Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto per lavori di ristrutturazione eseguiti in un appartamento del committente. L'impresa edile chiese in giudizio il pagamento del saldo del corrispettivo; il committente resistette sostenendo, tra l'altro, che i lavori non erano stati ultimati nel termine pattuito, che tale termine fosse essenziale e che la controparte non avesse diritto al saldo. Dopo una prima fase di merito e una precedente cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha nuovamente respinto l'appello del committente, ritenendo non provata l'essenzialità del termine, valorizzando una lettera del committente che dimostrava l'accettazione della prosecuzione dei lavori e la successiva riconsegna senza riserve, nonché gli esiti di ATP e CTU per quantificare il credito residuo dell'impresa. Il ricorrente in cassazione ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio motivazionale sulle spese, perché la corte di rinvio lo aveva condannato integralmente alle spese nonostante il precedente accoglimento del suo ricorso in cassazione; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale sull'interpretazione delle prove, contestando il mancato riconoscimento dell'essenzialità del termine e la lettura della corrispondenza tra le parti; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 99 e 100 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse fatto indebita applicazione degli esiti della CTU e che la consulenza avesse supplito al mancato assolvimento dell'onere probatorio della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure di motivazione formulate secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha giudicato infondate le doglianze sulla regolazione delle spese, affermando che il giudice di rinvio deve applicare il principio di soccombenza considerando l'esito globale della lite e può condannare anche la parte vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente; ha dichiarato inammissibili e comunque infondate le censure sulla prova documentale e sulla valutazione dell'essenzialità del termine, osservando che il ricorso non rispettava l'onere di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c. e che l'essenzialità del termine non può desumersi automaticamente dall'espressione "entro e non oltre"; ha infine ritenuto inammissibili e infondate le doglianze sulla CTU, ricordando che la consulenza tecnica è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice e che, in ogni caso, le critiche non risultavano specificamente devolute in appello.
Norme richiamate
Le spese seguono la soccombenza, ma nel giudizio di rinvio il loro governo va compiuto tenendo conto dell'esito globale della lite.
È possibile la compensazione totale o parziale, ma la regolazione delle spese va rapportata all'esito complessivo del processo.
Dopo la riforma del 2012 non sono più proponibili in cassazione censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo o i casi di motivazione mancante/apparente.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento, non quando si contesti solo il cattivo esercizio della valutazione probatoria.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il contenuto e la collocazione processuale dei documenti richiamati, senza che ciò si traduca in un formalismo eccessivo, ma comunque con un livello minimo di specificità.
L'essenzialità del termine non si presume dall'uso di formule come "entro e non oltre", ma richiede un accertamento inequivoco della volontà delle parti e dell'interesse perseguito; inoltre la parte interessata può rinunciare anche tacitamente a valersene, accettando l'adempimento tardivo.
La censura sull'onere della prova non può tradursi in una mera contestazione dell'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
Le doglianze che presuppongono il difetto di domanda o di interesse devono essere specificamente devolute nei gradi di merito; in cassazione non sono proponibili come nuove questioni di fatto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la critica alla motivazione è ammissibile solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo o delle ipotesi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più consentita la doglianza di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- In tema di spese processuali, il giudice di rinvio deve applicare il principio di soccombenza con riferimento all'esito globale della lite e non ai singoli gradi di giudizio; può quindi porre le spese a carico della parte che, pur vittoriosa in un singolo segmento processuale, risulti complessivamente soccombente.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di applicare il prudente apprezzamento dove la legge impone una diversa regola di valutazione; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
- Nel ricorso per cassazione, i documenti posti a fondamento delle censure devono essere indicati in modo specifico quanto a contenuto e collocazione negli atti di causa; la mancanza di tale specificità rende inammissibile la doglianza.
- L'essenzialità del termine ex art. 1457 c.c. richiede una verifica concreta e complessiva della volontà negoziale e dell'interesse delle parti, e non può essere desunta automaticamente da formule linguistiche come "entro e non oltre"; inoltre, la parte che abbia interesse a far valere il termine essenziale può rinunciarvi anche tacitamente accettando la prestazione tardiva.
- La consulenza tecnica d'ufficio è un mezzo istruttorio rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; la sua utilizzazione non viola di per sé l'onere della prova, potendo essa servire anche all'accertamento di fatti quando siano necessarie specifiche cognizioni tecniche.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24008/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24014/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24015/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24016/2022 del 03/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →