecedente normativo in chiave sistematica; la Corte afferma che anche tale disciplina era ispirata ai medesimi principi di limitazione della decadenza alle pretese dei lavoratori.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Cita la base per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cita la base per la trattazione in camera di consiglio nel testo applicabile ratione temporis.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Richiamato per la disciplina transitoria che rende applicabili le norme processuali previgenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Il termine di decadenza previsto per le pretese retributive e contributive dei lavoratori in un appalto non si estende automaticamente all’azione dell’ente previdenziale, in assenza di una previsione espressa.
  • La decadenza, essendo istituto di stretta interpretazione, non può essere applicata oltre i casi tassativamente previsti dalla legge.
  • Il rapporto previdenziale è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e l’obbligazione contributiva ha natura indisponibile; perciò l’azione dell’ente previdenziale resta assoggettata alla sola prescrizione, salvo espressa diversa previsione.
  • L’interpretazione delle norme sulla responsabilità solidale del committente deve tenere conto anche della funzione di protezione assicurativa del lavoratore, che non può essere indebitamente compressa da un’interpretazione estensiva della decadenza.
  • In sede di responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente, la disciplina delle pretese dei lavoratori non coincide necessariamente con quella delle pretese degli enti previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieAccollo ed espromissione
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
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