LEGGE 29 gennaio 1992, n. 69
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeChiarimento del comma 2 dell'art.119 del testo unico per l'elezione della Camera (DPR 30/3/1957, n.361): i lavoratori indicati nel comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, oltre la normale retribuzione mensile, oppure a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo delle operazioni elettorali. Norma di applicazione durante le operazioni elettorali; nessun limite temporale generale.
Compensi e riposi per lavoratori impiegati nelle operazioni elettorali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo dell’articolo, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 29 gen 1992LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113
- Legge · 29 gen 1992LEGGE 29 gennaio 1992, n. 58
- Legge · 29 gen 1992LEGGE 29 gennaio 1992, n. 35
- Legge · 31 gen 1992LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59
- Legge · 31 gen 1992LEGGE 31 gennaio 1992, n. 114
- Legge · 31 gen 1992LEGGE 31 gennaio 1992, n. 121
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →