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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24014/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio per Euro 3.000 a titolo di compenso professionale per attività di patrocinio in una controversia. L'opposizione del condominio aveva portato alla revoca del decreto in primo grado; in appello il tribunale aveva rigettato la domanda dell'avvocato, ritenendo che, pur essendo stata provata l'attività difensiva e pur essendo il condominio il soggetto nel cui interesse l'incarico era stato svolto, mancasse l'autorizzazione o ratifica assembleare al conferimento del mandato da parte dell'amministratore, con conseguente insussistenza di un valido rapporto professionale. Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e ultrapetizione, perché il tribunale avrebbe deciso sulla questione della mancanza di autorizzazione/ratifica senza che fosse stata oggetto di contraddittorio; 2) violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. e dell'art. 182 c.p.c., sostenendo che eventuali irregolarità del mandato difensivo non rilevate nel processo in cui l'incarico era stato speso non potessero essere esaminate d'ufficio in un separato giudizio sul compenso. Il condominio ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta la valutazione della prova documentale e della riferibilità del rapporto al condominio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso principale. Ha affermato che la questione della carenza di poteri dell'amministratore era già stata dedotta dall'opponente sin dal primo grado e poi ritualmente riproposta in appello, sicché il contraddittorio sul punto si era regolarmente formato. Ha inoltre distinto il profilo processuale della valida procura alle liti dal distinto profilo sostanziale del rapporto interno di patrocinio e del diritto al compenso: il mancato rilievo di eventuali vizi processuali nel giudizio in cui la difesa è stata svolta non sana né preclude l'esame, nel giudizio sul compenso, della mancanza originaria di un valido incarico professionale. Ne è seguito il rigetto del ricorso principale; il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    La censura di violazione del contraddittorio è stata esclusa perché la questione era già stata introdotta e discussa nel processo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è stata ultrapetizione o decisione su questione estranea al thema decidendum, poiché il tema della validità dell'incarico era stato dedotto dalle parti.

  • art. 1130 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per delimitare i poteri dell'amministratore di condominio, ma la Corte ha ritenuto che la questione non escludesse l'esame della validità del rapporto professionale nel giudizio sul compenso.

  • art. 1131 c.c.

    La Corte ha confermato che il potere dell'amministratore non esaurisce il distinto accertamento della sussistenza del rapporto interno di patrocinio e della legittimazione sostanziale al compenso.

  • art. 182 c.p.c.

    La disciplina del rilievo e della sanatoria dei vizi della procura attiene al piano processuale e non impedisce di contestare, in un separato giudizio, l'esistenza del rapporto professionale sostanziale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per il disconoscimento delle copie, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla prova presuntiva della titolarità passiva, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni assorbite o superate in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro di censura per la dedotta nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di censura per le dedotte violazioni di legge sui poteri dell'amministratore e sulla prova documentale/presuntiva.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di error in procedendo consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti processuali per verificare se la questione sia stata effettivamente dedotta e discussa nei gradi di merito.
  • La riproposizione in appello delle eccezioni o questioni assorbite o superate in primo grado è sufficiente a evitarne la rinuncia implicita; non è necessario un appello incidentale della parte vittoriosa nel merito.
  • Va distinto il piano processuale della procura alle liti dal piano sostanziale del rapporto di patrocinio: la validità della rappresentanza processuale non coincide con l'esistenza del contratto d'opera professionale che fonda il diritto al compenso.
  • Il mancato rilievo di un vizio processuale nel giudizio in cui l'attività difensiva è stata svolta non preclude la contestazione, in un successivo giudizio sul compenso, dell'originaria mancanza di un valido incarico professionale.
  • La procura alle liti costituisce soltanto un indice presuntivo dell'esistenza del rapporto di patrocinio, sicché, se contestato, tale rapporto deve essere provato da chi lo allega.
  • In presenza di una domanda di compenso professionale, il giudice può verificare direttamente la sussistenza del rapporto sostanziale tra professionista e soggetto obbligato, indipendentemente dalle vicende processuali del giudizio nel quale la difesa è stata prestata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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