Cassazione Civile, Ordinanza n. 16439/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 emessi da un Comune in relazione a un compendio immobiliare comprendente un fabbricato adibito a laboratorio artigianale, in pessimo stato di conservazione, e terreni circostanti che la contribuente assumeva pertinenziali. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l'avviso relativo al 2008 ma aveva ritenuto legittimi quelli per le annualità 2009-2011. La contribuente ha proposto quattro motivi di ricorso per cassazione: 1) nullità della sentenza per motivazione criptica, illogica e contraddittoria, perché la motivazione sembrava riferita a tutti gli avvisi, ma il dispositivo annullava solo quello del 2008; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, per avere la CTR confermato gli avvisi 2009-2011 nonostante fossero, secondo la ricorrente, privi di indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dell'imposizione; 3) violazione delle norme sul valore venale, perché gli avvisi si fondavano su una perizia riferita all'intero compendio senza distinguere tra fabbricato e singole particelle; 4) violazione della disciplina ICI sulle pertinenze, poiché la CTR aveva escluso il vincolo pertinenziale in modo ritenuto contraddittorio, nonostante il principio della non autonoma imponibilità delle aree pertinenziali. Il Comune ha resistito e ha proposto anche un ricorso incidentale, articolando numerosi motivi, in sintesi: contestazione dell'affermazione circa l'avvenuta presentazione della dichiarazione ICI per il fabbricato; contestazione della prova del vincolo pertinenziale; contestazione dell'affermazione relativa alla mancata comunicazione della variante PRG e della sua rilevanza invalidante; contestazione della valutazione sulla motivazione e sui criteri di stima del valore venale; e deduzione della piena conoscenza da parte della contribuente della natura edificabile dei terreni. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale e, per la parte corrispondente, i motivi del ricorso incidentale che denunciavano la nullità della sentenza, rilevando che la motivazione della CTR era solo apparente e internamente incoerente, con sovrapposizione di brani difensivi e assenza di una chiara ratio decidendi, tanto da non consentire di comprendere le ragioni della diversa sorte degli avvisi per il 2008 rispetto a quelli per il 2009-2011. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, anche per le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale e, limitatamente alla nullità della sentenza, i motivi corrispondenti del ricorso incidentale del Comune. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia per un nuovo esame, compresa la regolazione delle spese. La cassazione è stata pronunciata perché la decisione di merito era affetta da motivazione solo apparente, incoerente e non idonea a rendere intelligibile la ratio decidendi, con dispositivo e motivazione non coordinati e con esiti opposti su avvisi sostanzialmente sovrapponibili senza esplicazione delle ragioni della differenza di trattamento.
Norme richiamate
comma 1, n. 4; comma 1, n. 3; comma 1, n. 5
Richiamato per i vizi dedotti in cassazione, in particolare nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione di legge.
Richiamato in tema di procura speciale apposta al controricorso/ricorso incidentale.
Richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. per affermare i requisiti della procura speciale in cassazione.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la sua violazione ricorre quando la motivazione è solo apparente o incomprensibile.
art. 111 Cost.
L'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale costituisce parametro costituzionale, violato quando la motivazione manca in senso sostanziale.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione sistematica della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente come norma sulla motivazione degli atti tributari.
Richiamato nel ragionamento relativo ai principi di collaborazione e buona fede dell'amministrazione.
Invocato dalla ricorrente in tema di motivazione degli avvisi di accertamento tributari.
Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione del valore venale ai fini ICI.
Invocato in relazione alla disciplina ICI delle aree pertinenziali e alla loro non autonoma imponibilità.
Richiamato nel ricostruire la tesi del Comune circa l'accertamento in assenza di dichiarazione ICI.
Richiamato per la dedotta omessa comunicazione della variante PRG che avrebbe reso edificabili i terreni.
Richiamato come base della perizia giurata utilizzata dall'Ufficio nella stima del compendio.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione è nulla quando, pur esistendo materialmente, è solo apparente, incoerente o obiettivamente incomprensibile, perché non consente di individuare la ratio decidendi e si risolve in una non-motivazione.
- La violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 132, n. 4, c.p.c. si configura anche quando il dispositivo e la motivazione sono tra loro inconciliabili oppure quando la sentenza adotta esiti differenti per fattispecie sostanzialmente sovrapponibili senza spiegare le ragioni della differenza.
- La riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. consente il sindacato di legittimità solo sulle anomalie motivazionali che integrano una violazione costituzionalmente rilevante dell'obbligo di motivazione, non sul semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La procura speciale in cassazione è valida quando è congiunta materialmente o funzionalmente all'atto e risulti la volontà di proporre l'impugnazione; errori materiali nell'indicazione della sentenza impugnata non ne invalidano la specialità se dal testo complessivo emerge chiaramente la volontà di adire la Corte.
- Quando un giudice di merito si limita ad assemblare difese di parte e richiami disorganici, senza enunciare una autonoma e chiara sequenza logico-giuridica, la sentenza è affetta da nullità per carenza di motivazione.
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