Cassazione Civile, Ordinanza n. 07742/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una infermiera generica e una struttura ospedaliera, disciplinato dal CCNL comparto sanità, cessato il 31 luglio 2011. Alla cessazione del rapporto la lavoratrice aveva percepito un TFR inferiore a quello che riteneva dovuto ai sensi dell'art. 2120 c.c., sostenendo che il calcolo dovesse includere varie voci retributive e che alcune esclusioni operate in sede contrattuale e peritale fossero illegittime o comunque male applicate. In primo grado il Tribunale, sulla base di consulenza tecnica contabile, aveva riconosciuto solo parte della pretesa. In appello la Corte territoriale, aderendo a una nuova consulenza, aveva invece rigettato la domanda della lavoratrice e accolto l'impugnazione dell'ospedale. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2120 c.c. per errori di calcolo del TFR accantonato al 31/05/1982 e per mancata considerazione dei rilievi critici alla CTU; 2) violazione dell'art. 5 l. 297/1982 per avere la CTU detratto integralmente i punti di contingenza anziché computarli gradualmente secondo la disciplina transitoria; 3) violazione degli artt. 2120 c.c., 6, co. 3, d.l. 333/1992 e 11 disp. prel. c.c. per l'esclusione dall'imponibile TFR dell'indennità di mensa e del fondo incentivazione senza adeguato accertamento sulla loro natura e sulla loro erogazione continuativa; 4) violazione dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 46 del CCNL 7 aprile 1999 per avere la Corte attribuito alla norma collettiva funzione derogatoria del principio di omnicomprensività; 5) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte utilizzato, tramite CTU, documenti prodotti dall'ospedale senza contraddittorio. La Cassazione ha accolto il primo motivo, ha accolto per quanto di ragione il secondo e il terzo, ha rigettato il quarto e ha dichiarato inammissibile il quinto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello per nuovo esame e nuovo calcolo del TFR.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati gli errori di calcolo relativi alla base di computo del TFR maturato al 31/05/1982 e alla disciplina transitoria dei punti di contingenza; ha inoltre censurato, in parte, l'esclusione dell'indennità di mensa dalla base di calcolo, demandando al giudice di rinvio un nuovo accertamento sulla sua natura retributiva alla luce della contrattazione collettiva vigente ratione temporis. Ha invece confermato che, per il periodo successivo al dicembre 2001, l'art. 46 del CCNL integrativo del 7/4/1999 legittimava la selezione delle sole voci ivi elencate per il calcolo del TFR, escludendo le altre non previste, tra cui l'indennità di mensa. Il quarto motivo è stato respinto perché la norma collettiva può validamente individuare le sole voci da includere nella base di calcolo; il quinto è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la parte non aveva specificato la natura dei documenti acquisiti dal consulente né dedotto in modo puntuale la tempestiva eccezione di nullità. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte e la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
Per il periodo anteriore alla riforma del 1982 si applica il principio di omnicomprensività della retribuzione utile ai fini dell'indennità di anzianità/TFR; dopo la riforma, il contratto collettivo può individuare le voci da includere nella base di calcolo.
art. 5 L. n. 297/1982
"A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1 febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze..."
La disposizione transitoria impone un computo parziale e graduale dei punti di contingenza, non una loro detrazione integrale.
art. 6, co. 3, d.l. n. 333/1992
Il servizio mensa non ha natura retributiva, ma la norma ha carattere confermativo di un orientamento giurisprudenziale già formatosi; resta salva la contrattazione collettiva vigente ratione temporis che, se prevede un'indennità sostitutiva o una voce retributiva, può rilevare ai fini del TFR nei limiti convenzionali.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato in relazione alla corretta applicazione e interpretazione delle norme nel tempo, con particolare riguardo alla disciplina del rapporto e delle voci retributive.
art. 46 CCNL integrativo 07/04/1999
La norma collettiva, nell'esercizio della delega dell'art. 2120 c.c., può stabilire le voci da computare nella base di calcolo del TFR; le voci non incluse nell'elenco restano escluse, anche se in astratto retributive.
art. 39 Cost.
La libertà sindacale consente alle parti sociali di determinare il contenuto del contratto collettivo e di scegliere le voci retributive da includere nel calcolo del TFR.
art. 1367 c.c.
L'interpretazione del contratto collettivo deve evitare soluzioni che ne vanifichino la funzione e che rendano inutile la disciplina pattizia.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
È stato il parametro processuale usato per dedurre i vizi di violazione e falsa applicazione di legge nei primi quattro motivi.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
È stato il parametro processuale del quinto motivo, poi dichiarato inammissibile.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per lamentare la violazione del contraddittorio nell'acquisizione documentale in sede di CTU.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del giusto processo e del contraddittorio.
Massime di principio
- Ai fini del trattamento di fine rapporto, l'accertamento della base di computo deve essere compiuto in modo rigoroso e coerente con la disciplina temporale applicabile, distinguendo tra il regime anteriore alla legge n. 297/1982 e quello successivo.
- La disciplina transitoria dell'art. 5 l. 297/1982 non consente di azzerare i punti di contingenza maturati nel periodo indicato, ma ne impone il computo secondo una progressione graduale e nelle misure stabilite dalla legge.
- Il servizio mensa non è, di regola, retribuzione in natura; tuttavia, se la contrattazione collettiva del periodo applicabile prevede una specifica indennità sostitutiva o una voce convenzionalmente retributiva, questa può entrare nella base di calcolo del TFR nei limiti fissati dalle parti sociali.
- Quando la contrattazione collettiva, nell'esercizio della delega legislativa in tema di TFR, individua positivamente le voci da includere nel calcolo, le voci non elencate devono ritenersi escluse, senza necessità di una esclusione espressa di ciascuna voce residua.
- Le censure contro l'operato del consulente tecnico d'ufficio devono essere specifiche: chi deduce la nullità per violazione del contraddittorio deve indicare con precisione i documenti acquisiti, la loro rilevanza e la tempestiva eccezione sollevata nella prima difesa utile.
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