Cassazione Civile, Ordinanza n. 13353/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dall'applicazione, da parte della cassa professionale privatizzata, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico del pensionato, previsto dall'art. 22 del regolamento dell'ente e dalla delibera attuativa del 27 giugno 2013. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato la cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, nei limiti della prescrizione decennale; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sull'autonomia regolamentare delle casse privatizzate e del quadro normativo previdenziale, sostenendo che il contributo fosse legittimo quale misura ragionevole e funzionale all'equilibrio finanziario di lungo periodo, e che la corte territoriale avesse errato nel negare la riduzione del trattamento tramite regolamento approvato dai ministeri competenti; (2) violazione delle stesse disposizioni per non avere riconosciuto efficacia sanante all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 488, L. 147/2013, che avrebbe salvato gli atti regolamentari anteriori alla L. 296/2006; (3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che l'azione fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale, trattandosi di ripetizione di indebito relativa a ratei periodici. Il pensionato ha resistito sostenendo la conferma dell'orientamento di legittimità già consolidato sull'illegittimità della trattenuta e sulla prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha valorizzato l'orientamento già consolidato della giurisprudenza di legittimità: il contributo di solidarietà imposto dalla cassa tramite regolamento non può operare in assenza di una base legale, perché integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. e non un mero correttivo del criterio di calcolo della pensione; inoltre, l'interpretazione autentica richiamata non consente di legittimare un prelievo che non sia conforme alla legge primaria. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ribadito che per la trattenuta illegittima sui ratei pensionistici vale la prescrizione ordinaria decennale, poiché il credito del pensionato alla restituzione non è un rateo già "pagabile" e liquido/esigibile soggetto al termine breve. La Corte ha quindi condannato la cassa al pagamento delle spese di legittimità e delle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa
non può introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati in assenza di base legale primaria; il regolamento dell'ente non può derogare alla legge
riconosce autonomia agli enti privatizzati, ma non fino al punto di consentire loro di sostituire o derogare a fonti di rango primario
nella formulazione originaria imponeva un rigoroso rispetto del principio del pro rata; nella formulazione successiva, come interpretata dalle Sezioni Unite, il principio è attenuato per i pensionati successivi alla riforma, ma resta fermo il limite della legge primaria
art. 1, comma 763, L. 296/2006
ha modificato il quadro del principio del pro rata, distinguendo tra trattamenti già maturati prima della riforma e trattamenti successivi
art. 1, comma 488, L. 147/2013
interpreta autenticamente la disciplina, salvando gli atti e le deliberazioni preesistenti solo se adottati nel rispetto della legge e finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo periodo
art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 conv. in L. 214/2011
non è richiamabile per giustificare il contributo della cassa, perché si tratta di un istituto diverso, di fonte legislativa e a contenuto eccezionale
art. 2 Cost.
richiamato nel quadro dei principi invocati dalla ricorrente a sostegno della ragionevolezza del prelievo
art. 23 Cost.
la prestazione patrimoniale imposta richiede una base legale; un contributo di solidarietà introdotto solo da regolamento è illegittimo
art. 38 Cost.
richiamato nel quadro della finalità previdenziale e dell'equilibrio del sistema
si applica l'ordinaria prescrizione decennale all'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute
la prescrizione quinquennale dei ratei periodici presuppone liquidità ed esigibilità del credito; non si applica alla riliquidazione conseguente a trattenuta illegittima
art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
la disciplina quinquennale dei ratei non si estende alla trattenuta illegittima sulla pensione
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
riguarda i ratei arretrati e le riliquidazioni, non l'indebita trattenuta per una misura patrimoniale illegittima
secondo comma; ultimi due commi
la causa è stata trattata in adunanza camerale e, non essendo stata accolta la proposta definitoria, sono state applicate le conseguenze sanzionatorie previste
in caso di definizione conforme alla proposta non accettata, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme ulteriori sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle Ammende
norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nei tre motivi di ricorso
non citato espressamente nel testo come norma, ma il ragionamento della Corte richiama il riparto dell'onere probatorio sul presupposto dell'indebita trattenuta
Massime di principio
- Un ente previdenziale privatizzato non può imporre, mediante regolamento o delibera interna, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati senza una specifica base legale primaria, perché il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost.
- Le modifiche legislative al principio del pro rata e le norme di interpretazione autentica possono incidere sulla disciplina dei trattamenti pensionistici solo nei limiti della legge: resta invalida la misura regolamentare che, anziché modificare i criteri di calcolo della pensione, introduca una trattenuta autonoma su pensioni già liquidate.
- La legittimità di atti adottati dalle casse previdenziali privatizzate prima delle riforme del 2006 va valutata alla luce del rispetto della legge primaria e della finalità di equilibrio finanziario di lungo periodo; la sola approvazione ministeriale del regolamento non basta a sanare una misura illegittima.
- Per le somme indebitamente trattenute sui ratei pensionistici in forza di un contributo di solidarietà illegittimo, l'azione di ripetizione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non a quella quinquennale dei ratei periodici, perché il credito restitutorio non coincide con un rateo liquido, esigibile e "pagabile".
- L'art. 47-bis d.P.R. 639/1970 disciplina i ratei arretrati e le riliquidazioni della pensione, ma non si applica alla diversa ipotesi dell'indebita trattenuta operata in base a un prelievo patrimoniale privo di valida base legale.
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