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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07759/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa. Una lavoratrice chiede l'ammissione al passivo, in privilegio, di crediti da differenze retributive per mansioni superiori asseritamente svolte nel rapporto con l'ente: dapprima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato. Deduce di avere svolto in modo continuativo mansioni di autista soccorritore e poi di soccorritore di prossimità, che assumeva corrispondenti all'area B, posizione B1, mentre l'inquadramento formale era in area A, posizione A2. Il commissario liquidatore contesta il credito, eccepisce la prescrizione quinquennale e altri profili difensivi. Il Tribunale rigetta l'opposizione, ritenendo che l'art. 12 del CCNI 2006-2009 non abbia disposto una mera ricollocazione automatica, ma abbia richiesto per l'area B una maggiore professionalità e responsabilità, che la ricorrente non avrebbe provato. In cassazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme collettive e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il Tribunale abbia erroneamente confuso la domanda di differenze retributive con una domanda di superiore inquadramento e abbia mal interpretato la disciplina collettiva, ignorando che il profilo di autista-soccorritore era già stato qualificato come area B dal CCNI e che il suo svolgimento era stato provato. Deduce anche che la disciplina invocata non sarebbe applicabile ai periodi antecedenti al CCNI 2006-2009.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di ragione, censura l'impostazione del Tribunale per avere preteso una prova ulteriore di maggiore professionalità e responsabilità una volta accertato lo svolgimento delle mansioni di autista-soccorritore, poiché tale profilo era già collocato dal CCNI nell'area B. Ritiene quindi erronea la premessa logica del decreto impugnato e lo cassa con rinvio al Tribunale fallimentare di Roma, che dovrà riesaminare la domanda alla luce dell'esatta interpretazione dell'art. 12 CCNI e decidere anche sull'eccezione di prescrizione sollevata dal commissario liquidatore. La Corte precisa però che l'eventuale diritto alla maggiore retribuzione non può decorrere dalla data della prima assunzione del 2003, ma solo dall'efficacia del CCNI 2006-2009. Restano assorbite o comunque non accolte le altre doglianze non compatibili con tale impostazione.

Norme richiamate

  • artt. 98, 99 e 209 l. fall.

    richiamati come base dell'opposizione allo stato passivo e del giudizio di verifica del passivo in procedura concorsuale

  • art. 2751 bis, n. 1, c.c.

    richiamato per il privilegio del credito da lavoro subordinato insinuato al passivo

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 40, co. 3, d.lgs. n. 165/2001

    la contrattazione collettiva integrativa non può porsi in contrasto con i vincoli del contratto nazionale e, se difforme, la clausola è nulla

  • artt. 8, 14 e 22 CCNL enti pubblici non economici

    richiamati come limiti alla contrattazione integrativa e come base per ritenere ammissibile solo la definizione di profili interni a una stessa area, non il passaggio tra aree

  • art. 1367 c.c.

    invocato dal Tribunale come criterio di interpretazione conservativa per salvare la validità della clausola collettiva

  • art. 36 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a fondamento del diritto alla giusta retribuzione per le mansioni effettivamente svolte

  • art. 52, co. 5, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa differenza retributiva correlata alle mansioni superiori

  • art. 10 CCNL 2002-2005

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive asseritamente violate

  • art. 13 CCNL 1998-2001

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive asseritamente violate

  • artt. 7 e 8 CCNI Croce Rossa Italiana 1998-2001

    richiamati dalla ricorrente tra le fonti collettive asseritamente violate

  • art. 6 CCNL 2006-2009

    richiamato dalla ricorrente tra le fonti collettive asseritamente violate

  • art. 12 CCNI Croce Rossa Italiana 2006-2009

    interpretato come norma che introduce il profilo di autista-soccorritore nell'area B, senza automatica trasposizione dall'area A, e che rileva per distinguere tale figura dal semplice autista di area A

  • deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia nn. 6/45819 del 22/10/1999 e 37434 del 17/07/1998

    richiamate dalla ricorrente, ma ritenute non idonee a integrare norme di diritto ai fini del motivo ex art. 360 c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti posti dal contratto nazionale; una clausola difforme è nulla solo se realizza un contrasto effettivo con quei limiti, mentre può essere salvata mediante interpretazione conservativa quando la lettura coerente consente di ricondurla a una mera specificazione di profili professionali interni alla stessa area.
  • Quando una clausola collettiva introduce un nuovo profilo professionale collocato in una determinata area, il giudice non può pretendere, ai fini del riconoscimento del trattamento corrispondente, la prova di requisiti ulteriori di maggiore professionalità o responsabilità se tali requisiti sono già insiti nella definizione del profilo stesso.
  • Se il lavoratore deduce e prova lo svolgimento continuativo delle mansioni corrispondenti al profilo contrattualmente collocato in un'area superiore, il giudice deve confrontarsi con quella esatta qualificazione contrattuale e non può ricondurre la domanda a un improprio onere di prova di un superiore inquadramento non richiesto.
  • Le disposizioni di fonte non normativa, quali delibere amministrative o regionali, non sono suscettibili di essere denunciate come norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., salvo che assumano il valore di fonti normative nel caso concreto.
  • In presenza di eccezione di prescrizione, il giudice di rinvio deve riesaminare anche tale profilo; inoltre, il diritto alle differenze retributive eventualmente riconosciuto decorre dal momento di efficacia della disciplina collettiva che ha introdotto il nuovo profilo, non da una data anteriore estranea alla sua vigenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAccertamento del passivoOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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