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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07825/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro subordinato a termine poi dichiarato nullo nella clausola finale con sentenza di primo grado, che aveva condannato la società a corrispondere alla dipendente le retribuzioni dalla messa in mora. La decisione è stata poi riformata in appello. In seguito alla riforma, la società ha chiesto decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto pagato in esecuzione della prima sentenza, quantificando la somma al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. La lavoratrice ha proposto opposizione sostenendo che l’obbligo restitutorio dovesse essere limitato a quanto effettivamente percepito, cioè al netto delle ritenute, e ha anche avanzato una domanda riconvenzionale per differenze retributive relative ad altri periodi. In Cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 38 d.P.R. n. 602/1973, 10, co. 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986 e 21 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la disciplina fiscale e il diritto al rimborso delle imposte avrebbero consentito di recuperare anche gli importi trattenuti e versati all’erario; ha contestato quindi che la ripetizione fosse limitata al netto. La controparte ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente, perché la sentenza impugnata era conforme al principio consolidato secondo cui, nel rapporto di lavoro subordinato, la ripetizione dell’indebito conseguente alla riforma della sentenza di condanna può avere ad oggetto solo quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito, non anche le somme trattenute e versate a titolo fiscale, mai entrate nel suo patrimonio. Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta che ha effettuato i versamenti, potrà eventualmente agire nei confronti del fisco per il rimborso delle ritenute versate senza obbligo, ma non può pretendere dal lavoratore la restituzione del lordo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei tre motivi di ricorso.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale disciplina del rimborso fiscale; la Corte ne fa applicazione nel senso che il diritto al rimborso verso l'erario spetta a chi ha eseguito il versamento, non al lavoratore, quando viene meno ex tunc l'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza.

  • art. 10, co. 1, lett. d-bis, d.P.R. n. 917/1986

    È evocato dalla ricorrente e richiamato dal giudice d'appello; la Corte osserva che la disciplina introdotta nel 2016 è inapplicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato tra i motivi di ricorso, ma la Corte li ritiene infondati alla luce del principio per cui il recupero verso il lavoratore è limitato al netto effettivamente percepito.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro subordinato, se il datore di lavoro ha corrisposto somme non dovute in esecuzione di una sentenza poi riformata, la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore è limitata a quanto questi abbia effettivamente percepito, cioè al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
  • Le ritenute fiscali operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, non entrano nel patrimonio del lavoratore; perciò non possono essere richieste in restituzione al dipendente somme mai da lui incassate.
  • Quando la sentenza di condanna del datore di lavoro viene riformata e viene meno ex tunc l'obbligo fiscale correlato, il datore può far valere il rimborso delle ritenute versate nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non già attraverso la ripetizione al lavoratore del lordo.
  • In sede di legittimità, il motivo che contesta la limitazione della restituzione al netto è infondato se la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata di Cassazione sul rapporto tra ripetizione dell'indebito e ritenute fiscali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRInadempimentoImpugnazioniContenzioso tributario
RamiLavoroObbligazioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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