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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07723/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, con relative proroghe, intercorsi tra un operaio qualificato e un consorzio di bonifica nel periodo dal 2000 al 2013. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in un unico rapporto a tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera, il pagamento delle differenze retributive e il risarcimento del danno. In primo grado le domande erano state accolte nei limiti del riconoscimento dell'illegittimità dei termini e della condanna al risarcimento; in appello, invece, il consorzio aveva ottenuto la riforma integrale della decisione, con rigetto di tutte le domande del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001, sostenendo che la contrattazione collettiva non potrebbe individuare attività "stagionali" diverse da quelle tassativamente elencate dal d.P.R. 1525/1963, ma solo attività diverse da quelle stagionali; in subordine ha denunciato l'erronea interpretazione dell'art. 128 del CCNL dei consorzi di bonifica, assumendo che la Corte territoriale avesse attribuito alla clausola collettiva un significato non corretto e avrebbe dovuto applicare i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1364 c.c. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi infondati: ha affermato che la norma di legge consente alla contrattazione collettiva nazionale di individuare ulteriori attività stagionali, sempre però tali da rientrare nella nozione di stagionalità, e ha ritenuto che l'art. 128 del CCNL ampliasse in modo coerente la previsione del d.P.R. 1525/1963, ricomprendendo lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e impianti consorziali, nonché l'irrigazione. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva escluso l'illegittimità dei contratti a termine e respinto le domande del lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la nullità del termine nei contratti di lavoro. La Corte ha ritenuto che l'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001 consente alla contrattazione collettiva di individuare ulteriori attività stagionali rispetto a quelle già elencate nel d.P.R. 1525/1963, purché si tratti comunque di attività realmente stagionali. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 128 del CCNL di settore, osservando che esso individua lavori stagionali in senso compatibile con la delega legislativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    richiamato solo come eccezione di decadenza riproposta dal datore di lavoro in appello, già respinta nei gradi di merito

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    prevede il limite generale di durata cumulativa di 36 mesi dei contratti a termine, al quale il comma 4-ter introduce una deroga per le attività stagionali

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    "Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"

    la disposizione abilita la contrattazione collettiva nazionale più rappresentativa a individuare ulteriori attività stagionali, ma non attività non stagionali; la deroga opera solo per rapporti realmente riconducibili a stagionalità

  • d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525

    contiene l'elenco legale delle attività a carattere stagionale cui il comma 4-ter rinvia come base di riferimento

  • art. 128 CCNL per i dipendenti del consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010

    definisce come stagionali gli operai addetti ai lavori di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali, includendo taglio delle erbe, diserbo, spurgo dei canali, irrigazione e riordino delle scoline, e tale previsione è ritenuta ampliativa e coerente con la delega legislativa

  • art. 1362, comma 1, c.c.

    il significato della clausola collettiva va ricercato anzitutto nel senso letterale delle parole e nella comune intenzione delle parti desumibile dal testo

  • art. 1364 c.c.

    richiamato dal ricorrente come canone ermeneutico che il giudice di merito avrebbe dovuto applicare, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 1365 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di indicazioni esemplificative, ma non accolto dalla Corte come base dell'interpretazione seguita

  • art. 143 CCNL per i dipendenti del consorzio di bonifica e di miglioramento fondiario

    richiamato dalla Corte d'appello come indice della lunga durata della stagione di riferimento, per il preavviso di sei mesi nei trasferimenti degli operai avventizi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alle motivazioni dei precedenti di legittimità richiamati in sentenza

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di successione di contratti a termine, la deroga al limite massimo di durata cumulativa di 36 mesi prevista per le attività stagionali opera solo se l'attività sia effettivamente stagionale, e non quando la contrattazione collettiva individui attività estranee alla nozione di stagionalità.
  • L'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001 consente ai contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni comparativamente più rappresentative di specificare ulteriori attività stagionali rispetto a quelle elencate nel d.P.R. 1525/1963, ma non di svincolare dalla disciplina limitativa del termine attività non stagionali.
  • Quando una clausola collettiva elenca lavori stagionali in termini solo parzialmente coincidenti con l'elenco legale, l'interpretazione deve valorizzare il dato letterale complessivo e la funzione della clausola, verificando se la previsione ampli il novero delle attività stagionali in modo coerente con la delega legislativa.
  • La qualificazione di un'attività come stagionale non dipende da un rigido arco temporale predeterminato, ma dalla natura temporanea e ciclica dell'attività stessa, da apprezzarsi nel concreto anche in relazione al settore produttivo disciplinato dal contratto collettivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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