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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

La controversia nasce da un verbale elevato dalla polizia municipale per la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., contestata al proprietario di un veicolo per non avere comunicato entro 60 giorni i dati del conducente dell'auto al momento dell'infrazione presupposta. In primo grado il giudice di pace aveva annullato il verbale; in appello il tribunale ha invece riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione, ritenendo che il termine per la comunicazione decorresse dalla notifica del verbale dell'infrazione presupposta, anche se contro di esso fosse stato proposto ricorso. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per non avere il tribunale considerato che il verbale presupposto conteneva un avviso secondo cui, in caso di ricorso, il termine avrebbe decorso dalla definizione dei rimedi; 2) violazione dell'art. 3 l. n. 689/1981 e dell'art. 1366 c.c., oltre a omessa motivazione, per non avere il giudice d'appello valutato l'elemento soggettivo e la buona fede affidata al contenuto del verbale; 3) violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. e omessa motivazione, sostenendo che l'obbligo di comunicazione dovesse ritenersi sospeso fino alla definizione del ricorso avverso il verbale presupposto e che, nel caso concreto, il verbale non avrebbe fornito un corretto avviso; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese anche del primo grado, nonostante il Comune fosse stato difeso in tale fase da un proprio dipendente e non da un avvocato; 5) nullità della sentenza per mancata motivazione sulla liquidazione delle spese; 6) condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria del Comune. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi, ha assorbito gli altri e ha cassato con rinvio, affermando che il destinatario dell'invito a comunicare i dati del conducente non è tenuto a farlo prima della definizione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi proposti contro il verbale presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ha dichiarato assorbiti i restanti tre, ha cassato la sentenza del Tribunale di Bari e ha rinviato allo stesso Tribunale, in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui la violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. non è configurabile se il proprietario del veicolo non comunica i dati del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi promossi contro il verbale relativo alla precedente infrazione; solo dopo l'esito sfavorevole di tali rimedi l'organo accertatore deve rinnovare l'invito, da cui decorre un nuovo termine di 60 giorni. Se invece il ricorso contro il verbale presupposto è accolto, viene meno il presupposto della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 126-bis, comma 2, c.d.s.

    L'obbligo di comunicare i dati del conducente resta sospeso fino alla definizione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi proposti contro il verbale presupposto; dopo l'esito sfavorevole occorre un nuovo invito e da esso decorre il termine per adempiere.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della denunciata omessa pronuncia.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione/omessa pronuncia dedotto dal ricorrente.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    Invocato dal ricorrente per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione.

  • art. 1366 c.c.

    Invocato dal ricorrente a sostegno dell'affidamento e della buona fede ingenerati dal contenuto del verbale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato per la richiesta di condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 282 c.p.c.

    Citate le decisioni che considerano la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ai fini della riattivazione dell'obbligo.

  • art. 196 c.d.s.

    Richiamato per individuare l'obbligato in solido al quale può essere rivolto l'invito.

Massime di principio

  • Nella violazione dell'art. 126-bis, comma 2, c.d.s., il termine per comunicare i dati del conducente non decorre in modo automatico e incontestabile dalla sola notifica del verbale presupposto quando contro di esso siano stati attivati rimedi amministrativi o giurisdizionali; in tale ipotesi l'obbligo resta sospeso fino alla definizione del relativo procedimento.
  • Se il procedimento contro il verbale presupposto si conclude con esito sfavorevole per l'interessato, l'amministrazione deve rinnovare l'invito alla comunicazione dei dati; solo da tale nuovo invito decorre il termine di 60 giorni per l'adempimento.
  • L'esito favorevole del ricorso contro il verbale presupposto elimina il presupposto stesso della sanzione per omessa comunicazione dei dati del conducente.
  • Ai fini della corretta applicazione della sanzione amministrativa, deve essere rispettata la correlazione tra il procedimento sulla violazione presupposta e l'insorgenza dell'obbligo di collaborazione imposto al proprietario del veicolo.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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