Cassazione Civile, Ordinanza n. 11069/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto di quote di un fondo di investimento, effettuato su proposta di un agente dell’istituto di credito, con conseguente perdita della somma investita. Nel giudizio di merito l’investitrice ha chiesto il risarcimento dei danni alla banca e all’intermediario; la banca ha inoltre chiesto manleva nei confronti dell’agente e della società intestataria fiduciaria delle quote. La Corte d’appello ha confermato la condanna della banca verso l’investitrice e ha riformato la decisione nei rapporti interni con la società chiamata in causa. In cassazione, la banca ha proposto ricorso principale con due motivi, deducendo la violazione di norme in tema di responsabilità dell’intermediario, concorso colposo del danneggiato, responsabilità dei padroni e committenti e valutazione delle prove, nonché nullità della sentenza per vizio di motivazione. La società ha proposto ricorso incidentale con sette motivi, denunciando violazioni in tema di responsabilità aquiliana, corrispondenza tra chiesto e pronunciato, onere della prova, valutazione probatoria, errori percettivi, omesso esame di fatto decisivo e concorso di più responsabili. La Corte ha però rilevato che il ricorso incidentale era tardivo, poiché la notifica del ricorso principale a tutte le parti aveva fatto decorrere il termine breve per l’impugnazione incidentale; conseguentemente il ricorso principale è stato dichiarato abbandonato dalla stessa banca, che aveva subordinato la sua coltivazione all’eventuale accoglimento dell’incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul ricorso principale, in ragione della scelta della ricorrente di non coltivarlo dopo l’inammissibilità dell’incidentale; ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché proposto oltre il termine breve di quaranta giorni decorrente dalla notifica del ricorso principale. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico della società soccombente nei confronti della banca e a carico della banca nei confronti dell’investitrice controricorrente. La Corte ha anche escluso l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c. e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
richiamato come parametro di censura nel ricorso principale in tema di responsabilità dell’agente/intermediario
richiamato come norma sulla possibile riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato
richiamato nel ricorso principale in relazione alla responsabilità per fatto dell’ausiliario o preposto
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso principale
richiamato tra le norme denunciate nel ricorso principale
richiamato dal ricorso incidentale come norma base della responsabilità aquiliana
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato come norma sull’onere della prova
richiamato per censura sulla valutazione del materiale istruttorio e sul preteso errore percettivo
richiamato per censura sulla valutazione delle prove e sul preteso errore percettivo
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’accertamento dell’elemento soggettivo
richiamato nel ricorso incidentale con riguardo alla responsabilità solidale di più autori del danno
la Corte lo applica per affermare che la notifica del ricorso principale a tutte le parti fa decorrere il termine breve anche per l’impugnazione incidentale dei soccombenti effettivi
indicato quale termine per la proposizione del ricorso incidentale, decorso nel caso concreto
richiamato per la proposta di definizione del giudizio in camera di consiglio
la Corte esclude l’applicazione delle sanzioni perché il giudizio non è stato definito in conformità della proposta
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La notificazione dell’impugnazione principale a tutte le parti del giudizio di merito fa decorrere, per ciascun soccombente effettivo, il termine breve per proporre l’impugnazione incidentale, anche se quel soggetto non sia stato coinvolto nei precedenti gradi di gravame ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale è tardivo e va dichiarato inammissibile.
- Se il ricorrente principale dichiara espressamente di non coltivare il ricorso in caso di inammissibilità dell’incidentale, la declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo determina la cessazione della materia del contendere sul ricorso principale.
- Le censure sulla violazione delle norme di responsabilità civile e sulla valutazione delle prove non possono essere esaminate quando l’impugnazione è preclusa da una tardività processuale rilevabile in rito.
- La condanna alle spese segue la soccombenza anche nel caso in cui il ricorso principale venga abbandonato per effetto dell’inammissibilità dell’incidentale, con regolazione distinta nei rapporti tra le diverse parti resistenti al ricorso principale.
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