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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19506/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla disciplina applicata da una società industriale ai propri dipendenti che, in occasione delle consultazioni elettorali del 24-26 maggio 2014, erano impegnati come rappresentanti di lista. La società, richiamando un accordo sindacale aziendale del 16 febbraio 2012 e esigenze organizzative/produttive, aveva comunicato la sospensione dell'attività per il 26 e 27 maggio e la copertura di tali giornate mediante permessi annui retribuiti, ferie residue o recuperi successivi, riservando il trattamento elettorale pieno ai soli presidenti, segretari e scrutatori di seggio. I lavoratori hanno chiesto di essere trattati come previsto dalla normativa elettorale, cioè con equiparazione dei giorni di assenza per funzioni elettorali a giorni lavorativi e, per le giornate non lavorative o festive eventualmente comprese nel periodo, con riposo compensativo o specifiche quote retributive aggiuntive. La Corte d'appello ha accolto la domanda dei lavoratori, ritenendo illegittimo l'accordo aziendale nella parte in cui escludeva i rappresentanti di lista dal trattamento previsto dalla legge e dichiarando altresì infondato il rilievo di abuso del diritto. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ultrapetizione per avere la Corte d'appello valorizzato la mancata adesione dei lavoratori alle sigle sindacali firmatarie dell'accordo; 2) violazione dell'art. 8 d.l. 138/2011 per mancato riconoscimento dell'efficacia vincolante dell'accordo aziendale anche verso i non iscritti; 3) violazione dell'art. 119 d.P.R. 361/1957 e della l. 69/1992 quanto alla giornata del 26 maggio, assumendo che non vi fosse assenza dal lavoro e che la chiusura collettiva legittimasse l'uso dei P.A.R.; 4) analoga violazione per la giornata del 27 maggio, sostenendo che i lavoratori avessero comunque goduto di riposo e che il successivo recupero produttivo fosse legittimo; 5) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per asserito abuso del diritto derivante dall'elevato numero di rappresentanti di lista tra i dipendenti. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando il carattere imperativo dell'art. 119 d.P.R. 361/1957, la sua applicabilità anche ai rappresentanti di lista e l'illegittimità di deroghe peggiorative introdotte da accordi collettivi; ha escluso che la chiusura aziendale o il recupero produttivo possano elidere l'equiparazione legale dei giorni di assenza per funzioni elettorali a giorni di attività lavorativa; ha inoltre escluso che il solo numero elevato di rappresentanti di lista integri abuso del diritto in assenza di ulteriori elementi. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese verso il controricorrente costituito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittima la disciplina aziendale/sindacale limitativa del trattamento spettante ai lavoratori impegnati come rappresentanti di lista, riconoscendo loro il diritto al trattamento previsto dall'art. 119 d.P.R. 361/1957 e dalla legge di interpretazione autentica n. 69/1992. In particolare, ha affermato che i contratti collettivi non possono ridurre il trattamento legale dei rappresentanti di lista rispetto a quello riconosciuto a presidenti, segretari e scrutatori; che la chiusura dello stabilimento e l'uso di P.A.R. o recuperi produttivi non eliminano l'obbligo di considerare i giorni di assenza per funzioni elettorali come giorni lavorativi; e che non è configurabile abuso del diritto sulla sola base dell'elevato numero di rappresentanti di lista tra i dipendenti. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente costituito, oltre agli ulteriori adempimenti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro per lamentare ultrapetizione; la Corte esclude il vizio perché il riferimento alla mancata adesione sindacale era solo argomento motivazionale e non capo di decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per dedurre violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 138 del 2011, conv. in l. n. 148 del 2011

    richiamato dalla società per sostenere l'efficacia vincolante dell'accordo aziendale; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per mancanza di allegazione/prova dei presupposti e perché non risulta trattata adeguatamente la questione nei gradi di merito.

  • art. 119 d.P.R. n. 361 del 1957

    norma imperativa che equipara, a tutti gli effetti, i giorni di assenza dal lavoro per funzioni elettorali a giorni di attività lavorativa e riconosce ai lavoratori interessati, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo, specifiche quote retributive aggiuntive ovvero riposi compensativi.

  • art. 1, l. n. 69 del 1992

    norma di interpretazione autentica dell'art. 119 d.P.R. 361/1957; chiarisce che per i giorni festivi o non lavorativi compresi nelle operazioni elettorali spettano specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione oppure riposi compensativi.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel motivo sull'abuso del diritto; la Corte ritiene insussistenti i presupposti dell'abuso in concreto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel motivo sull'abuso del diritto; la Corte esclude che la mera partecipazione elettorale di più dipendenti, di per sé, integri violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'art. 119 d.P.R. 361/1957 ha natura imperativa e disciplina in modo compiuto il trattamento dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali; non è quindi derogabile in peius da accordi collettivi se non nei limiti espressamente consentiti dalla legge.
  • I rappresentanti di lista sono equiparati, ai fini del trattamento lavoristico per l'attività elettorale, ai presidenti, segretari e scrutatori di seggio; un accordo aziendale che limiti tale trattamento ai soli ultimi soggetti è illegittimo.
  • La chiusura aziendale o la programmazione di recuperi produttivi non possono essere utilizzate per elidere il diritto del lavoratore al trattamento legale collegato alle funzioni elettorali, né per sostituire il beneficio previsto dalla legge con l'uso di ferie o permessi maturati.
  • Quando la legge equipara l'assenza per funzioni pubbliche a giornata lavorativa, il datore di lavoro non può neutralizzare tale effetto qualificando diversamente il giorno mediante scelte organizzative interne.
  • L'abuso del diritto non può essere desunto dal solo numero elevato di lavoratori che assumano un incarico elettorale; occorre allegare e provare modalità di esercizio del diritto non necessarie, sproporzionate e finalizzate a risultati diversi da quelli riconosciuti dall'ordinamento.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste se il giudice di merito utilizza un dato fattuale come mera argomentazione a sostegno della decisione, senza pronunciare su una domanda o eccezione autonoma non proposta dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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