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Legge

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.

Normativa italiana092G0075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Chiarimento del comma 2 dell'art.119 del testo unico per l'elezione della Camera (DPR 30/3/1957, n.361): i lavoratori indicati nel comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, oltre la normale retribuzione mensile, oppure a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo delle operazioni elettorali. Norma di applicazione durante le operazioni elettorali; nessun limite temporale generale.

Compensi e riposi per lavoratori impiegati nelle operazioni elettorali

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