Cassazione Civile, Ordinanza n. 24165/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2003, 2004 e 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto la deducibilità, ai fini IRES e IRAP, e la detraibilità IVA di costi fatturati da una società fornitrice, ritenendo che le fatture fossero riferite a operazioni oggettivamente inesistenti e connesse ad attività illecite. La contribuente ha contestato in giudizio la ricostruzione dell'Ufficio, sostenendo che le operazioni fossero reali e producendo documentazione a loro supporto. In appello la CTR ha confermato l'accertamento, valorizzando dichiarazioni di terzi, riscontri della Guardia di Finanza e la non operatività della società emittente. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione alla prova testimoniale, deducendo che l'Ufficio avrebbe fondato la pretesa su dichiarazioni di un autore della violazione senza adeguati riscontri; 2) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio sull'inesistenza delle operazioni e che la CTR avesse attribuito valore probatorio indebito a dichiarazioni di terzi e a un accertamento tardivo sulla cessazione dell'attività della società emittente; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettività delle prestazioni e che l'art. 8 d.l. 16/2012 rendesse comunque deducibili i costi; 4) violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e vizio motivazionale sul recupero IVA, sostenendo la propria buona fede e l'estraneità alla frode dell'emittente. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità rispetto alla ratio decidendi; il secondo infondato quanto al riparto dell'onere probatorio e in parte inammissibile per contestazione della valutazione delle prove; il terzo infondato quanto alla pretesa deducibilità dei costi e inammissibile quanto al vizio motivazionale; il quarto infondato nella parte relativa alla buona fede, non pertinente alle operazioni oggettivamente inesistenti, e inammissibile nel resto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate, valorizzando un quadro indiziario complessivo composto da dichiarazioni dei soggetti coinvolti, riscontri documentali e accertamenti della Guardia di Finanza. Ha inoltre ribadito che, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può provare l'inesistenza anche per presunzioni semplici e che grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza, onere non assolto con la sola fattura o con la regolarità formale della contabilità. Sono state dichiarate inammissibili varie censure perché non confrontate con la ratio decidendi o perché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
consente il disconoscimento della deducibilità dei costi relativi a operazioni riconducibili ad attività illecite, nel contesto dell'accertamento tributario esaminato.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la sola emissione della fattura non prova l'effettività dell'operazione; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti non basta a fondare la detrazione IVA.
disciplina il riparto dell'onere probatorio: l'Ufficio deve fornire elementi anche presuntivi dell'inesistenza, ma il contribuente deve provare l'effettiva esistenza delle operazioni per ottenere deduzione e detrazione.
le presunzioni semplici possono essere utilizzate dall'Amministrazione per dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni.
gli indizi devono essere valutati nel loro complesso; la Corte conferma la sufficienza di un quadro presuntivo grave, preciso e concordante.
art. 8 d.l. 2 marzo 2012, n. 16
la disposizione sulla deducibilità dei costi non è applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
molte censure sono state dichiarate inammissibili perché dirette al merito, non specifiche rispetto alla sentenza impugnata o formulate su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini previgenti per le sentenze successive all'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e un complesso di indizi concordanti; non è necessario un riscontro diretto dell'operazione inesistente.
- Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, la fattura e la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non sono di per sé idonee a dimostrare la realtà dell'operazione: grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle prestazioni.
- Le dichiarazioni rese da terzi o da soggetti coinvolti nella frode possono concorrere alla prova, se inserite in un quadro fattuale corroborato da ulteriori riscontri oggettivi; la loro censura è inammissibile se non confrontata con la ratio decidendi fondata sul complesso degli elementi probatori.
- La buona fede del cessionario rileva nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, ma non esonera dal diverso onere probatorio richiesto quando l'operazione è ritenuta oggettivamente inesistente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; sono inammissibili le censure che mirano a sostituire la ricostruzione del merito con una diversa lettura delle prove.
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