Cassazione Civile, Ordinanza n. 07801/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'amministrazione del lavoro aveva irrogato sanzioni amministrative per complessivi euro 44.432,00 in relazione alla posizione lavorativa di un soggetto che, secondo l'ispettorato, svolgeva attività riconducibile a lavoro subordinato. La destinataria del provvedimento proponeva opposizione sostenendo che il lavoratore avesse reso soltanto prestazioni occasionali, in forza di un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione. Il tribunale accoglieva l'opposizione, ma la corte d'appello riformava la decisione, valorizzando i verbali ispettivi e le dichiarazioni ivi raccolte. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 23, comma 2, L. n. 689/1981 e dell'art. 416 c.p.c., sostenendo la tardività e quindi l'inutilizzabilità dei documenti depositati dall'amministrazione; 2) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., per avere attribuito efficacia fidefaciente anche al contenuto delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori; 3) violazione di varie norme processuali e dell'art. 2697 c.c., per avere la corte territoriale ritenuto non contestato e comunque provato il contenuto delle dichiarazioni del lavoratore e di altri soggetti, senza adeguata valutazione delle prove contrarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione il termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione non ha natura perentoria, sicché la produzione tardiva non determina decadenza ma mera irregolarità e i documenti restano utilizzabili. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, chiarendo che la fede privilegiata ex art. 2700 c.c. copre soltanto l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni da parte del pubblico ufficiale, non anche la veridicità del loro contenuto; tuttavia la corte territoriale aveva poi autonomamente valutato l'attendibilità di tali dichiarazioni. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità, oltre a essere inammissibile nella parte riferita al vizio motivazionale secondo il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23, comma 2, L. n. 689/1981
termine per il deposito dei documenti relativi all'infrazione
il termine assegnato all'amministrazione per il deposito non è perentorio; la sua violazione integra una mera irregolarità e non comporta decadenza né inutilizzabilità automatica del materiale prodotto
la disciplina del rito del lavoro non prevale sulla norma speciale in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione quanto al termine di deposito della documentazione dell'amministrazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non consente più di dedurre insufficienza o illogicità della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti
richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio del verbale, ma non ritenuto decisivo in senso favorevole alla tesi impugnatoria
la fede privilegiata riguarda la provenienza e l'attestazione del pubblico ufficiale circa fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non l'autenticità sostanziale del contenuto delle dichiarazioni riferite da terzi
invocati per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una nuova valutazione del materiale istruttorio
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle doglianze processuali, senza che la Corte ravvisasse violazioni idonee a sovvertire la decisione di merito
richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha però ritenuto che la censura mirasse soprattutto a rivalutare il merito probatorio
art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004
norma richiamata nel motivo di ricorso sul valore delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, ma la censura è stata respinta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il termine per il deposito dei documenti da parte dell'amministrazione, se non espressamente qualificato come perentorio, ha natura ordinatoria: la sua violazione non determina decadenza e non rende inutilizzabile la documentazione prodotta tardivamente.
- Nel rito di opposizione alle sanzioni amministrative il giudice può utilizzare come prova i verbali ispettivi e i documenti dell'amministrazione anche se depositati oltre il termine, poiché la tardività integra una mera irregolarità processuale.
- La fede privilegiata del verbale ex art. 2700 c.c. copre soltanto l'attività compiuta e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, non la verità intrinseca del contenuto delle dichiarazioni rese da terzi, che resta soggetta a libera valutazione del giudice.
- Le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva possono essere sufficienti a fondare il convincimento del giudice quando siano specifiche, tra loro convergenti e corroborate da altri elementi, senza necessità di ulteriore istruzione se il materiale acquisito rende superflue altre prove.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio, né dedurre il vizio motivazionale secondo formule non più ammesse dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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