Cassazione Civile, Ordinanza n. 22589/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno 2008. Con l’unico motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, L. 212/2000, dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’atto impositivo fosse privo di adeguata motivazione: l’avviso rinviava a un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza e, tramite questo, a stralci di ulteriori PVC relativi a società consortili partecipate, ma tali stralci non sarebbero stati sufficienti a rendere intellegibili le condizioni e i termini della ripresa a tassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione per relationem è legittima se il contribuente abbia avuto conoscenza dell’atto richiamato o se il suo contenuto essenziale sia riprodotto, e che, nel caso di doppia motivazione per relationem, è sufficiente che i documenti ulteriormente richiamati siano conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente. Nel caso concreto la CTR aveva accertato in fatto che il PVC della Guardia di Finanza, insieme agli stralci allegati di altri PVC, fosse stato portato a conoscenza della società e fosse idoneo a far comprendere la pretesa tributaria. Tale apprezzamento in fatto non è sindacabile in cassazione. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stato il parametro formale del motivo di ricorso.
l’obbligo di motivazione dell’atto tributario può essere assolto per relationem; i documenti richiamati devono essere allegati o conosciuti dal contribuente, ovvero il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto.
richiamato dalla ricorrente a fondamento del vizio di motivazione dell’atto amministrativo; non è stato ritenuto violato.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
se la motivazione rinvia a un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, tale atto deve essere allegato, salvo riproduzione del suo contenuto essenziale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione per relationem degli atti impositivi è valida quando il contribuente abbia conoscenza degli atti richiamati o quando l’atto rinviante ne riproduca il contenuto essenziale in modo sufficiente a consentire la comprensione della pretesa.
- In caso di doppia motivazione per relationem, è sufficiente che i documenti ulteriormente richiamati siano conosciuti, già in possesso o comunque agevolmente conoscibili dal contribuente.
- La verifica della sufficienza concreta della motivazione dell’avviso di accertamento, quando dipende dalla ricostruzione del contenuto di PVC e documenti allegati, integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- La distinzione va tenuta ferma tra requisito formale di validità della motivazione dell’atto tributario e prova della fondatezza sostanziale della pretesa: la sufficienza motivazionale non coincide con la dimostrazione nel merito dei fatti costitutivi dell’accertamento.
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