Cassazione Civile, Ordinanza n. 24015/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da due verbali con cui la polizia municipale di Milano ha contestato al ricorrente la violazione dell’art. 7, comma 14, c.d.s. per avere circolato, in due date del novembre 2016, in una corsia riservata ai mezzi pubblici nonostante agli accessi fossero esposti segnali di divieto. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione; il Tribunale di Milano, in appello, aveva confermato la decisione ritenendo che il Comune potesse subordinare l’accesso dei veicoli al servizio di persone disabili a una preventiva comunicazione della targa, prevista da ordinanza sindacale e determinazione dirigenziale, anche se il contrassegno era stato rilasciato da altro Comune. Il ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 36 e 38 c.d.s., sostenendo che la comunicazione richiesta dal Comune non potesse essere imposta come onere preventivo e che fosse irrilevante la comunicazione successiva entro 48 ore; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 188 c.d.s. e dell’art. 381 del regolamento di esecuzione, in relazione all’art. 7 c.d.s., contestando che il potere sindacale potesse derogare alla disciplina speciale sui contrassegni per disabili e imporre ulteriori condizioni non previste dalla legge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza del Tribunale di Milano e ha rinviato la causa allo stesso Tribunale in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto erroneo il principio secondo cui il transito del disabile nelle corsie riservate potesse essere subordinato alla preventiva registrazione o comunicazione della targa al Comune, poiché la disciplina speciale attribuisce al titolare del contrassegno un diritto di circolazione esteso su tutto il territorio nazionale, esercitabile mediante esposizione del contrassegno sul veicolo adibito al suo servizio. Il potere generale del Comune di limitare la circolazione ex art. 7 c.d.s. non può introdurre oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa speciale, e l’inefficienza del sistema di controllo dell’ente locale non può ricadere sul disabile imponendogli adempimenti non previsti dalla legge.
Norme richiamate
comma 1, lett. b); comma 14
attribuisce ai Comuni un potere generale di regolazione e limitazione della circolazione nei centri abitati per specifiche esigenze, ma non consente di derogare alla disciplina speciale sui veicoli al servizio di persone disabili né di imporre oneri ulteriori non previsti dalla legge.
richiamato dal ricorrente quale norma speciale in tema di circolazione delle persone disabili; la Corte lo considera, insieme alla disciplina regolamentare, fonte del diritto di circolazione del disabile.
conferisce al disabile titolare del contrassegno un diritto personale di circolare e sostare anche in zone a traffico limitato e corsie riservate ai mezzi pubblici, mediante semplice esposizione del contrassegno, senza necessità di preventiva comunicazione della targa.
artt. 11 e 12 d.P.R. n. 503/1996
sono letti in coordinamento con l’art. 381 reg. c.d.s. come disciplina specifica della circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
invocato come parametro di censura sulla disciplina della comunicazione preventiva richiesta dal Comune; il ricorso lo assume violato per l’erroneità della pretesa comunale.
invocato dal ricorrente insieme all’art. 36 c.d.s. per contestare l’obbligo di comunicazione preventiva della targa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base processuale delle censure di violazione e falsa applicazione di legge dedotte in cassazione.
Massime di principio
- Il contrassegno per persone con disabilità abilita la circolazione e la sosta del veicolo al servizio del disabile anche in ambiti soggetti a restrizioni locali, con efficacia estesa a tutto il territorio nazionale, purché sia esposto secondo le modalità di legge.
- Un Comune non può subordinare l’esercizio del diritto di circolazione del disabile a oneri ulteriori, come la preventiva registrazione o comunicazione della targa, se tali adempimenti non trovano base in una previsione normativa specifica.
- Il potere regolamentare generale dell’ente locale in materia di circolazione stradale non può derogare alla disciplina speciale posta a tutela della mobilità delle persone con disabilità.
- Le eventuali difficoltà organizzative o di controllo automatizzato del Comune non possono tradursi in limitazioni della libertà di locomozione del disabile, dovendo l’ente predisporre sistemi di verifica adeguati senza trasferire sull’utente oneri aggiuntivi.
- La violazione di una prescrizione comunale priva di base normativa specifica non può integrare la sanzione per accesso non autorizzato nelle corsie riservate quando il transito sia coperto dal contrassegno invalidi validamente esposto.
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