Cassazione Civile, Ordinanza n. 07823/2024 del 22/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva prestato attività alle dipendenze di Poste Italiane con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato nel 1999 e cessato il 31 gennaio 2000. Il contratto richiamava una causale legata a esigenze eccezionali connesse alla ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali, mediante rinvio all'art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994 e agli accordi sindacali integrativi. Il lavoratore ha chiesto la declaratoria di nullità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato, la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni dalla scadenza del termine sino alla riammissione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione della legge sui contratti a termine e dell'art. 23 L. 56/1987, oltre che dell'art. 8 c.c.n.l. e degli accordi integrativi, per avere la Corte territoriale considerato valida la clausola nonostante il contratto fosse stato stipulato dopo il limite temporale del 30 aprile 1998 fissato dagli accordi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la previsione pattizia del termine finale massimo del 30 aprile 1998; 3) violazione delle norme sulla mora del creditore e, in subordine, dell'art. 32 L. 183/2010, per il mancato riconoscimento delle retribuzioni o dell'indennità omnicomprensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e il terzo motivo per quanto di ragione, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui, in presenza di una contrattazione collettiva che abbia fissato un limite temporale alla facoltà di assumere a termine, le assunzioni successive a quel limite sono illegittime per mancanza del presupposto derogatorio. Il giudice di rinvio dovrà inoltre provvedere sulla tutela indennitario-risarcitoria prevista dall'art. 32 L. 183/2010, applicabile ai giudizi pendenti, e regolare le spese di tutti i gradi di giudizio, incluso il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel primo e nel terzo motivo di ricorso.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
È la norma processuale invocata per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo, poi assorbito.
legge n. 230/1962
Costituisce la disciplina base del contratto a tempo determinato richiamata come violata dal ricorrente; la Corte afferma che, in assenza del presupposto derogatorio, il termine è illegittimo e il rapporto si trasforma in tempo indeterminato.
art. 23 L. n. 56/1987
La Corte richiama la delega alla contrattazione collettiva in materia di apposizione del termine, precisando che, se la contrattazione fissa un limite temporale, il suo mancato rispetto rende illegittimo il termine.
art. 8 c.c.n.l. 26/11/1994
È la clausola collettiva su cui si fondava la causale del contratto; la Corte rileva che l'accordo integrativo aveva limitato temporalmente la facoltà assuntiva fino al 30 aprile 1998.
accordo sindacale del 25/09/1997
È l'accordo integrativo richiamato dalla Corte come fonte della limitazione temporale alla stipulazione di contratti a termine nel settore postale.
accordo attuativo del 16/01/1998
È l'accordo attuativo che, insieme a quello del 25 settembre 1997, ha riconosciuto la situazione straordinaria solo fino al 30 aprile 1998.
art. 1 L. 18 aprile 1962, n. 230
La Corte richiama la conseguenza generale della conversione del contratto a tempo indeterminato in caso di illegittimità del termine.
art. 32 L. n. 183/2010
La Corte afferma che, alla nullità del termine, consegue sul piano indennitario-risarcitorio il regime previsto da questa disposizione, applicabile ai giudizi in corso.
artt. 1206 ss. c.c.
Sono invocati per sostenere il diritto alle retribuzioni o alla mora del creditore; la Corte non li applica direttamente, ritenendo operante il regime speciale dell'art. 32 L. 183/2010.
artt. 1362 ss. c.c.
Sono richiamati nel primo motivo per contestare l'interpretazione della causale contrattuale e degli accordi collettivi.
Massime di principio
- Quando la contrattazione collettiva, nell'esercizio della delega legislativa all'apposizione del termine, fissa un limite temporale alla facoltà di assumere lavoratori a tempo determinato, le assunzioni effettuate oltre quel limite sono illegittime per carenza del presupposto derogatorio.
- La verifica della legittimità del termine va compiuta tenendo conto non solo del testo del contratto individuale, ma anche degli accordi collettivi richiamati, che possono integrare la causale e specificare l'ambito temporale della deroga.
- Se il termine è nullo e il rapporto si è svolto in un periodo coperto dalla disciplina transitoria dell'art. 32 L. 183/2010, la tutela economica del lavoratore segue il regime indennitario-risarcitorio speciale previsto da tale norma, applicabile anche ai giudizi pendenti.
- Il mancato rispetto del limite temporale pattizio comporta, secondo la disciplina richiamata dalla Corte, la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
- Quando un motivo di ricorso coglie una violazione di legge decisiva sulla legittimità del termine, restano assorbite le censure ulteriori che investono il medesimo nucleo di contestazione fattuale o giuridica.
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