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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38704/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

L'INPS aveva chiesto che fosse accertato l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata in capo a un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa forense, con riferimento ai redditi libero-professionali prodotti nell'anno 2011, pari a euro 1.038,86. I giudici di merito avevano rigettato la pretesa ritenendo che l'obbligo contributivo fosse correlato alla qualificazione fiscale dei redditi e al loro ammontare, e che sotto la soglia di euro 5.000,00 prevista dalla normativa l'obbligo dovesse considerarsi escluso. Nel ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione di varie disposizioni in tema di gestione separata, redditi professionali e disciplina previdenziale degli avvocati, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente fondato l'esenzione su un automatismo legato al solo importo del reddito, senza accertare in concreto se l'attività professionale fosse stata esercitata abitualmente, ancorché non esclusivamente o anche in modo occasionale, e senza considerare che la soglia dei 5.000 euro rileva in relazione all'obbligo contributivo ma non sostituisce l'accertamento delle modalità effettive di esercizio della professione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo corretto il principio secondo cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata sussiste per il professionista iscritto ad albo che produca reddito da attività abituale, ancorché non esclusiva, e anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000; l'eventuale reddito inferiore alla soglia può al più costituire un indizio da valutare insieme ad altri elementi, ma non basta da solo a escludere l'abitualità dell'attività. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito alla luce di tale criterio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha inoltre dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    disciplina l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per determinati soggetti; la Corte ne afferma l'applicabilità al professionista che eserciti abitualmente l'attività, anche non in via esclusiva, nei limiti indicati dalla normativa e dalla soglia di reddito rilevante.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva; la Corte lo considera insieme alle altre norme nel delineare il quadro dell'obbligo di contribuzione alla gestione separata.

  • art. 53, D.P.R. 917/1986

    richiamato per la qualificazione dei redditi professionali; non viene però ritenuto decisivo il solo profilo fiscale ai fini dell'esclusione dell'obbligo contributivo.

  • artt. 10, 11 e 22, L. 576/1980

    norme richiamate nel motivo dell'INPS in tema di regime previdenziale degli avvocati e rapporto con la Cassa forense.

  • art. 21, comma 10, L. 247/2012

    richiamato nel motivo di ricorso come disposizione relativa al sistema previdenziale forense e ai rapporti con gli obblighi contributivi.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    la soglia di euro 5.000 è valorizzata come limite rilevante ai fini contributivi; la Corte precisa tuttavia che il dato reddituale non determina automaticamente l'occasionalità dell'attività professionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento per la proposta camerale e la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di gestione separata, l'obbligo contributivo del professionista iscritto ad albo non dipende in via automatica dal solo ammontare del reddito dichiarato, ma richiede l'accertamento in fatto delle modalità di esercizio dell'attività.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 assume rilievo nel sistema dell'obbligo contributivo, ma non sostituisce la verifica del requisito dell'abitualità dell'attività professionale, che va desunto da elementi concreti e presuntivi del caso specifico.
  • Il requisito dell'abitualità va apprezzato come scelta professionale ex ante e non come conseguenza ex post ricavata esclusivamente dal reddito prodotto.
  • Un reddito inferiore alla soglia legale può costituire solo un indizio, da valutare insieme agli altri elementi del quadro probatorio, per escludere in concreto l'abitualità dell'attività; non è di per sé sufficiente a fondare l'esenzione contributiva.
  • Quando il giudice di merito fonda l'esclusione dell'obbligo contributivo su un automatismo legato al reddito, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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