Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07727/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una lunga successione di contratti di lavoro a tempo determinato, con relative proroghe, stipulati tra il 1995 e il 2013 da un operaio qualificato addetto alla manutenzione delle opere e all'esercizio degli impianti di distribuzione irrigua. Il lavoratore ha chiesto l'accertamento della nullità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la ricostruzione di carriera, le differenze retributive e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto in parte le domande, ma la Corte d'appello ha riformato integralmente, ritenendo legittima la successione dei contratti perché rientrante nella disciplina del lavoro stagionale: ha valorizzato l'art. 128 del CCNL del settore e la deroga dell'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001 al limite dei 36 mesi. In cassazione il lavoratore ha dedotto, in via principale, la violazione dell'art. 5, comma 4-ter, sostenendo che la contrattazione collettiva potrebbe individuare solo attività diverse da quelle stagionali tassativamente previste dal d.P.R. 1525/1963, e non ulteriori attività stagionali; in via subordinata ha censurato l'interpretazione dell'art. 128 CCNL, lamentando l'erroneo uso dei criteri ermeneutici contrattuali e sostenendo che quella norma non descriverebbe attività stagionali riconducibili al proprio lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'art. 5, comma 4-ter, d.lgs. 368/2001 consente alla contrattazione collettiva nazionale di individuare ulteriori attività stagionali, diverse ma consimili rispetto a quelle già elencate dal d.P.R. 1525/1963, e non attività non stagionali. Ha inoltre ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 128 CCNL, che qualifica come stagionali i lavori di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali, con formulazione ampliativa rispetto all'elenco ministeriale e idonea a ricomprendere le mansioni svolte dal lavoratore. Conseguentemente, ha confermato la legittimità dei contratti a termine e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Richiamato come eccezione di decadenza riproposta in appello dal datore di lavoro; la Corte d'appello l'aveva respinta e tale punto non è stato oggetto di accoglimento in cassazione.

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    Prevede il limite massimo di 36 mesi per i contratti a termine; la Corte chiarisce che il comma 4-ter ne deroga per le attività stagionali individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    "Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative"

    La norma consente alla contrattazione collettiva nazionale di individuare ulteriori attività stagionali, ossia attività comunque stagionali ma non comprese nell'elenco ministeriale, idonee a sottrarre i relativi rapporti al limite dei 36 mesi.

  • d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525

    È l'elenco legale delle attività a carattere stagionale; la Corte lo considera il parametro di base rispetto al quale la contrattazione collettiva può individuare attività stagionali ulteriori ma analoghe.

  • art. 128 CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 25 marzo 2010

    È interpretato come norma collettiva che amplia il novero delle attività stagionali, ricomprendendo i lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali e quindi legittimando l'assunzione a termine ripetuta.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio del senso letterale delle parole e della comune intenzione delle parti nella lettura dell'art. 128 CCNL.

  • art. 1364 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come canone ermeneutico asseritamente trascurato, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 1365 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come criterio delle indicazioni esemplificative, ritenuto non pertinente alla lettura data dalla Corte territoriale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato per rinviare, quanto alle motivazioni dei precedenti di legittimità richiamati, alle relative argomentazioni.

  • D.Lgs. 2001, n. 368

    È il quadro normativo dei contratti a termine cui il CCNL fa espresso rinvio per le assunzioni degli operai avventizi stagionali.

  • art. 23, comma 1, L. 28 febbraio 1987, n. 56

    Citato nell'art. 128 CCNL come ulteriore base normativa per l'assunzione a tempo determinato degli operai avventizi stagionali.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel finale per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di contratti a termine, la deroga al limite di durata cumulativa di 36 mesi opera non solo per le attività stagionali tipizzate dal d.P.R. n. 1525/1963, ma anche per ulteriori attività stagionali specificamente individuate dalla contrattazione collettiva nazionale comparativamente più rappresentativa.
  • La delega alla contrattazione collettiva ex art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001 non consente di sottrarre al regime limitativo attività non stagionali: l'individuazione collettiva deve comunque riguardare lavori connotati da stagionalità.
  • Ai fini dell'operatività della deroga per attività stagionali, la previsione collettiva deve elencare in modo sufficientemente specifico le attività interessate, ma può farlo anche con formulazioni ampliative o esemplificative rispetto all'elenco legale, purché resti ferma la natura stagionale delle prestazioni.
  • Nell'interpretazione di una clausola collettiva che qualifica come stagionali determinati lavori, rileva il senso letterale delle parole e la coerenza sistematica con il quadro normativo sopravvenuto, specialmente quando il contratto collettivo richiama espressamente il d.lgs. n. 368/2001.
  • La qualificazione di un'attività come stagionale non dipende rigidamente da un arco temporale fisso, ma dalla sua organizzazione e dalla sua connessione con esigenze produttive temporanee e ricorrenti per stagione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.